Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.
Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.
RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)
EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.
Tanto premesso,
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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Commenti
Prescrizione bollo auto
Salve Avvocato,
Il giorno 20/01/2015 mi è arrivata una Raccomandata della Regione Veneto, di un avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni, relativa al bollo auto del 2011. Sull'avviso di accertamento c'è scritto che era da pagare entro Gennaio 2011, con scadenza a Dicembre 2011.
Sulla raccomandata c'è il timbro delle Poste del 15/01/2015.
In questi anni non mi è mai arrivato nessun sollecito di pagamento, niente di niente...
Le risulta che il bollo si è prescritto?
Gentilmente mi potrebbe spiegare bene come procedere per fare ricorso?
Da quel che ho capito dovrei spedire subito alla Regione(entro 30 gg) l'istanza di autotutela, più il ricorso e la fotocopia dell'avviso di accertamento, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dodichè appena mi arriva il tagliandino della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata alla Regione, devo inviare un altra Raccomandata con ricevuta di ritorno alla CTP della Regione Veneto sempre con l'istanza di autotutela, il ricorso, la fotocopia dell'avviso di accertamento,la fotocopia della ricevuta di ritorno della Raccomandata inviata precedentemente alla Regione e il contributo unificato di 30€.
È giusto tutto il procedimento?
Il contributo unificato come si fa?
Cortesemente riesce a mandarmi via Email (pierlu.tondo@alice.it) il fac-simile del l'istanza di autotutela e anche il fac-simile del ricorso da presentare in CTP?
La ringrazio della sua disponibilità, aspettando una Sua risposta Le porgo i miei più Cordiali Saluti.
Pierluigi.
Informazione bollo
Gentilissimo Avvocato,
avrei bisogno di un informazione. Ho acquistato un auto nel 2010 e ad oggi, a seguito mia dimenticanza, non ho mai pagato un bollo, cullandomi della ricezione dei solleciti, a distanza di 1 anno, con i relativi interessi di mora.
Da quando però ho acquistato la macchina non ho mai ricevuto ne solleciti ne notifiche. Nulla.
Ad oggi, volendo regolarizzare la mia posizione, mi sono rivolto ad un centro Aci che mi comunica che la mia pratica è in mano ad Equitlalia e che quanto prima devo corrispondere i pagamenti del bolli per gli anni 2010 e 2011.
Stando a quanto descritto nel suo articolo, non avendo ricevuto alcuna notifica, il bollo 2010 sarebbe caduto in prescrizione nell'anno 2014?E quindi quello del 2011 caduto in prescrizione all'inizio di quest'anno 2015?
Se cosi fosse sono io che devo fare direttamente ricorso, gli enti preposti non dovrebbero applicare in automatico la legge?
Grazie anticipatamente.
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