Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Egregio Avvocato,
per versamento non versato all'INPS per l'anno 2003, equitalia ha effettuato nel 2007 fermo amministrativo di una moto.
Domanda, come si risolve il tutto se non viene effettuato il pagamento?

Un mio cliente ha inoltrato domanda per la pensione avendo maturato i requisiti al 31/12/2012 sia di età che di contributi. l'INPS ha richiesto i redditi pregressi per controllare eventuali posiziioni debitorie. Da questi controlli è emerso che mancano contrib uti a opercentuale per gli anni 1997/98/99. Per tale motivo l'INPS ha ridotto i mesi di contribuzione (pur avendo versato regolarmente i contriubuti fissi) rapportando i versamenti effettuati al reddito prodotto e per questi 3 anni ha imputato solo 4 mesi di contribuzione annua. Questo fatto ha conportato la reiezione della domanda di pensione in quanto  mancano i presupposti che sono 1872 contributi settimanali contro i 1840 accertati. Quindi per soli 8 mesi di contribuzione la pensione è congelata e soggetta alle nuove norme in vigore nel 2013. Da come dice l'INPS non è possibile versare i contributi prescritti. Secondo leì è corretto il comportamento INPS? Se il commerciante versa i contributi fissi non risulta automaticamente iscritto per 12 mesi?? Gli importi versati in meno dovrebbero influire solo sull'assegno di opensione e non sul diritto.

Grazie

Buonasera, in data 23.05.2013 mi è stata notificata un'intimazione di pagamento per una cartella esattoriale che risultava a me notificata in data 20.05.2008, ma che in realtà ero sicura non aver mai ricevuto.

Recatami c/o Equitalia l'impiegato a video ha verificato che la notifica era stata fatta c/o la mia vecchia residenza (che ho variato nel 2006) e quindi mi ha detto di portare certificato storico anagrafico che provi che alla data del 20.05.2008 avevo già cambiato residenza. Oggi sono tornata in Eqiutalia portando il certificato e ho compilato l'istanza di annullamento della cartella (per la quale mi è stata rilasciata ricevuta)

Riassumento:

la cartella esattoriale è stata notifica all'indirizzo sbagliato il 20.05.2008

si tratta di contributi INPS commercianti (Cod. Trib. 8278, 8284, 8280) relativi al 1999,

l'intimazione di pagamento mi è stata notificata il 23.05.2013

oggi 06.06.2013 ho fatto istanza di annullamento della cartella in Equitalia.

L'impiegato mi ha detto che la cartella esattoriale sarà annullata e poi riemessa e notificata al nuovo indirizzo, ma penso che siano maturati i tempi per la prescrizione della stessa, dal momento che la notifica del 2008 verrà annullata e quindi non interrompe i termini di prescrizione (anche se riemettessero subito la cartella sarebbero trascorsi 14 anni dal 1999 ad oggi). Le chiedo cortesemente conferma di quello che penso e poi se, al momento della notifica della nuova cartella, la procedura è presentare ricorso alla Commissione Tributaria.

La ringrazio in anticipo per la Sua attenzione.

Gent.le Avvocato,
in data 16-06-2013 ho ricevuto una comunicazione da parte dell'INPS che mi indica che non risultano versati i contributi dovuti alla gestione separata INPS per la dichiarazione da lavoro autonomo per l'anno 2007, lavoro autonomo aggiuntivo a quello di dipendente.
Non risultano comunicazioni di interruzioni precedenti ricevute da parte dell'INPS.
Il problema deriva, dopo opportune verifiche, dalla mancanza di compilazione e relativo pagamento del riquadro gestione separata nella dichiarazione 730 del giugno 2008.
La comunicazione INPS indica un importo comprensivo delle contribuzioni  e sanzioni (art.166 comma 8 lett.b legge 388/2000) da pagare entro 30 giorni.
Come mi devo comportare? Risultano prescritte le contribuzioni del 2007 avendo superato i 5 anni oppure no poiche' la dichiarazione 730 e' stata effettuata nel 2008? E le sanzioni? Hanno prescrizione decennale?
Inoltre ho verificato che le sanzioni superano il 60% dell'importo contributivo.
E' corretto quanto fatto dall'INPS?
Grazie

Per quanto ne so' non sei tenuto a pagare i contributi soggettivi  della gestione separata INPS perchè come lavoratore dipendente sei già iscritto ad altra forma di previdenza. Sei tenuto solo al pagamento del contributo integrativo che nel 2007 era del 2 percento.

 

Saluti, Elisa

Cara Elisa,

purtroppo ero convinto anch'io che fosse cosi'. Invece oltre il 2% -ora diventato 4% -che verso ad INARCASSA come contributo integrativo in qualita' di ingegnere devo necessariamente versare contributi soggettivi come reddito autonomo alla gestione separata oppure ad INARCASSA. Se il reddito autonomo aggiuntivo al dipendente è superiore a 5000 euro bisogna scegliere la cassa e pagare il contributo soggettivo oltre l'integrativo sul volume di affari iva.

Se invece e' inferiore a 5000 eruo ma si ha partita iva si e' iscritto all'ordine, vuol dire che l'attivita' autonoma non e' saltuaria e bisogna pagare il 17% lo stesso alla gestione separata (che è meglio di INARCASSA poiche' tale cassa ha un contributo soggettivo minimo indipendente dal reddito autonomo)

Il problema è stato risolto in un interpello di INARCASSA del 2009 fatto all'INPS. E io non ne sapevo nulla.

Il problema ora e' capire se i contributi soggettivi del 2007 sono prescritti avendoli dichiarati nel 2008.

Qualcuno mi sa dare una risposta?

Grazie.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando i contributi dovevano essere versati, pertanto il credito non sembra prescritto nel suo caso.

Le sanzioni si prescrivono in dieci anni, come scritto nell'articolo.

Gent.le avvocato,

Dalle sue indicazioni ho osservato che i contributi dovevano essere versati come indicato nella cartella di pagamento a scadenza del 16/06/2008 mentre la notifica di pagamento mi e' pervenuta tramite raccomandata il 19/06/2013.

Considerato che il 16/06/2013 cade di domenica la scadenza dovrebbe essere prorogata al 17/06/2013, pertanto si e' al di fuori dei 5 anni, per cui contributi dovrebbero essere prescritti.

Pertanto in base a quanto da lei indicato dovrei pagare solo le sanzioni.

Mi conferma?

Grazie

 

No, non confermo nulla senza avere letto gli atti. Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo, anche perchè l'eventuale ricorso sarebbe da presentarsi al Tribunale sez. Lavoro con il patrocinio di un avvocato.

Inoltre adesso spunta una cartella di pagamento, di cui prima non si parlava. Rinnovo il consiglio di rivolgersi il prima possibile ad un avvocato che la segua dal vivo.

 Anche io sono nella stessa identica situazione di Francesco: lavoro dipendente ed esercito quadno posso la libera professione; ho partita iva.... il 06 giugno mi arriva la stessa comunicazione INPS: importi dovuti circa 700 sanzioni più di 500!!!

1) E' legittima questa iscrizione ( mi sembra di si anche se me lo avrebbe dovuto dire il mio commercialista credo o no....)

 

2) sono legittime queste sanzioni così alte e fatte dopo 5-6 anni!!!! 

 

3) devo aspettartmi le stesse sanzioni per il 2008-2009-2010-2011-2012 ecc......!!!!

 

Cosa mi conviene fare??????

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.