L'oggetto della giurisdizione tributaria - La giurisdizione tributaria in generale
Le norme fondamentali dalle quali è necessario prendere le mosse per stabilire l'oggetto ed i confini della giurisdizione delle commissioni tributarie sono gli artt. 2 e 19 del d.lgs n. 546/92.
Il primo elenca le materie attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie, mentre il secondo individua gli atti che possono essere impugnati. Il processo tributario, infatti, è a carattere impugnatorio, cioè volto a stabilire se un determinato atto (l'atto, appunto, di volta in volta impugnato) sia legittimo o meno.
A norma dell'art. 2 cit. (per come novellato dalla legge 448/01) è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario qualsiasi controversia avente ad oggetto i tributi - anche regionali, provinciali e comunali - di ogni genere e specie, comunque denominati.
Sono devolute alla giurisdizione tributaria - se conseguenti ad una obbligazione di natura tributaria (Corte Costituzionale 130/08) - anche le controversie inerenti le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano, invece, sottratte a tale giurisdizione le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento (o, se previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del dpr 602/73). Per tali atti la giurisdizione è del giudice ordinario, con i limiti previsti dal dpr 602/73.
Il comma 2 dell'articolo in parola (anch'esso corretto, in due occasioni, nel 2008 e nel 2010, dalla Corte Costituzionale), inoltre, attribuisce alla giurisdizione delle commissioni una serie di controversie espressamente elencate, che non si riportano per non appesantire inutilmente la lettura e per le quali si rimanda qui.
Da quanto sopra, possiamo concludere che le commissioni tributarie esercitano la loro giurisdizione su ogni controversia che abbia ad oggetto l'esistenza o la quantificazione di un debito di natura tributaria, o comunque connesso ad un rapporto di natura tributaria.
Come già accennato, però, anche l'art. 19 cit., contenente l'elencazione tassativa (per quanto suscettibile di interpretazione estensiva, come si dirà in seguito) degli atti impugnabili, contribuisce a delimitare l'oggetto della giurisdizione tributaria.
Ed infatti, affinchè una determinata controversia possa ricadere nella cognizione delle commissioni tributarie, non è sufficiente che essa riguardi l'esistenza o la quantificazione di una pretesa di natura tributaria, ma è anche necessario che tale pretesa sia stata formalizzata dall'ufficio impositore o dall'agente per la riscossione, in uno degli atti elencati nell'art. 19 cit.
Dobbiamo pertanto concludere che le commissioni tributarie esercitano la loro giurisdizione su ogni controversia che verta sull'esistenza o sulla quantificazione di un'obbligazione di natura tributaria (o ad essa collegata o connessa), la cui pretesa sia stata formalizzata dall'ufficio impositore o dall'agente della riscossione in uno degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs n. 546/92.
Possiamo riferirci a tale tipo di controversie con l'espressione: controversia tributaria.
Da quanto abbiamo detto sinora, risulta chiaro che non rientrano nella giurisdizione tributaria tutte quelle controversie che, pur avendo ad oggetto un rapporto tributario, non vedono come parte un ufficio impositore o l'agente per la riscossione, come per esempio le controversie sorte tra due privati di cui uno sia contribuente di diritto e l'altro contribuente di fatto.
Inoltre, non possono essere considerate controversie tributarie (e quindi non rientrano nella giurisdizione delle commissioni) quelle aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da un privato per il comportamento illecito di un funzionario di un ufficio impositore o dell'agente per la riscossione. In tali controversie, infatti, non si discute dell'esistenza o della quantificazione di un'obbligazione di natura tributaria.
La giurisdizione delle commissioni tributarie sulle controversie tributarie (per come sopra definite) è generale, ed infatti a norma del terzo comma dell'art. 2 d.lgs. 546/92, alle commissioni spetta il potere di risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Ciò si pone in perfetta coerenza con quanto statuito dal legislatore nei commi precedenti. Ed infatti, se alla giurisdizione delle commissioni tributarie è stata devoluta in linea generale ogni controversia relativa ad un'imposizione tributaria, non può che discenderne, il potere delle stesse di conoscere - con le eccezioni sopra riportate - anche di questioni che non siano attinenti all'imposizione, ove la decisione di esse sia necessaria per la soluzione della controversia tributaria. Tale cognizione, ovviamente, non può che avvenire in via incidentale.
Inoltre, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 del d.lgs. 546/92, le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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