Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

Buongiorno Avvocato,

A gennaio 2014 ho ricevuto una sanzione inerente al pagamento di un bollo effettuato (all'acquisto dell'auto usata) da una concessionaria per mio conto. Il pagamento è stato effettuato il 30 settembre 2010 con scadenza 08-2011. Il 04-2011 ho venduto l'auto. A gennaio 2014 mi è arrivata la notifica con sanzione di mancato pagamento. Presentata la documentazione di pagamento avvenuto mi è stata contestata la scadenza 08-2011 poiché doveva essere dicembre 2011. Io avevo comunque venduto l'auto prima della scadenza del bollo che aveva emesso l'autoconcessionaria per mio conto. Come mi devo comportare? Ho contattato l'acquirente dell'auto il quale però non ha mai pagato il bollo quindi non ha coperto il pagamento fino al 31-2011. Ho un bimbo di 2 mesi e il conto in rosso. Quasi 400 euro di multa per me sono una cifra impossibile. Se non pago quali saranno le conseguenze? Grazie infinite per l'attenzione. Davide

Se non paga può seguire l'emissione di una cartella di pagamento e gli altri atti successivi. Può provare a chiedere una rateizzazione.

buongiorno avvocato
ho letto che i bolli auto e moto vanno in prescrizione dopo tre anni conteggiati dall'anno successivo della scadenza. Ho letto pure che alcune per alcune regioni non è cosi. Mi sa dire se la regione Sicilia ha aderito a quella legge?
in attesa di un suo riscontro porgo cordiali saluti
nuccio pepi

Per la Sicilia, che comunque è regione a statuto speciale e quindi il bollo è riscosso dall'Agenzia delle entrate e non dalla regione, la prescrizione è quella prevista dalla legge nazionale, cioè 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il bollo doveva essere pagato.

Stia attento, nel caso di impugnazione, a presentare il reclamo prima del ricorso, proprio perchè in Sicilia l'imposta è riscossa dall'agenzia delle entrate e non dalla regione. Info qui

Gentilissimo Avv.to, nel mese di febbraio ho proposto ricorso alla commissione tributaria proviciale di bari, con richiesta di annullamento (in quanto prescritto)dell'atto di accertamento per la tassa automobilistica nn pagata per l'anno 2010.
Come già detto nei precedenti post, l'atto di accertamento mi è stato notificato dalle poste in data 10 gennaio 2014, sulla busta ci sono due bolli postali uno del 02 gennaio 2014 di un ufficio della provincia di foggia e uno del 08 gennaio 2014 dell'uffico centrale di Foggia che mi ha notificato l'atto.....in data odierna, la commissione tributaria mi ha comunicato che il ricorso nn verrà accolto in quanto secondo un sentenza della cassazione la data di notifica deglia atti nn è quella dell'ufficio postale bensì qualla di spedizione dell'atto alle poste, pertanto la regione dice di aver spedito l'atto nel mese di dicembre e le poste hanno 30 gg. per notificarlo.....è tutto vero questo??? La ringrazio anticipatamente per il suo interessamento....distinti saluti

E' vero che la notifica si formalizza per il notificante nel momento in cui l'atto è consegnato al notificatore e non nel successivo momento in cui viene consegnato al destinatario.

Gent.mo Avv.to,
in data odierna ho ricevuto una cartella di Equitalia per un bollo del 2008 regione Emilia Romagna, prima di questa data non ho mai ricevuto nessun sullecito ne avviso. Da quello che ho letto dovrebbe essere in prescrizione in quanto sono passati abbondantemente più di 3 anni.
Cosa mi consiglia di fare?
Ringraziandola, cordialmente La saluto.

E' un mistero per me il motivo per il quale tutti i lettori di questo articolo leggono la parte in cui è scritto:

"Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento."

Ma non leggono questo:

"Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro."

Pertanto la mia risposta è:

Controlli la legislazione della sua regione.

Egr. Avvocati,
avendo notato dai commenti la vostra notevole competenza e disponibilità, di cui vi ringrazio vivissimamente, vi espongo il mio caso. Riguarda il mancato pagamento del bollo di circolazione 2008 per la Regione Lombardia. Ho ricevuto la cartella esattoriale circa 30-40gg fà, e chiamando numero verde della Regione e successivamente recandomi lì, mi è stato detto che l'avviso di accertamento era stato mandato nel Nov. 2011 ad un indirizzo al quale pero' non ero piu' residente dal Nov. 2006. Sembrerebbe un caso di prescrizione, se non fosse che la Regione sostiene che essendo l'avviso di accertamento stato consegnato a persona qualificata, per loro la notifica è avvenuta ed è valida. Allo stesso indirizzo successivamente fu inviata una missiva di Poste Italiane che doveva riferirsi a quell'avviso di accertamento (che io non ho mai ricevuto!) e recapitata a mia madre (ivi residente) nella quale si diceva che la persona qualificata in questione era il portiere dello stabile, e che la notifica si considerava pertanto avvenuta. Ma il portiere dello stabile, ne son certo, non e' mai esistito! La Regione sostiene che dovrei pagare la cartella e rivalermi poi sulle Poste e/o chi ha messo la firma, ma tale via mi sembra piuttosto impervia: io sono cresciuto in quello stabile, quindi mi conoscono tutti, e qualcuno puo' aver firmato per farmi un piacere...
Mi sembrerebbe però che siano stati quelli della Regione a generare l'errore iniziale nel mandarimi l'avviso di accertamento in un indirizzo di residenza errato, avendo io appunto cambiato la mia residenza 3 anni prima in altro comune (e provincia)!
Sono abbastanza contrariato e mi sembra un po' ingiusto questo comportamento: basta convincere una qualsiasi persona a fare uno scarabocchio per avergli recapitato la raccomandata, e poi vai a pescare chi può essere stato!
Chi ha ragione, e che cosa mi consigliate di fare?
Sono disposto anche a congruo compenso nel caso poteste aiutarmi a fare ricorso.
Cordiali saluti, e ancora complimenti!

Non è del tutto privo di fondamento ciò che le è stato riferito. Infatti, se qualcuno si presenta, per errore o dolosamente, come legittimato a ricevere una notifica per lei, non è colpa del notificatore. Tuttavia, può provare, specialmente se l'importo da pagare è rilevante, ad impugnare l'atto sostenendo la nullità della notifica per essere stata la stessa effettuata presso un indirizzo ormai non più attuale da diverso tempo. E' onere del notificante, infatti, accertare la residenza attuale del destinatario.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

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Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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