Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica via posta



Ho spiegato cosa è una notifica e quale è la sua funzione in questo articolo.
In quell'occasione ho precisato che la notifica può avvenire anche a mezzo del servizio postale.

Cioè, il soggetto che ha il compito di effettuare la notifica (l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore) può avvalersi di due sistemi:

  1. Recarsi personalmente in cerca del destinatario della notifica e consegnarli l'atto;
  2. Spedire l'atto per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel secondo caso, sarà l'agente postale (il postino) a curare la consegna dell'atto.

Possiamo schematizzare così:

Notifica Ordinaria:

Richiesta della parte (Avvocato, privato) -> Ufficiale Giudiziario/Messo -> Consegna al destinatario

Notifica per posta:

Richiesta della parte (avv/privato) -> Ufficiale Giudiziario/Messo -> Spedizione per posta -> Consegna della busta al destinatario, da parte del postino.

Le norme che regolano la notifica ordinaria sono contenute nel codice di procedura civile, negli artt. 137 e seguenti.

Le norme che regolano la notifica via posta, invece, sono contenute nella legge n. 890/82.

Come descriverò in seguito, per quanto concerne le regole da seguire per la consegna al destinatario della busta, la disciplina è sostanzialmente identica a quella della notifica ordinaria, ma procediamo con ordine, e vediamo nel dettaglio come è regolato l'intero procedimento di notifica via posta.

Quando si deve utilizzare.

L'art. 1 della legge in parola dispone che l'ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale, quando lo ritiene opportuno.
Quindi, in linea generale, l'utilizzo della notifica via posta è lasciato alla discrezionalità del notificatore. Tuttavia, se la parte lo richiede espressamente o se lo dispone l'autorità giudiziaria, il notificatore deve utilizzare necessariamente la notifica ordinaria.

Quando, però, la notifica deve effettuarsi fuori dal Comune ove l'ufficio dell'Ufficiale Giudiziaro ha sede, cioè quando l'indirizzo del destinatario è situato fuori da quel comune, allora la notifica deve avvenire necessariamente via posta.

Le caratteristiche della busta utilizzata.

Le buste e le cartoline di ricevimento utilizzate per le notifiche via posta, e per le comunicazioni connesse, non sono quelle classiche, bianche utilizzate dai privati, ma sono di colore verde e redatte secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione postale.

Sulle buste non devono essere apposti segni dai quali possa riconoscersi il contenuto dell'atto, al fine di proteggere la privacy del destinatario e del mittente.
Sulla busta, comunque, devono essere indicate le generalità del destinatario, l'indirizzo di residenza o dimora ed ogni altra indicazione che il notificatore ritenga utile per agevolare la ricerca.

Il notificatore vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.

Tuttavia, Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.

Insieme alla busta contenente copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario consegna all'ufficio postale la cartolina di ricevimento già compilata.
Come ben si vede, non è un procedimento molto diverso da una normale spedizione di posta raccomandata che ognuno di noi avrà effettuato decine di volte.

La relata di notifica.

La relata di notifica è apposta tanto sull'originale dell'atto, quanto sulla copia conforme che viene inserita nella busta. Nella relata, l'ufficiale giudiziario deve indicare da quale ufficio postale ha effettuato la spedizione.

L'avviso di ricevimento.

L'avviso di ricevimento, nella notifica via posta, costituisce la prova della consegna della copia dell'atto al destinatario, ed in esso sono descritte quindi le modalità attraverso le quali si è proceduto alla consegna.

Si tratta pertanto di un documento fondamentale, perchè solo dalla lettura dello stesso si può stabilire se la notifica via posta si è correttamente formalizzata.

Esso è spedito per raccomandata direttamente alla parte che ha chiesto la notifica, insieme all'originale dell'atto notificato, al quale deve essere allegato.

La parte però può farsi consegnare l'originale anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, quando ciò è necessario per iscrivere la causa a ruolo.
Tuttavia, se l'avviso non è successivamente allegato, la causa non può essere messa in decisione.

Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad indennità. Tuttavia, la parte può chiederne un duplicato senza alcuna spesa.
Diversa è la disciplina nel caso di smarrimento del plico, però. In questo caso, infatti, la Posta è tenuta a versare un'indennità, nella misura stabilita dal codice postale.
L'indennità sarà versata all'ufficiale giudiziario che la consegnerà alla parte che ha chiesto la notifica.

La consegna del plico.

Come già detto, le regole che disciplinano la consegna al destinatario della copia dell'atto da notificarsi sono sostanzialmente identiche a quelle dettate per la notifica ordinaria.

In particolare, l'agente postale – il postino – tenterà in primo luogo di consegnare la busta direttamente nelle mani del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna a mani del destinatario non è possibile (per esempio perchè lo stesso non si trova in casa al momento della notifica), la busta può essere consegnata ad un parente che conviva anche solo temporaneamente con il destinatario; oppure, ad una persona addetta alla casa (per esempio una collaboratrice domestica o una badante).

Tuttavia, questo può avvenire solo se la persona diversa dal destinatario al quale si consegna la busta non sia manifestamente incapace o minore degli anni 14.

In mancanza di queste persone, l'atto può essere consegnato al portiere o a un diverso soggetto che abbia comunque il compito di distribuire la posta al destinatario. Si pensi al caso di un impiegato del condominio che non abbia la qualifica di portiere, ma svolga comunque la mansione di ritirare la posta per i condomini.

E' bene precisare che il postino deve verificare la presenza dei soggetti di cui sopra, secondo l'ordine preciso.

Cioè, prima deve verificare che sia presente il destinatario, poi deve verificare che vi siano parenti o addetti alla casa e poi verificare se vi sia un portiere.
Così per esempio, è nulla la notifica se il postino consegna la busta al portiere senza prima aver provato a bussare all'appartamento per cercare il destinatario.

E' da dire, comunque, che è sufficiente che il postino dia atto di aver cercato le persone nell'ordine prestabilito anche in maniera succinta e sintetica.
La persona alla quale la busta è consegnata deve firmare l'avviso di ricevimento.

Inoltre, se la busta è consegnata a persona diversa dal destinatario, quest'ultimo deve essere avvisato dell'avvenuta notificazione, con una ulteriore raccomanda semplice, quindi NON A/R.

Se la persona alla quale la busta è consegnata si rifiuta di firmare l'avviso di ricevimento, la notifica si considera comunque regolarmente effettuata.

Se invece, la persona si rifiuta di accettare la busta, allora bisogna distinguere due casi.

  1. Se il rifiuto proviene dal destinatario, allora la notifica si considera regolarmente effettuata.
  2. Se, al contrario, il rifiuto proviene da una persona diversa (parente, portiere) allora si applica la stessa disciplina che regola la notifica nel caso in cui né il destinatario né altre persone (familiari, addetti alla casa, portiere) siano presenti al momento del tentativo di notifica.
    In questo caso, il postino deve procedere come segue:
    1. Il plico è depositato presso l'ufficio postale:
    2. Il postino invia al destinatario una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale lo avverte che il plico è stato depositato. In caso di assenza del destinatario esso viene immesso nella cassetta delle lettere o affisso alla porta dell'abitazione. L'avviso contiene anche l'indicazione della parte che ha chiesto la notifica e/o del suo avvocato e l'avvertimento che il plico può essere ritirato entro 6 mesi.
      IMPORTANTE: La notifica si considera perfezionata (e quindi tutti gli eventuali termini inizieranno a decorrere) trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata A/R di cui al punto 2) o il giorno in cui il destinatario ritira il plico, se ciò avviene prima dei 10 giorni di cui sopra.

Cambiamento di domicilio, residenza, dimora.

Nel caso in cui il postino, giunto presso l'indirizzo indicato, venga a sapere che il destinatario ha cambiato residenza, dimora o domicilio, procede direttamente alla consegna presso il nuovo indirizzo.
Se però tale indirizzo si trova fuori dal Comune, allora il plico viene rispedito al mittente.



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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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