Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Gentile avvocato,
avrei da sottoporle un quesito.
Può essere fatto il fermo amministrativo di un veicolo intestato al coniuge (coppia in comunione dei beni). Nel caso specifico, il marito, nullatenente, ha ricevuto una cartella equitalia a lui intestata, la moglie è invece proprietaria (in esclusiva) di 3 veicoli e sono in regime di comunione dei beni. Il fermo amministrativo può essere rivalso su beni mobili del coniuge?
Grazie

Se i mezzi risultano intestati solo alla moglie, non dovrebbe essere iscritto il fermo.

Buongiorno Avvocato,
Come occorre comportarsi nel caso in cui il preavviso di fermo amministrativo presenti sanzioni per violazioni del c.d.s. (competenza giudice ordinario) ormai prescritte, ma anche per bolli auto non pagati (non prescritti e quindi dovuti)?
Grazie in anticipo

Deve impugnare il fermo nella sola parte riguardante le multe (specificandolo nell'atto introduttivo), presso il giudice di pace.

Salve avvocato, ho ricevuto preavviso di fermo amministrativo per debiti equitalia, vorrei alcuni chiarimenti. L'auto è intestata a me personalmente e sono possessore di partita iva perché ho una ditta di ristrutturazioni. È l'unico mezzo che posseggo e lo uso per portare i materiali. L'auto l'ho comprata usata con assegni, ma chiaramente essendo usata non c'è fattura. Vorrei chiederle:
1) c'è un modo per impugnare l'istanza perchè il bene è Strumentale allo svolgimento della mia professione visto che non ho fattura di acquisto?
2) se rateizzo ora prima del fermo effettivo che succede? Decade il fermo? Lo faranno solo se salto una o più rate?
3) il preavviso è stato consegnato a mia madre da una persona non bene identificata la quale gli ha fatto firmare un modello di ricevuta, sulla busta però non c'è nessun timbro di notifica, come dovrei agire? Premetto che sul preavviso c'è scritto che è una raccomandata.
grazie

3) Da quello che racconta non emergono irregolarità. E' una notifica come tante altre;

2) Il fermo non viene iscritto se rateizza. Se rateizza dopo l'iscrizione, viene cancellato dopo il pagamento della prima rata;

1) Può chiedere ad equitalia che il mezzo non sia iscitto perchè l'auto è strumentale alla sua attività e può portare qualsiasi documento come prova, anche se non ha fattura. Le consiglio di recarsi presso gli uffici locali di equitalia ed informarsi circa la documentazione che ritengono necessario allegare per il suo caso particolare.

4 anni fa ho acquistato un' auto. 2. Anni fa dopo essesi guastata ho cercato di demolirla ma vengo a scoprire che aveva il fermo amministrativo precedentemente al mio acquisto, e di conseguenza compaio solo nel libretto di circolazione ma non nel certificato di proprieta'. Al che dopo un po che non ricevo risposte dal vecchio proprietario il meccanico la mette fuori dall officina priva di tagliando di assicurazione e viene sequestrata la macchina. Oggi mi hanno notificato i carabinieri questo fatto con una multa da 780 euro piu 5000 di deposito e carro atrezzi. Quanto sono responsabile e come dovrei agire.
Grazie della risposta in anticipo

Buongiorno Avvocato
ho ricevuto un fermo amministrativo (del tutto inaspettato, non ho ricordi di aver ricevuto il preavviso) per una bolletta non pagata di 47 euro. La data di avviso di fermo amministratIvo é inoltre posteriore al saldo della bolletta (effettuato più di un mese prima). Com'e possibile che sia stato confermato un fermo nonostante sia staTa pagaTa la bolletta?

Sarà un errore. Contatti al più presto il creditore per risolvere la faccenda.
Probabilmente non ci sarà nessun problema.

Salve Avvocato,
qualche tempo fa, volendo dare in permuta la mia auto per un veicolo piu nuovo, ho scoperto essere gravata da fermo amministrativo dal 2006, per tanto l'operazione non è stata portata a termine.
Premesso che ricordo di aver ricevuto un preavviso di fermo ma non ho assoluta memoria di ulteriori comunicazioni, la domanda è: Come mai in 8 anni di continuo utilizzo della vettura, le forze dell'ordine tutte le volte che mi hanno fermato non me lo hanno mai contestato?
Grazie, distinti saluti.

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