Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Dinanzi quale giudice si impugna il fermo amminstrativo



In questa serie di articoli imparerai:

  1. Presso quale autorità giudiziaria e con quale rito si impugnano il preavviso ed il fermo amministrativo;
  2. Se l'iscrizione del fermo amministrativo deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 secondo comma dpr 602/73.

In sintesi, queste sono le risposte:

  1. Nel caso di crediti di natura tributaria, l'impugnazione si presenta con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Nel caso di crediti di natura non tributaria, si deve procedere con un ordinario processo di cognizione, dinanzi al Giudice Ordinario, territorialmente competente per valore e per materia. Ciò perchè gli atti in parola non hanno natura esecutiva;
  2. L'iscrizione del fermo amministrativo non deve essere preceduta dall'avviso di intimazione, in quanto tale iscrizione non ha natura di atto esecutivo.

Ho definito e descritto il preavviso ed il fermo amministrativo in questo articolo.
Adesso affronterò il problema della sua natura giuridica. Ed infatti, ormai da lungo tempo, in dottrina ed in giurisprudenza si discute di questo problema e solo recentemente le Sezioni Unite della Cassazione sembrano avere definitivamente offerto la soluzione, con l'ordinanza n. 15354 del 22/07/2015.
La discussione ha importanti risvolti pratici. Specificatamente dalla natura giuridica del preavviso e del fermo amministrativo dipendono le risposte a due importanti domande:
1) Presso quale giudice e con quale rito tali atti devono essere impugnati?
2) Devono essere essi preceduti dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 II, dpr 602/73?

Per comodità ho scomposto l'articolo in 2 pagine. Inizialmente ripercorro brevemente la storia dell'istituto. Nel secondo articolo affronto il problema della sua natura giuridica.

Breve storia del fermo amministrativo

La natura giuridica del fermo amministrativo

La massima dell'ordinanza n. 15354/15 è:

il fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura non alternativa all’esecuzione ma afflittiva, sicché la pretesa dell’esattore è impugnabile con un’azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione ed alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore.




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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

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