Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Si può tentare di contestare la multa, sottolineando appunto che non c'è corrispondenza tra il modello di auto e la targa.

 Salve Avvocato,

desideravo avere un suo parere in merito a quanto mi è recentemente accaduto.

Le faccio un  breve riassunto della vicenda.

 
A settembre 2007 mi viene elevato un verbale per eccesso di velocità.
Pago il verbale ed invio la documentazione necessaria per la decurtazione dei punti con raccomandata.
Nei primi mesi del 2008 mi viene notificato un altro verbale per mancata comunicazione dei dati conducente.
Chiamo l'ufficio dei vigili urbani e mi viene detto che non avevano ricevuto nulla da parte mia e se volevo potevo presentare ricorso.
Decido di opporre ricorso.
Nel ricorso al G.d.P., faccio richiesta che venga sospesa l'esecutività della sanzione e, in caso di rigetto del ricorso, di confermare la sanzione nel suo importo originario (263 euro) senza maggiorazione alcuna.
Nel decreto di fissazione dell'udienza, il G.d.P non si pronuncia in merito alla richiesta di sospensione. 
Alla data prevista, si svolge l'udienza, e alla fine il G.d.P. rigetta il ricorso confermando il verbale per la somma complessiva di 263 euro e spese compensate tra le parti.
A questo punto, pago il verbale entro i termini dei 60 giorni.
Faccio presente che la legge 120/2010 non è stata acona promulgata, naturalmente.
Alla fine di quest'anno (dopo 4 anni), mi viene notificata una cartella essatoriale dove mi viene richiesto il pagamento di 263 euro, con una maggiorazione di 197 euro per gli interessi maturati nel corso degli anni.
Ho presentato istanza di sgravio in autotutela entro i termini dei 30 giorni, facendo presente che:
-nulla è dovuto in quanto nel ricorso è stato espressamente richiesta la sospensione dell'ecutività della sanzione;
-la sentenza del giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme, così come espressamente indicato nell'articolo 204-bis ante-modifica DDL 1720-B;
-la multa è stata pagata entro i 60 giorni dalla deposizione in cancelleria della sentenza che rigettava il ricorso.
 
Lo stesso articolo 204-bis è stato profondamente modificato dal DDL 1720-B (convertito poi in legge N.120/2010), il quale stabilisce chiaramente che il riscorso non sospende i termini di pagamento e stabilisce in 30 giorni il limite massimo per il pagamento della sanzione in caso di rigetto del ricorso.
 
L' aver presentato il ricorso nel 2008, ha effettivamente bloccato i termini dell'esecutività della sanzione, anche se poi il giudice non si è espresso in merito quando ha fissato l'udienza?
 
La ringrazio anticipatamente per la gentile risposta che vorrà darmi.
 
Cordiali Saluti

 

Prima del 2010, quello che succedeva era che il ricorso sospendeva il termine di pagamento. Il termine ricominciava a decorrere dalla data in cui la sentenza diventava definitiva. Cioè, se, per esempio, al momento di presentazione del ricorso erano già trascorsi 50 giorni dalla notifica, allora, la multa doveva essere pagata entro 10 giorni dalla definitività della sentenza. (50+10 = 60) e così via.

La sentenza diventa definitiva quando è trascorso il termine per impugnarla.

 Grazie Avvocato.

 

Ad ogni modo la richiesta di sgravio che ho inviato è stata accettata e la cartella verrà annullata.

 

Saluti

Gentiel Avvocato,

vorrei sapere se è possibile che un giudice di pace respinga un ricorso di una multa che è stata notificata dopo 90 giorni dalla violazione. Ovviamente mi sono avvalsa di un avvocato.

Grazie

Tutto è possibile... è molto probabile, tuttavia, che la multa NON sia stata notificata dopo 90 giorni, ma prima. Ricordiamo, infatti, che conta il momento dell'invio e non quello della ricezione.

 Mi e' stato notificato il verbale di udienza davanti al giudice di pace alla quale non mi sono presentata. Il giudice ha confermato il verbale , del quale non viene indicato nessun importo, e sono stata condannata al pagamento di 50 euro. E' solo un verbale di udienza, non una sentenza secondo lei quali sono i termini di pagamento e quale cifra devo pagare, il minimo edittale o il massimo? In questo verbale non e' scritto niente, mi verra' inviata la sentenza con tutte le indicazioni oppure devo pagare un importo approssimativo ma entro i 30 giorni dal verbale di udienza invece che dalla sentenza ? Grazie

Se non ha chiesto o non ha ottenuto la sospensione, allora doveva pagare già da molto tempo... entro 30 giorni dalla notifica della multa, altrimenti paga il doppio.

Se ha ottenuto la sospensione, allora deve pagare la somma determinata dal giudice (se il giudice non ha scritto l'importo preciso, come nel suo caso, a mio parere deve pagare la somma del verbale originario) entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

Gentile Avvocato, vorrei chiedere se posso presentare un ricorso al giudice di pace per quanto riguarda l'obligo di comunicazione dei dati del conducente, da me inviati a distanza di 10 gg dalla notifica del verbale, ma per posta ordinaria. Ho pagato la multa e inviato i dati, ma oggi mi trovo con un nuovo verbale da pagare perche' la lettera non si trova...cosa faccio???

gGrazie mille.

Buongiorno Avv. Mongiovì,

Le volevo chiedere un parere sul mio caso personale.

Ho ricevuto la notifica di una multa per uso del cellulare senza vivavoce, con l'indicazione di una strada di Roma

nella quale non sono mai passato, in particolar modo il giorno della presunta rilevazione dell'infrazione.

All'ora indicata (10:30 circa) ero in ufficio, impegnato in una riunione per la quale posso produrre quattro testimonianze scritte.

La targa è chiaramente la mia (altrimenti non sarebbe arrivata a me), ma la vettura viene denominata non con il nome commerciale

ma con un codice LMxxx che è lo stesso riportato sul libretto di circolazione e, suppongo, in qualche registro informatico da cui è facile recuperarlo

a partire dalla targa. Manca anche l'indicazione del colore della vettura (non so se è un'indicazione obbligatoria).

 

Tutto fà pensare ad un errore di lettura o trascrizione della targa, dalla quale si è recuperata solo successivamente il veicolo corrispondente e il proprietario.

 

 

Possono essere sufficienti le testimonianze di persone circa la propria presenza altrove per tutto l'arco della mattinata?

Ed il fatto che sono l'utilizzatore esclusivo dell'autovettura, essenziale per raggiungere il posto di lavoro?

Quali elementi dovrebbero essere evidenziati maggiormente?

 

La ringrazio distintamente per l'eventuale risposta.

Max

 

 

 

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

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Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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