Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

La prescrizione del bollo auto



Seleziona la tua regione. Il risultato apparirà a destra.



Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
Maggiori informazioni qui

Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

Gentile Avvocato,

sono a chiederLe parere  come da oggetto per quanto riguarda il bollo della mia auto venduta in data 03/2010. L'acquirente si era impegnato al pagamento dello stesso ma, chiaramente, nulla è stato fatto. Il pagamento contestato è del 01/2010 (quindi per tutto il 2010). A quanto ho letto e capito, i tre anni di prescrizione scadranno in data 31.12.2013. Ho ricevuto un avviso da pochi giorni dalla regione lombardia per il pagamento del suddetto (nessuna raccomandata a.r.) per un totale di 480€ che quindi ritengo non valido ai fini della proroga della prescrizione.

E' quindi corretto che se non ricevo regolare cartella esattoriale via raccomandata a.r. entro il 31.12.2013 il tutto cadrà in prescrizione?

 

La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.

 

Distinti saluti

In teoria qualsiasi richiesta di pagamento interrompe validamente la prescrizione, anche se inviata per raccomandata semplice. Tuttavia in questo ultimo caso il creditore non potrebbe mai dimostrare che il debitore ha ricevuto la richiesta, salvo che non lo ammetta lei stesso.

In ogni caso, se ricordo bene la regione Lombardia ritiene, secondo me a torto, che sia sufficiente iscrivere a ruolo le somme entro i 3 anni e che poi le cartelle di pagamento possano essere notificate anche oltre i 3 anni.

Gen.le Avvoccato,

in data 04.11.2010 mi veniva notificato dalla Regione Campani un avviso di accertamento ed irrogazione della sanzione per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2007, scadenza 04/2008 ed ero invitato, laddove avessi ritenuto errati i rilievi, a compilare l’allegato modello “OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE” e a farlo pervenire, con allegata la documentazione ritenuta utile, per posta utilizzando l’unita busta preaffrancata. Poichè l'autovettura per la quale mi veniva richiesto il suddetto pagamento era stata venduta in data 26.06.2007, inviavo, secondo le modalità indicate, la trascrizione di vendita unitamente al suddetto modello regolarmente compilato e sottoscritto nonchè copia del documento di identità. Poichè nessuna reiezione o non condivisione delle osservazioni da me poste mi veniva comunicato dalla Regione Campania, ne deducevo che erano state accolte. Ebbene, qualche giorno fa mi è arrivata una cartella di pagamento da parte di Equitalia che ovviamente mi richiede il pagamento della tassa. Secondo lei posso presentare ricorso contestando la violazione del codice del contribuente? Ovviamente a suo tempo non feci ricorso avverso l'avviso di accertamento perchè pensavo che le mie osservazioni fossero state accolte dato che la legge stabilisce che tenuto al pagamento della tassa automobilistica è colui che alla scadenza del termine utile per il pagamento risulta essere proprietario al PRA e, pertanto, nel mio caso, avendola venduta il 26.06.2007 al pagamento era tenuto il nuovo proprietario.

La ringrazio anticipatamente

la scadenza per il pagamento del bollo auto 2007 non può essere 04/08, tuttalpiù 04/07 (per il periodo 04/07-04/08). Quindi purtroppo alla scadenza utile per il pagamento bollo auto 2007 (30gg successivi termine ultimo) l'auto era ancora di sua proprietà.

Gentile Avvocato

La scorsa settimana ho ricevuto una multa a causa del mancato pagamento del bollo auto nell'anno 2009.

Controllando le ricevute di pagamento in effetti mi sono accorta di non aver effettuato tale pagamento.

Tuttavia, leggendo la sua pagina sulla prescrizione del bollo auto mi sembra di aver capito che in questo caso il bollo si sia prescritto il 31/12/2012.

Non avendo ricevuto prima di tale data alcuna notifica di mancato pagamento ci sono gli estremi per un ricorso?

Grazie anticipatamente.

Le consiglio di informarsi circa la legislazione particolare della sua regione.

Salve Avvocato,mi potrebbe dire se vale per la prescrizionedel bollo auto quando passano tre anni dalla 1°notifica alla 2° notifica di avviso pagamento del bollo auto?

Esempio: bollo scaduto nel 2005

1°notifica di mancato pagamento nel 2008 ( non pagato)

2°notifica di mancato pagamento nel 2013

Vale la prescrizione visto che sono passati 5 anni dalla prima alla seconda notifica?

La ringrazio anticipatamente.

Deve controllare la legge della sua regione. Se la prescrizione è da essa fissata in 5 anni ed il termine è spirato, può impugnare il secondo atto che le è giunto, quello del 2013.

Ho la stessa situazione del Signore e vorrei capire i tempi di prescrizione della regione Veneto dove io risiedo.
Ho provato a cercare ma senza buon esito. Dove posso trovare tutte le normative in materia?
Grazie per la gentile attenzione.

Può provare a contattare il competente ufficio della regione per farsi indicare di preciso la legge che regola la prescrizione del bollo.

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.