Il Comune non può impedire ai conduttori di animali l'accesso alle spiagge libere
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato un'ordinanza emessa dal Comune di Anzio, con la quale si vietava, ai conduttori di animali da compagnia, quali cani o gatti, l'accesso alla libere spiagge durante la stagione balneare.
Il TAR ha basato la propria sentenza, la n. 9302/15, su due differenti ordini di ragioni.
Da un lato, l'ordinanza del Comune era priva di una reale motivazione.
Ed invero, il Comune di Anzio si era limitato ad affermare che il divieto fosse necessario per la tutela della salute dei bagnanti e dell'igiene pubblica.
Tuttavia, nell'ordinanza, non era esplicitato alcun ragionamento volto a sostenere la suddetta affermazione.
In altre parole, non si capisce quali rischi per la salute pubblica comporterebbe la sola presenza di un cane o un gatto o altro animale da compagnia, lungo una spiaggia.
Il TAR ha precisato che, più correttamente, il Comune avrebbe dovuto individuare e vietare specifici comportamenti dei padroni degli animali.
A tale ultimo concetto, si collega il secondo ordine di ragioni che hanno fondato la sentenza in parola.
L'ordinanza, infatti, oltre che immotivata, è stata giudicata dal Tribunale "sproporzionata".
Il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, al fine di evitare agli stessi inutili sacrifici.
Ed invero se, come abbiamo appena detto, non la mera presenza di un animale da compagnia, ma specifici comportamenti dei padroni possono mettere a rischio la salute e l'igiene degli altri bagnanti, allora il Comune non può vietare a chiunque di accedere ad una spiaggia libera con un animale, perché si tratterebbe di una misura sproporzionata, ma più correttamente, appunto, vietare singoli comportamenti dei padroni.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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