Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

salve
ho chiesto il patrocino dello stato ho vinto la causa mi ha chiamato l'avvocato e mi ha detto che viene l'ufficiale giudiziario a sequestrate le mie cose ... e se ho un a auto mi fanno il fermo amministrativo o la sequestrano ma mi scusi allora che serve il patrocinio gratuito.... lo possono fare mi aiuti per favore se mi lascia un suo numero di tel. non so cosa fare io abito in una casa di mia mamma e tutto intestato con fattura a lei possono sequestrare le cose .....
l'avvocato mi ha detto che io devo essere nulla tenente cosi non sequestrano niente e lo stato cosi vede che non ce niente allora paga il compenso dovuto mio avvocato.
grazie

L'unico consiglio che le posso dare è questo: ha un avvocato, ne parli con lui/lei.
Nessuno può consigliarla meglio del suo avvocato, che ha accesso alle carte.

Di certo posso dirle, comunque, che il gratuito patrocinio copre solo tasse e onorari di avvocato per la causa nel cui contesto è stato disposto, non certo altri suoi debiti e men che meno quello che forma oggetto della causa.

Saluti.

Buona sera Avv,
Vorrei chiederVi se una volta cominciato a pagare le rate del fermo amministrativo su una vettura, si può circolare? Oppure è necessario saldare tutto il debito? Grazie per l'attenzione .
Cordiali Saluti.

Il fermo viene meno con il pagamento della prima rata.

Buongiorno

Avvocato
In merito al discorso voglio chiedervi un informazione,di recente ho effettuato una visura della mia auto al PRA ed ho scoperto di avere due fermi amministrativi su di essa,il primo spiccato il 06/02/2010 da Equitalia x/c del comune di minturno per una multa,il secondo i data 18/07/2014 direttamente dal comune di minturno sempre per una multa.
Le mie domande su tutto cio sono:
1)Si possono avere due fermi amministrativi sulla stessa auto dalla stessa ente(comune di minturno),di cui il secondo spiccato direttamente dal comune?
2)Perche l'equitalia mi rilascia la revoca del fermo al pagamento della prima rata,mentre in comune vuole il saldo dell'intero importo per rilasciare la revoca?
3)inoltre il comune di Minturno mi ha inviato nel 2012 un ingiunzione di pagamento e nel 2013 un avviso da torino x/c del comune in cui mi chiedeva di contattarli urgentemente.
Detto cio,spero in una vostra risposta augurandole una buona giornata

Si possono avere più fermi sulla stessa vettura.
Equitalia ha seguito la procedura di riscossione mediante ruolo, mentre il Comune per l'altra multa si è servito di una procedura differente, pertanto per quest'ultima non vale la regola della prima rata.

BUONGIORNO AVV. MONGIOVI
LA RINGRAZIO INFINITAMENTE PER LA SUA DISPONIBILITA.
SALUTI LUCIANO

Buonasera Avvocato,
le scrivo per un problema di fermo amministrativo al quale purtroppo non riesco a venire a capo e speravo in un suo parere. Nella giornata del 25/9/14 mio padre ha ricevuto un "Preavviso di Fermo Amministrativo" su un motoveicolo, cointestato tra me e mio padre, se non fosse stata pagata una cartella di Equitalia entro 30gg. Sono stato ad uno studio ACI e mi hanno consigliato di fare una visura sul veicolo per vedere se il fermo fosse già in essere. Non essendo presente ancora alcun fermo amministrativo, sotto consiglio dell'ufficio ACI, il giorno seguente la ricezione del preavviso, 26/09/14 ci siamo recati presso lo studio ACI facendo un passaggio di proprietà per intero da mio padre (debitore) e me che non ho alcun tipo di pendenza, diventando io quindi unico proprietario. In questa maniera quando scadrà il termine dei 30 giorni per il pagamento della cartella Equitalia, il motoveicolo sarà comunque sottoposto a fermo amministrativo oppure no, non risultando più mio padre proprietario? Il dubbio sorge in quanto ho letto proprio sul suo sito che i veicoli anche se sottoposti a fermo amministrativo possono comunque essere venduti.

Un sentito ringraziamento

Gianni

Buonasera Avvocato,
le scrivo per un problema di fermo amministrativo al quale purtroppo non riesco a venire a capo e speravo in un suo parere. Nella giornata del 25/9/14 mio padre ha ricevuto un "Preavviso di Fermo Amministrativo" su un motoveicolo, cointestato tra me e mio padre, se non fosse stata pagata una cartella di Equitalia di circa 1500 euro. Sono stato ad uno studio ACI e mi hanno consigliato di fare una visura sul veicolo per vedere se il fermo fosse già in essere. Non essendo presente ancora alcun fermo amministrativo, sotto consiglio dell'ufficio ACI, il giorno seguente la ricezione del preavviso, 26/09/14 ci siamo recati presso lo studio ACI facendo un passaggio di proprietà per intero da mio padre (debitore) e me che non ho alcun tipo di pendenza. In questa maniera quando scadrà il termine dei 30 giorni per il pagamento della cartella Equitalia, il motoveicolo sarà comunque sottoposto a fermo amministrativo oppure no, non risultando più mio padre proprietario?

Un sentito ringraziamento

Gianni

E' corretto quello che le hanno detto all'aci.
Il fatto che un veicolo sottoposto a fermo si possa vendere, non c'entra nulla con il suo caso.
Se lo vende prima del fermo, il fermo non si può iscrivere.
Se lo vende dopo, il fermo rimane iscritto ed il nuovo proprietario non può circolare. Tutto qui.

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