Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione in appello
Pubblichiamo un esempio di istanza di sospensione della provvisoria esecuzione in appello.
Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (Art. 351 C.P.C.)
L’avv. _______________ procuratore di _______________ in virtù di procura alle liti in atti,
il sig. _________________ con l'avv. ____________
- Con atto di appello notificato il ___________, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. ____________ del _____________ depositata il ________________ tra le parti _______________________;
- L'udienza è fissata per il giorno ___________________;
- Ricorrono giusti motivi di urgenza per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, in quanto:
(MOTIVARE QUI LA RICHIESTA)
Tanto premesso, a norma dell’art. 351 c.p.c.,
alla S.V. di voler sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Allega copia della sentenza del giudice di primo grado.
Luogo e data ___________
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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