Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Decreto del fare novità per i decreti ingiuntivi



Con l'entrata in vigore della legge n. 98/2013 - conversione del DL 69/2013, il c.d. decreto del fare - sono state introdotte alcune, probabilmente inutili, modifiche in tema di procedimento monitorio.
In particolare, il legislatore ha aggiunto il seguente periodo al secondo comma dell'art. 645 c.p.c.

"L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire



L'anticipazione d'udienza di cui all'art. 163-bis c.p.c. è un istituto che può essere attivato dal convenuto quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia indicato un termine a comparire superiore al minimo, cioè superiore a 90 giorni.
Ed infatti ben può avvenire che il convenuto abbia interesse ad abbreviare i tempi del processo. In questo caso può essere chiesto al Presidente del Tribunale di fissare l'udienza con "congruo anticipo".
Come è facile comprendere "con congruo anticipo" di fatto non significa nulla. Ed infatti si tratta di espressione così vaga da lasciare sostanzialmente alla più completa disponibilità del Presidente del Tribunale la data della fissazione dell'udienza.
Con l'entrata in vigore della norma in commento, tuttavia, per il solo caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, se il convenuto chiede l'anticipazione dell'udienza, quest'ultima dovrà essere fissata necessariamente entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine minimo. Quindi, al massimo, entro 120 (90+30) giorni liberi (più precisamente: 120 giorni liberi + 30 giorni, ma il risultato non cambia) decorrenti dalla data di notifica.
E' giusto il caso di ricordare che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, convenuto è il creditore, mentre attore è il debitore. Ecco perchè la norma è volta ad accorciare i tempi di recupero del credito, in favore del creditore.


L'altra novità, che risponde alla stessa identica esigenza di tutela del credito, riguarda il primo comma dell'art. 648 c.p.c. che si riporta indicando in rosso la modifica appena introdotta:

Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642.



L'intento, evidente, è di costringere il giudice a pronunciarsi sulla immediata esecutività del decreto ingiuntivo non oltre la prima udienza, nei casi in cui l'opposizione non si fondi su prova scritta (cioè nei casi in cui, spesso, l'opposizione è dilatoria).
Ed infatti, nella pratica, è raro che l'immediata esecutività sia concessa in tempi brevi, perchè il giudice generalmente si riserva di decidere in seguito.
Le intenzioni che animano la norma sono certamente lodevoli (uno dei problemi più grandi del nostro paese è la difficoltà per il creditore di ottenere quanto gli spetta), tuttavia non è stato introdotto un automatismo "mancanza di prova scritta->esecutività", pertanto sorge il rischio che i giudici nell'impossibilità di decidere in tempi brevi (data la mole di lavoro) finiscano con il rigettare le richieste di immediata esecutività.
Forse sarebbe stato più opportuno modificare la norma come segue:

Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concede, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice istruttore non concede la provvisoria esecutività solo se ricorrono gravi motivi. In questo caso, l'ordinanza di rigetto deve essere analiticamente motivata.


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