Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Verifichi come e a chi è stata comunicata la convocazione per l'audizione. Se tale comunicazione è irregolare (per esempio perchè avvenuta ad un indirizzo errato) può tentare di impugnare l'ordinanza.

Gentile Avvocato,

ho presentato ricorso al Giudice di Pace contro accertamento per violazione al C.d.S., adducendo tra i vari motivi 1) la violazione delle norme sulla notificazione (art. 201 c.d.s. e art. 3 L. 890/82) in quanto il Comune si disinteressa totalmente delle operazioni di notifica che vengono effettuate a centinaia di Km di distanza da società privata 2) oltretutto con attestazione delle operazioni di notifica sottoscritta da dipendente del comune 3)  illegittima trasmissione alla società dei miei dati personali oltretutto senza indicare con completezza ragione sociale e sede legale della stessa 4) omessa indicazione della possibilità di presentare memorie difensive 5) omessa indicazione responsabile del procedimento (L. 241/90), 6) omessa indicazione responsabile immissione dati (art. 3 D.lgs 39/93) ecc. 

Ho chiesto la sospensione (motivando) del pagamento ma a sette giorni dalla scadenza dei 60 gg per il pagamento in misura ridotta il giudice non si è pronunciato pur avendo visto dal sito che l'udienza è fissata per il prossimo 30/10/2013.

Dalla cancelleria mi dicono che la semplice proposizione della domanda mi consente di non pagare, il giudice mi ammetterà poi al pagamento in misura ridotta in caso di soccombenza, è corretto?

Grazie

Simone

Egregio Avvocato,

ho presentato ricorso al Giudice di Pace contro accertamento per violazione C.d.S. (eccesso velocità). Contestualmento ho fatto richiesta motivata di sospensione dei termini per il pagamento in misura ridotta all'esito della causa.

A 5 giorni dalla scadenza dei 60 giorni per il pagamento in misura ridotta non ho tuttavia ricevuto comunicazioni in merito pur avendo visto dal sito del Tribunale che la prima udienza è stata fissata per il 30/10/2013.

Dalla cancelleria mi dicono che la semplice richiesta sospende il termine e che il Giudice, in caso di soccombenza, ammette al pagamento in misura ridotta. E' corretto?

Finché non si pronuncia il Giudice la mia richiesta sospende il termine per il pagamento in misura ridotta? O in mancanza di pronuncia devo comunque pagare?

Grazie

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata....

30 giorni da quando mi arriva a casa quindi?

Se la multa è contestata personalmente (cioè lei era presente quando ha preso la multa) non c'è nessuna notifica ed i trenta giorni decorrono dal giorno in cui la multa è stata elevata (che è un altro modo di dire "è stata presa").

Se lei non era presente, allora la multa viene notificata ed i 30gg decorrono dalla data in cui si formalizza questa notifica.

buongiorno avvocato,

ho ricevuto un verbale con un velox fisso,velocità 117 km/h con limite 50 km/h,sottraendo il 5% ho preso la sanzione di

1100 euro per 1,70 km/h in piu e del 1/3 maggiorata perchè era un orario tra le 22 e le 7.

volevo sapere inanzitutto se pagando una cifra mi sembgra indicata sul verbale di 269 euro io posso dichiarare di non

sapere chi era alla guida del veicolo e quindi non farmi decurtare i punti o con tale cifra inizio solamente un ricorso dove

dovrò attendere una sentenza per sapere se me li scalano o no?

seconda domanda, c'è un modo per andare dal giudice di pace e chiedere una riduzione della ammenda?

la ringrazio in anticipo cordiali saluti

All'ultima domanda rispondo subito: no. Il giudice di pace annulla o conferma la sanzione, nel confermarla può lasciarla al minimo, ma non meno di questo.

Per il resto, anche una superamento di un solo km/h determina la violazione della norma. Se non comunica i dati subisce l'ulteriore sanzione e nulla più.

Gentile avvocato, mi è stata verbalizzata una multa per eccesso di velocità € 527 con sospensione della patente da 1 a 3 mesi + 6 punti. Sul verbale è indicata la distanza (500m) dal cartello fisso alla postazione di rilevamento che in realtà è di circa 2,5 Km.Secondo la sua opinione ci sono gli estremi per un ricorso al Giudice di Pace? Se il GdP conferma la multa il pagamento rimane di € 527 o aumenta?Si puo anche contestare la verifica della taratura del rilevatore di velocità?

Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti

 

Tutto quello che lei prospetta, può inserirlo in un ricorso, ma le probabilità di vittoria sono scarse. Il giudice decide l'ammontare a sua discrezione. Spesso lo lascia al minimo.

Salve, in data odierna ho ricevuto la visita dei vigili urbani, mi hanno consegnato una multa per abbandono veicolo di 1200€.
Effettivamente, causa mia dimenticanza, dopo un incidente il veicolo è stato lasciato ad un meccanico, ma vista l'impossibità di pagari i danni, è stato lasciato in una strada pubblica.

Ad oggi però non ho mai ricevuto alcuna raccomandata o notifica di giacenza, da parte delle poste, di avvisi dei vigili urbani sulla rimozione del mezzo (non dovrebbero prima chiamare ed effettuare delle verifiche sul proprietario del mezzo?).

Vorrei fare ricorso al Giudice di Pace, come faccio a dimostrare di non aver mai ricevuto la raccomandata?

Grazie

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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