Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________

RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)

CONTRO

EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti

MOTIVI

Prescrizione del credito azionato

Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.

Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.

***

Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.

Istanza di sospensione.

Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.

***

Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE

1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.

Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.

Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00

Data Firma

(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.



Commenti

Il reclamo solo se lamenta vizi riconducivili all'operato dell'agenzia delle entrate (es. mancata notifica dell'avviso di accertamento).

 non ho mai ricevuto precedenti richieste di pagamento. il bollo dovrebbe essere prescritto. in questo caso specifico, basta il ricorso in commissione o devo fare reclamo?

Da quello che racconta sembrerebbe necessario il reclamo.

Salve,

Mio padre non paga il bollo (campania) dal 2007
L'automobile e' una fiat tipo imatricolata nel 1988
Dal 2007 ad oggi non sono giunti nessun tipo di avviso,cartelle,sanzioni di nessun genere...come e' possibile?

Inoltre i bolli 2007,2008,2009 risultano prescritti giusto?

Nel caso in cui arrivassero le sanzioni con un eventuale fermo amministrativo,cio significherebbe che mio padre perderebbe l'automobile in questione? Il che non sarebbe un problema coniderato che la macchiba e' vecchia.,.l'importante sarebbe non affrontare il pagamento delle multe.

Infine se mio padre deidesse di rottamare l'auto e dopo arrivassero le sanzioni e o le richieste i pagamento cosa accadrebbe?

Grazie gentilissimo.

Nb: i bolli non sono stati oagati perche mio padre nel 2007 compro una piccola auto nuova lasciando praticamente ferma la tipo e da inesperto ha pensato che non avrebbe dovuto pagarli.

Per la prescrizione deve verificare la normativa regionale. E' provabile comunque che almeno il bollo del 2007 sia prescritto.
Il fermo amministrativo non comporta la perdità della proprietà, ma il divieto di circolazione (si rischia una multa salata).

Se rottama l'auto prima del fermo (cosa che le consiglio, altrimenti continueranno ad arrivare bolli), quest'ultimo non può più essere iscritto.

salve,

in caso di cartella esattoriale circa un bollo auto che presenta vizi sia sulla notifica della cartella stessa da parte dell'agente riscossore, che vizi sulla notifica dell'avviso di accertamento da parte dell' ente ( mai ricevuto), devo presentare ricorso alla commissione tributaria e contestualmente reclamo o basta solo il ricorso alla commissione tributaria.

la ringrazio

Deve presentare il reclamo, altrimenti, quanto meno per la parte relativa all'ente creditore, il motivo di ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile.

Gen.tle Avvocato,

le vorrei sottoporre un caso particolare, ossia nel 2004 ho venduto la mia auto con dichiarazione di vendita vidimata dal notaio.

I primi giorni di gennaio 2013 mi è arrivata una cartella esattoriale relativa al bollo nn pagato dal 2006 a oggi dell'auto venduta nel 2004, (ovviamente l'auto non è piu' in mio possesso e non so di chi sia e nn mi va nemmeno di saperlo.....). Quindi mi chiedo posso fare ricorso al gdp o al prefetto o alla comm.trib. per l'annullamento della cartella in questione poichè nn sono piu' il propietario del mezzo e poichè credo che essendo iscritta a ruolo nel 2012 dovrebbe esser prescritta essondo 3 anniper la prescrizione del bollo nella regione puglia? cosa mi consiglia? e a chi conviene presentare il ricorso?

grazie

Le consiglio di presentare il reclamo, che è condizione di ammissibilità dell'eventuale successivo ricorso, da presentarsi alla commissione tributaria provinciale.

Salve Avvocato,

ho ricevuto richiesta di pagamento per dei bolli del 2007. Ho letto nella cartella che devo usare il modello di istanza-reclamo e stavo compilandolo secondo il modulo che c'è nel sito quando, volendo chiedere annullamento per motivi di nullità della notifica(come il fatto che manca la firma o che la cartella è stata consegnata al portiere),mi è venuto un dubbio: si possono chiedere tali nullità in questa istanza? perchè non ho capito se devo fare un ricorso o si possono chiedere in "atti d'opposizione all'esecuzione"...che non so cosa siano.

Grazie anticipate!!

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

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Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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