Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________

RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)

CONTRO

EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti

MOTIVI

Prescrizione del credito azionato

Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.

Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.

***

Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.

Istanza di sospensione.

Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.

***

Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE

1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.

Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.

Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00

Data Firma

(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.



Commenti

Buon pomeriggio Avvocato,

ho ricevuto oggi stesso una intimazione di pagamento per due Bolli auto anni 2005 e 2006, regione lombardia. Da quello che ho letto sul sito ci sono tutti i presupposti affinché io possa procedere con il ricorso, corretto? Mi spaventa l'intimazione anche perché parlano di esecuzione forzata se non pago entro 5 giorni ma credo che la cifra (724,59) sia troppo bassa per procedere o sbaglio?

grazie per una sua risposta

Potrebbero essere prescritti, in quanto sono passati diversi anni. Tuttavia, deve controllare le relate di notifica e la legge della regione lombardia.

Possono procedere ad esecuzione forzata anche per il suo debito. Ciò che non possono fare è l'esecuzione immobiliare. Molto probabilmente, comunque, si preparano ad iscrivere un fermo amministrativo sulla sua automobile, se ne ha una.

Salve avvocato,
Ho ricevuto oggi una cartella - mittente RISCOSSIONE SICILIA SPA - relativo ad un bollo auto del 2008 e non pagato. Premetto di non aver ricevuto prima di oggi nessun avviso su tale inadempienza, per cui credo che ci siano tutti i presupposti affinchè operi la prescrizione; chiedo tuttavia conferma di ciò e vorrei qualche consiglio su come comportarmi per eventualmente ricorso, dove presentarlo e se tramite un legale.

In attesa di una sua risposta, Le porgo i miei più distinti saluti

Deve presentare il ricorso con l'istanza di mediazione come spiegato qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/diritto_tributario/il_reclamo_e_la_me...

Avvalersi di un legale è sempre meglio.

Gentile Avvocato,
Ho ricevuto in data 10/12/2013 un "Avviso di accertamento e di irrogazione di sanzione - Tassa automobilistica" per la cifra di 129,91 euro pari al 30% dell'importo dovuto che è di 386,20 riferito alla tassa automobilistica relativo al periodo 01/09/2010 - 31/08/2011.
Questa sanzione è stata richiesta in seguito ad un errore di calcolo effettuato dall'ufficio dell'ACI, dalla lettura del libretto di circolazione hanno attribuito alla mia autovettura la classe "Euro 4" anziché "Euro 3". Questo ha comportato che la cifra da pagare fosse di 7,59 euro in meno rispetto a quanto dovuto, cioè ho pagato 378,61 euro anziché 386,20.

Sono disturbato e perplesso da quest'avviso sia perché il calcolo dell'importo della tassa della mia auto è stato effettuato dall'ufficio ACI, organo autonomo ma collaboratore in toto dell'agenzia delle entrate, almeno per quanto riguarda la riscossione, e poi perché per una cifra così irrisoria, 1,9% dell'importo, debba pagare la somma di 129,91 euro pari al terzo della somma totale. Considerando poi che non potevo sapere prima di aver commesso questa infrazione, avendo pagato in uno sportello ACI dove hanno verificato la classe di appartenenza della mia auto e definito la cifra da pagare.

Le chiedo cortesemente se è possibile avanzare la richiesta della riduzione o eliminazione della multa, sapendo che si è svolto tutto in buonafede e con l'intento di assolvere il mio dovere di contribuente, come è avvenuto per ogni anno.
La ringrazio anticipatamente per la risposta, cordiali saluti Alessandro Sica

Può provare a chiedere che sia sottratta la sanzione, in virtù del fatto che il pagamento incompleto non è imputabile a suo comportamento ma ad errore dell'aci.

Mi è arrivato da equitalia da pagare un bollo del 2000 con aggiunta la comunicazione della notifica del 2009ZNW3. Posso far ricorso esistono i presupposti?
SNW3

Buona sera avvocato. Volevo porvi una domanda. Mi è arrivata una notifica di bollo nn pagato anno 210 con mora.... ok! Ho pagato il tutto. Dopo per altri problemi nn ho pagato gli anni successivi cioè 2011, 2012, 2013.... ora siamo nel 2014 e ho pagato il bollo! Se mi dovessero ora arrivare notifiche del 2011, 2012, 2013, da oggi cioè da quest'anno potrei fare ricorso giusto? Perche sarebbero andati in prescrizione?!?! Regione Sicilia! Scusi se nn sono stato molto chiaro. Grazie anticipatamente per la sua disponibilità. Buonasera

Gent. Avvocato,
dopo aver letto nel suo sito molte informazioni riguardo la possibilità di contestare la richiesta di pagamento oltre i termini previsti per legge, mi rivolgo a Lei per una situazione un po' particolare.
Ho ricevuto una cartella esattoriale da parte della Serit Sicilia per un bollo auto non pagato nel 2006, tale cartella è stata però recapitata a Pantelleria a Dicembre 2013 dove non sono più residente dal Febbraio 2012 e dove una vicina di casa ha però preso la posta, per inviarmela.
Prima di allora non ero mai stata notificata.
Chiamo quindi l'Agenzia delle Entrate di competenza che da un controllo dice di avermi già notificata nel Luglio 2009 (quindi entro i 3 anni) ma a Catania dove non ero più residente da Maggio.
Ora vorrei capire cosa posso fare, premesso che potrei pure accettare di pagare il bollo con eventuali more fino al 2009 (visto che il mancato pagamento è un errore mio) ma vorrei far valere il mancato ricevimento della prima notifica in modo da non dover pagare anche tutte le spese aggiunte dal 2009 ad oggi.
Al telefono l'Agenzia delle Entrate mi ha consigliato di chiedere l'abbattimento degli interessi che ammontano a circa 20 euro...poca cosa.
Si può fare di più?
Grazie mille
Kamala

Se la notifica avviene presso un indirizzo differente da quello risultante dall'anagrafe e non è comunque ritirata direttamente dal destinatario, è nulla. Pertanto, se tutti i suoi mutamenti di residenza sono stati regolarmente comunicati, le notifiche sono nulle e lei non è tenuta a pagare nulla, non solo gli interessi.

Consideri, tuttavia, che la comunicazione di cambio di residenza ha effetto nei confronti dell'agente per la riscossione solo dopo 30 giorni, come spiegato qui:

http://www.studiolegalemongiovi.it/riscossione_mediante_ruolo/notifica_c...

Le consiglio di rivolgersi ad un legale dal vivo che possa esaminare attentamente la sua situazione.

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Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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