Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

La riscossione mediante ruolo




Indice

Cosa è la riscossione mediante ruolo?

L'avviso di accertamento

L'agente per la riscossione

Cosa è il ruolo?

La cartella di pagamento

La riforma per imposte sui redditi, iva e Inps

Le ultime novità: il doppio avviso di intimazione

inserisci un commento

La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa).

Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario. Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione.

Tale estensione avviene attraverso rinvio al già citato D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, contenuto nelle varie leggi che regolano la riscossione dei singoli crediti. Per esempio, la disciplina sulla riscossione delle multe è contenuta nella legge 689/81, ed ivi è contenuto il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Ne deriva che per ogni singolo credito, la disciplina del sistema di riscossione si ricava dalla combinazione di norme specifiche dettate per quel singolo credito e le norme generali sulla riscossione mediante ruolo, contenute nel Dpr 602/73.

Torna su


Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”.

Per esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento.


Solo dopo la notifica di tale atto, se persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.

Nel caso di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza.

Torna su


La riscossione vera e propria è effettuata da un soggetto diverso dall'Ente Creditore (cioè l'ente al quale devi la somma di denaro). Si tratta dell'"Agente per la Riscossione".
E', in particolare, una società denominata "Equitalia Spa".
Per la sola regione Sicilia, invece, la riscossione è affidata a Serit Sicilia Spa.

Per esempio, se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma. Se non hai pagato un tributo (per esempio l'irpef) sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma.

Torna su


L'attività di riscossione è dettagliatamente disciplinata dalla legge.

Il procedimento inizia con la formazione del ruolo.
Il ruolo è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma: per esempio, una multa non pagata).

Esistono ruoli ordinari e ruoli straordinari. Nei secondi sono iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione (un tale pericolo, per fare un esempio tipico, si riscontra nel caso di fallimento del debitore). L'iscrizione nei ruoli straordinari permette una più veloce riscossione. Infatti, le somme iscritte nei ruoli straordinari possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Al contrario, le somme iscritte nei ruoli ordinari, in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente.

Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione (Equitalia Spa o Serit Sicilia Spa), che da qui in poi chiameremo l'agente per la riscossione.

Nel ruolo devono comunque essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. In mancanza di tale riferimento deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa.

Torna su


L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la c.d. Cartella di pagamento (o esattoriale).



Clicca qui per informazioni sulla notifica della cartella di pagamento



La cartella di pagamento è, nella sua essenza, la parte del ruolo relativa al singolo debitore. Infatti, abbiamo detto che il ruolo è un elenco in cui sono indicati diversi debitori. Orbene, ad ognuno di essi l'agente della riscossione notificherà la “propria” parte del ruolo; questa è la cartella di pagamento. Oltre la parte di ruolo relativa al singolo debitore, in essa sono contenute molte altre informazioni: la data di trasmissione del ruolo, le istruzioni per il pagamento e quelle per il ricorso.

La cartella di pagamento è equiparata ad un precetto, ciò significa che ad essa può seguire l'esecuzione forzata. Inoltre, la notifica della cartella di pagamento, in quanto consistente in una formale richiesta di pagamento, interrompe i termini di prescrizione.

Le immagini che seguono rappresentano un modello di cartella esattoriale. Le abbiamo corredate di descrizioni circa gli elementi più importanti.
Attenzione: le immagini non rappresentano l'intera cartella esattoriale, ma solo le pagine nelle quali sono inserite le indicazioni più importanti.

Pag. 1 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

Pag. 2 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

Torna su


Una manovra finanziaria varata con il D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche al sistema.
Le novità si applicano ad IRPEF, IVA, IRAP e alle somme dovute, per qualsiasi titolo, all'INPS. Per informazioni dettagliate clicca qui

In particolare, per quanto concerne imposte sul reddito ed IVA, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 luglio 2011 e relativi a periodi di imposta ancora in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, costituiranno titolo esecutivo.

Questo significa che non sarà necessario notificare la cartella di pagamento.
Ed infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si dovrà versare quanto richiesto o, in alternativa, proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Scaduto questo termine, l'avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo e la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata (con gli strumenti che gli sono assegnati dalle leggi: per esempio fermo amministrativo dell'automobile) senza notificare la cartella di pagamento.
Nel caso di presentazione del ricorso, la riscossione avverrà per la metà dell'importo dovuto.

Per quanto concerne le somme dovute, a qualsiasi tipo, all'INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione avviene con la notifica di un “avviso di addebito” (nella sostanza si tratta dell'equivalente dell'avviso di accertamento). Tale avviso costituisce titolo esecutivo ed il termine per il pagamento è di 60 giorni, trascorsi i quali, la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata, senza noticare la cartella di pagamento

Torna su


L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.



Commenti

21-3-2008 infrazione.
Verbale contestato immediatamente Euro 36.00.
Rifiuto firmare.
11-7-2013 Ricevuto sollecito pagamento senza interessi per ritardato pagamento Euro 77.63.

Devo Pagare o e prescritto?

Grazie

gentile Avvocato,ho un dubbio.
Ci è stata notificata il mancato pagamento di una multa. Tale multa era stata notificata (non a me,ma questa è una lunga storia) in data 16/07/2008,dopodichè nessuna altra notizia,quindi sono passati i 5 anni per la prescrizione.
Sul sito di equitalia trovo però che le cartelle non vanno pagate nei seguenti casi:prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Il mo caso rientra in qualcuno di questi??
Grazie

Se non ha ricevuto notifiche è prescritta. Controlli presso equitalia eventuali relate di notifica di atti precedenti.

La ringrazio moltissimo. Ho già controllato. Equitalia non ha mai notificato nulla,la multa è stata iscritta al ruolo nel 2013 e di fatto ancora non mi è stata notificata. E' arrivata la notifica del messo comunale con il numero della cartella e ho controllato sul sito ,lunedi l'andremo a prendere. Dopodichè ho letto che è necessario inviare tramite raccomandata il modulo con eventuali documenti che attestano la precsrizione (che ho scaricato dal portale del comune).Mi conferma che è cosi??

Si, ma se non rispondono entro un mese, conviene agire in opposizione all'esecuzione.

Buongiorno Avvocato
ho ricevuto una cartella esattoriale per contravvenzioni mai ricevute. Le multe sono del dicembre 2008 e non ho mai ricevuto notifica dei relativi verbali.
Nella cartella esattoriale non vengono riportate infatti date di notifica ed il ruolo è stato reso esecutivo in data 07/05/2013.

Volevo sapere se oltre che contestare la mancata notifica dei verbali, potevo contestare anche la decadenza dell'iscrizione a ruolo così come previsto dall'art. 17 del Dpr 602/73.

Grazie

Simona

Trova tutte le risposte qui:

http://www.studiolegalemongiovi.it/multe/prescrizione-multe.html

Non ho nulla da aggiungere a quanto scritto in quell'articolo.

Mi scuso: avevo letto in altra sede di controllare la data di esecutività del ruolo con riferimento a detto articolo, come se questo fosse in vigore e non abrogato.

Grazie ancora e buon lavoro

buongiorno avvocato, vorrei chiederle un consiglio circa il da farsi in riferimento alla notifica pervenuta stamane da parte dell ente riscossione tributi sicilia relativq ad una di 4 rate per l anno 2012 (tassa smaltimento rifiuti).abbiamo evidenza dei 4 bollettini pagati presso gli uffici postali riscontriamo tuttavia un ritardo di pagamento di uno dei 4 bollettini...è dunque dovute per tale ritardo il pagamento della cartella o ci sono i margini per evitarlo? se si potrebbe gentilmente illustrarci come procedere? se puo tornare utile siamo residenti nel comune di cinisi. grazie in anticipo e buon lavoro. Giovanni

Gentilissimi
Ho bisogno di aiutooooooooo per capire cosa fare. Non ho pagato quasi mai il bollo auto e ora stanno arrivato delle cartelle di equitalia.... Nello specifico un bollo del 2003 notificato il 22/12/2009 e un altro di un auto diversa del 2007 reso esecutivo in data 17/10/2012... Come mi devo comportare? Che differenza c'è tra notificato e reso secutivo? Non so assolutamente come comportarmi.aiutatemi grazie

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.