Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Cassazione Civile, sez. Unite, 29-07-2008, n. 20544



Cassazione Civile, sez. Unite, 29-07-2008, n. 20544

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice di pace di Treviso, G.L. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria.

Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente per infrazione stradale, a norma dell'art. 126 bis C.d.S., ritenendo che tale giurisdizione si appartenga al G.A..

Ritiene il ricorrente che il provvedimento di decurtazione suddetto non attenga all'accertamento della violazione stradale, venendo effettuato proprio allorchè detto accertamento è ormai concluso.

2. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, statuisce che "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.

Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo 5^, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente".

Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U., 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U., 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U., 19/04/2004, n. 7459).

Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perchè un'interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorchè risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del C.d.S., determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. (C.Cost. 12 febbraio 1996, n. 31).

Va quindi affermata la giurisdizione dell'AGO.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 204 bis C.d.S., assumendo che, effettuato il pagamento in misura ridotta, risulta esaurita l'opzione tra tale pagamento e l'opposizione, per cui quest'ultima sarebbe inammissibile.

4.1. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 202, comma 1, statuisce che "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme".

Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 203, comma 1, statuisce che "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione.......".

Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis, comma 1, statuisce che:

"Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203 C.d.S., il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione".

4.2. Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il "pagamento in misura ridotta" solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma dell'art. 202 C.d.S. e art. 203 C.d.S., comma 1, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass. 17/10/2005, n. 20100; Cass. n. 6167/2003) Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione; nè trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l'uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è più praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via non datur recursus ad alteram).

4.3. Sennonchè, proprio per la costruzione normativa dell'art. 202 C.d.S., secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.

Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridicofattuale), ma, proprio perchè il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis C.d.S.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione pecuniaria nè la violazione contestata (ad esempio, perchè la violazione già astrattamente non contemplava tale sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata).

4.4. Tanto si è verificato nella fattispecie, avendo l'opponente contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli nè la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.

5. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.



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