Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Prefetto contro la multa



Abbiamo già discusso qui della possibilità di opporsi ad una multa, presentando ricorso al Giudice di Pace. Adesso parleremo del ricorso al Prefetto contro la multa. Precisiamo subito che esso è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Questo significa che non puoi presentare entrambi i ricorsi, devi sceglierne necessariamente uno. Inoltre, si tratta di un ricorso di tipo amministrativo e non giurisdizionale. Il ricorso deve essere presentato al Prefetto competente per il territorio entro il quale ricade il Comune ove è stata elevata la contravvenzione e può essere spedito per posta, oppure consegnato personalmente presso l'ufficio. Il termine di presentazione è di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento della violazione (se questa è stata immediatamente contestata al trasgressore) o dalla ricezione della notifica del verbale (se la violazione è stata accertata nell'assenza del trasgressore o comunque per il proprietario non trasgressore che abbia ricevuto la notifica). A differenza del ricorso al Giudice di Pace, il termine non rimane sospeso durante il periodo feriale compreso tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Se il termine scade in un giorno festivo, ovviamente, esso si intende automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. Il ricorso può essere spedito per raccomandata o consegnato personalmente presso il competente ufficio e può essere presentato direttamente al Prefetto, oppure all'organo che ha elevato la contravvenzione. In questo ultimo caso, l'organo accertatore si preoccuperà di trasmettere il ricorso al Prefetto. Nel ricorso, puoi inserire la richiesta di essere convocato e sentito per meglio esporre le tue ragioni. Se il Prefetto accoglie il ricorso, emette un'ordinanza di archiviazione della sanzione amministrativa opposta. Se, al contrario, il Prefetto rigetta il ricorso, allora la sanzione si raddoppia automaticamente. Ciò avviene a differenza dal ricorso al Giudice di Pace, in seno al quale, se il Giudice rigetta la richiesta di annullamento del verbale, determina la sanzione a sua completa discrezione, tra il minimo ed il massimo edittale. Il ricorso al Prefetto non ha alcun costo, se non quello della raccomandata (sempre che non sia consegnato personalmente). La decisione del Prefetto deve essere adottata entro un termine perentorio. Altrimenti, il ricorso si intende automaticamente accolto. Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.
L'ordinanza con la quale il Prefetto decide il ricorso deve essere notificata, a pena di nullità, entro 150 giorni dal momento in cui è stata emessa. Contro l'ordinanza del Prefetto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa può essere proposto ricorso al Giudice di Pace, con le stesse identiche modalità del ricorso contro il verbale, già spiegate qui. Tipico motivo di impugnazione dell'ordinanza Prefettizia dinanzi al Giudice di Pace è il mancato rispetto dei termini più sopra indicati.

Per un esempio di ricorso al Prefetto clicca qui Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui


Commenti

Buongiorno per una multa ho fatto ricorso al Prefetto chiedendo udienza.

Non sono stato chiamato e il mio ricorso non è stato accolto , raddoppiandomi la multa datami in precedenza.

cioè 319 euro

Volevo chiedere,se faccio ricorso al giudice di Pace,cosa rischio ?

Mi spigo meglio non vorrei che oltre a pagare il ricorso al Giudice Di Pace ( 37 euro) mi veda anche aumentare ulteriormente la multa . E' possibile che questo possa accadere ?

 

Dopo aver proposto ricorso direttamente al prefetto, notificato allo stesso il 10 maggio 2012, mi viene comunicato il 14 maggio 2013 che il ricorso è stato rigettato e mi ingiunge al pagamento.

Mi chiedo ma il termine (210 giorni dal ricevimento del mio ricorso) entro il quale il Prefetto avrebbe dovuto decidere non è già spirato e quindi il ricorso deve ritenersi automaticamente accolto?

 

 

grazie

Nell'articolo è spiegato tutto quello che le serve.
Non le resta che fare il calcolo aritmetico, tenendo in considerazione l'eventuale sospensione per la convocazione e che entro il termine la comunicazione deve essere inviata, anche se ricevuta successivamente.

 vorrei sapere se facendo ricorso ( prefetto o giudice di pace ) viene interrotto il termine di pagamento della multa, o se invece bisogna pagare e poi attendere l'eventuale rimborso.

grazie

Giudice di Pace: deve chiedere la sospensione (inserendo l'istanza nel ricorso) al Giudice che può concerdela o meno. Se perde, il giudice di pace stabilirà l'importo discrezionalmente.

Prefetto: non deve pagare nulla fin quando il Prefetto non si sia pronunciato. Se il ricorso è rigettato, deve pagare il doppio.

Gentile Avvocato Mongiovì,
Le chiedo cortesemente se è corretto che l'ordinanza con la quale il Prefetto respinge un ricorso (contro una multa di un Comune) non venga inviata in primis al ricorrente ma alla polizia Municipale (parte in causa - che, successivamente la spedisce al ricorrente)? E poi, è corretto che detta ordinanza non abbia alcun numero di registrazione (o di protocollo o numero progressivo di provvedimento, in quanto elemento in uscita dalla Pubblica Amministrazione?
Grazie, A. M. L.

Gentile avvocato,
essendomi state notificate delle multe per passaggio in corsie preferenziali e tangenziali in orari notturni ho presentato ricorso al prefetto nei termini corretti.
Per alcune di queste (corsia preferenziale diurna) il ricorso è stato rigettato e quindi ho ricevuto l'ingiunzione di pagamento da parte del prefetto.
Diversamente per le multe in tangenziale notturne non ho ricevuto alcuna notifica, ma sul sito di Roma Capitale ho trovato questi documenti:

Verbale Prefetto
ESITO Ordinanza Ingiuntiva di Pagamento
DATA ORDINANZA --
DATA ORDINANZA --
IMPORTO SANZIONE 0,00
SPESE PROCEDURALI
IMPORTO DOVUTO 0,00
STATUS PRATICA Ricorso IMPROCEDIBILE. CONTRODEDUZIONI di ARCHIVIAZIONE (VERBALE NON ESECUTIVO)
DETERMINATA DA PREFETTO
MOTIVO IMPROCEDIBILE
ESITO Ordinanza di Archiviazione

Dai quali non riesco ha dedurre se è improcedibile il ricorso per cui ho la multa originaria da pagare (che non mi è stata ulteriormente notificata dalla polizia municipale) oppure è stata archiviata la contravvenzione e quindi accolto il ricorso. So che in entrambi i casi il prefetto non invia comunicazioni, ma spetta all'ente che ha emesso la contravvenzione informare il ricorrente. Può darmi qualche delucidazione in merito?
Grazie.

Qualunque sia la decisione del prefetto deve essere comunicata. Pertanto le consiglio di attendere ed eventualmente se la notifica avvenisse oltre i termini di legge impugnare l'ordinanza presso il Giudice di Pace.

Buongiorno e grazie per l'ottimo articolo.
Vorrei sottoporle una questione che mi sembra non sia stata trattata.

Ho fatto l'errore di chiedere di essere convocato e la notifica è arrivata qualche giorno fa con "udienza" fissata a metà Novembre. Nella lettera di convocazione si fa riferimento alla possibilità di rinunciare al colloquio con il Prefetto confermando quando dichiarato nel ricorso scritto.

Mi chiedevo, nel caso dovessi scegliere questa opzione, come vanno conteggiati i tempi?
La notifica della convocazione è arrivata dopo circa 150 giorni dalla ricezione del ricorso e, ad oggi, se ho capito bene, il termine dei 180 giorni risulta sospeso fino alla convocazione di Novembre. Se rinuncio alla convocazione, da quando riparte il riconteggio: dalla data della rinuncia o comunque da quella fissata per l'udienza?
E Agosto come va calcolato? Insomma, se rinuncio oggi, ho speranza che per Settembre siano scaduti i 180 gg?

Grazie mille

Direi che la soluzione più logica è che il termine ricominci a correre dalla data in cui il prefetto riceve la sua rinuncia.

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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