Il pignoramento dello stipendio e della pensione dopo l'accredito in banca
Stipendi e pensioni possono essere pignorati solo entro precisi limiti.
In questo articolo vedremo quali sono questi limiti, dopo che le somme siano state depositate in banca.
Per conoscere i limiti operanti prima dell'accredito in banca, clicca qui.
Preciso subito che, anche se nell'articolo parlo solo di stipendio e pensione per comodità espositiva, in realtà la disciplina si applica a tutte le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Bene, il caso di cui parliamo si verifica quando il creditore non pignora direttamente lo stipendio o la pensione, ma il saldo del conto corrente bancario. Si tratta di una ipotesi di pignoramento presso terzi, esattamente come nel caso in cui stipedio o pensione siano pignorati presso datore di lavoro o ente erogatore.
La differenza è che in questo caso il terzo non è il datore di lavoro/ente erogatore, ma l'istituo bancario con il quale il debitore intrattiene rapporto di conto corrente.
Nel corso degli anni si è discusso circa il fatto che in questo caso si verificherebbe un'ingiustizia. Ed infatti, fino a poco tempo fa, non esisteva alcun limite al pignoramento di un saldo di conto corrente, anche qualora questo fosse interamente il frutto di accrediti di stipendi o pensioni, mentre il pignoramento di stipendio e pensione presso il datore di lavoro/ente erogatore è sempre stato soggetto a limiti precisi.
Si assisteva quindi ad una lampante incoerenza del sistema. Infatti, al creditore bastava attendere che stipendio o pensione fossero accreditati, pignorare il saldo del conto corrente e così aggirare i limiti di pignorabilità di tali somme.
L'illogicità del sistema si è ulteriormente aggravata con l'emanazione delle recenti norme che impongono che pensioni e stipendi siano accreditati su conto corrente bancario.
Un primo intervento del legislatore, finalmente, si è avuto con la legge 9 agosto 2013, n. 98, (di conversione del d.l. n. 16 del 2012) che ha modificato l’art. 72-ter d.p.r. 602/73, stabilendo che nel caso di riscossione di tributi, non può essere pignorato l'accredito dell'ultimo emolumento percepito dal lavoratore/pensionato.
Quindi, se il pignoramento del saldo del conto corrente è relativo a tributi, esso può avvenire solo per la somma eccedente ("in più") rispetto a quella corrispondente all'ultimo stipendio/pensione accreditato.
L'introduzione della norma è stata quanto mai opportuna, ma, come visto, essa si applica SOLO AL CASO DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI.
Pertanto il pignoramento per crediti differenti restava ancora senza alcun limite.
Solo recentemente, con il DL 83/15 il legislatore ha introdotto dei limiti di carattere generale a questo tipo di pignoramento.
Bisogna distinguere due casi:
- Stipendio e pensione sono accreditati prima del pignoramento del conto corrente.
- Stipendio e pensione sono accreditati il giorno del pignoramento del conto corrente o dopo di esso.
In questo caso, il saldo del conto corrente può essere pignorato solo ed esclusivamente per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale.
L'assegno sociale per il 2015 ammonta ad € 448,52 al mese, pertanto, può essere pignorata solo la somma "in più" rispetto ad € 1345,56.
Così per esempio, se il saldo del tuo conto corrente è 1500€, allora ti può essere pignorato fino ad un massimo di € 154,44.
In questo caso valgono gli stessi identici limiti operanti nel caso di pignoramento presso il datore di lavoro/ente erogatore. In particolare, lo stipendio può essere pignorato per il massimo di un quinto, calcolato su ciò che rimane dello stipendio dopo avere sottratto le ritenute di legge, le cessioni di quinto ed i prestiti delega.
La pensione, può essere pignorata per un quinto calcolato su ciò che rimane di essa dopo avere sottratto non solo trattenute, cessioni e deleghe, ma anche una somma corrispondente all'assegno sociale aumentato della metà, somma che per il 2015 equivale ad € 672,78.
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- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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