Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Questa domanda bisognerebbe porla alle forze dell'ordine che l'hanno fermata...

Avvocato buongiorno,
Ho ricevuto una comunicazione di avvenuto fermo amministrativo da parte di un Comune, e non da parte dell'agente per la riscossione. Consegue nza e' che non so come comportarmi nemmeno per chiedere la rateizzazione del debito. Io sapevo che gli Enti, direttamente,non potevano effettuare richieste e trascrizioni di fermo amministrativo, ma potevano farlo tramite agente per la riscossione, come Equitalia. Mi sbagliavo?
Grazie per il supporto.

Salve,
mi è arrivata ieri una notifica da equitalia. A loro risulta che non ho pagato una cartella di 500 euro circa, su cui sono sicuro di aver già fatto ricorso e di averlo vinto (questo lo devo controllare perché all'epoca avevo fatto ricorso su diverse cartelle). Parliamo comunque di 5-6 anni fa. Il veicolo in questione era intestato a mia madre, ma nel frattempo è stato demolito. Ora mia madre non ha nessuna auto intestata. Come dovrei comportarmi sia nel caso di cartella contestata e vinta sia nel caso in cui non l'ho effettivamente pagata? Grazie.

Semplice. Se era oggetto di ricorso e lo ha vinto, lo faccia presente ad equitalia. Altrimenti, verifichi se ci sono i presupposti per un' opposizione.

Mi sono sbagliato, non era tra le cartelle a cui ho fatto ricorso. Non è neanche tra le cartelle pagate. Voglio pensare che non sia stata recapitata a casa mia. Questa lettera ha come oggetto : " DEBITI ISCRITTI A RUOLO.... " e la cartella a cui fa riferimento è stata notificata il 30/10/2009. E' possibile che cada in prescrizione?

Dipende dalla tipologia di credito e dalle notifiche precedenti. Le consiglio di richiedere ad equitalia le relate di notifica di tutti gli atti a lei indirizzati.
Saluti.

Salve, ho acquistato una moto nel 2005, l'ho utilizzata fino al 2009, dopodichè mi sono reso conto dell'esistenza di un fermo amministrativo su di essa iscritto risalente non a chi me l'ha venduta ma addirittura ad un proprietario precedente. Il fermo risulta iscritto per un ammontare di 355€ nel 2003. Dal 2009 non uso più la moto, ho cercato in tutti i modi di sbloccare la situazione, sono andato da Equitalia deciso a pagare il debito per riavere il possesso della moto, mi hanno risposto che non posso fare niente.
Ho sbagliato a non fare una visura prima dell'acquisto, va bene, ma mi sembra una situazione assurda che non posso fare nulla per riavere il possesso di una cosa che "possiedo".
Che lei sappia esiste qualche via legale per riacquistare il pieno possesso del veicolo?
La ringrazio anticipatamente.

Se il fermo amministrativo è stato iscritto in data percedente alla compravendita, come nel Suo caso, il fermo resterà iscritto e vige il divieto di circolazione e radiazione, pena la confisca del mezzo.
Inviti il debitore a saldare il debito, altrimenti Equitalia potrebbe anche vendere il mezzo da Lei acquistato.
Se nell'atto di vendita del bene non ha dichiarato di accettare lo stato giuridico del bene acquistato (e dunque di conoscere la sussistenza del fermo), valuti di recarsi da un Avvocato per chiedere l’annullamento della vendita o una riduzione sul prezzo d’acquisto del veicolo.
Saluti

Gent.mo Avvocato,
Sono un italiano residente all'estero, e' stata recapitata una intimazione di pagamento da parte di equitalia presso l'abitazione di residenza di mia moglie in Italia, siamo coniugi non conviventi, con specificato solo i numeri delle due pratiche e gli anni di riferimento cioe' 2006 e 2009. Ritengo possa trattarsi del bollo auto di un autovettura che tra l'altro e' gia' stata demolita. I proprietari del mezzo, come riportato sul certificato di proprieta' eravamo sia io che mia moglie, tant'e' che quando abbiamo cambiato residenza in italia il foglio da attaccare al libretto dell'auto con la nuova residenza ci e' arrivato ad ambedue, uno intestato a me e uno a mia moglie. Il sottoscritto non ha mai ricevuto alcun sollecito di pagamento relativo al mezzo e anche ques'ultima comunicazione e' intestata solo a mia moglie.Volevo sapere se posso contestare in quanto prescritto almeno il 50% della somma richiesta visto che sono passati piu' di 3 anni dalla scadenza dei 2 bolli.
La ringrazio.

La risposta è no.
I cointestatari sono obbligati IN SOLIDO al pagamento del bollo, pertanto la strada da lei proposta non è percorribile.
Inoltre, il tempo della prescrizione dipende dalla regione e potrebbe essere superiore a 3 anni.
Saluti.

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Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

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