Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.
Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.
RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)
EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.
Tanto premesso,
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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Commenti
Il reclamo solo se lamenta
Il reclamo solo se lamenta vizi riconducivili all'operato dell'agenzia delle entrate (es. mancata notifica dell'avviso di accertamento).
non ho mai ricevuto
non ho mai ricevuto precedenti richieste di pagamento. il bollo dovrebbe essere prescritto. in questo caso specifico, basta il ricorso in commissione o devo fare reclamo?
Da quello che racconta
Da quello che racconta sembrerebbe necessario il reclamo.
Pagamenti bollo
Salve,
Mio padre non paga il bollo (campania) dal 2007
L'automobile e' una fiat tipo imatricolata nel 1988
Dal 2007 ad oggi non sono giunti nessun tipo di avviso,cartelle,sanzioni di nessun genere...come e' possibile?
Inoltre i bolli 2007,2008,2009 risultano prescritti giusto?
Nel caso in cui arrivassero le sanzioni con un eventuale fermo amministrativo,cio significherebbe che mio padre perderebbe l'automobile in questione? Il che non sarebbe un problema coniderato che la macchiba e' vecchia.,.l'importante sarebbe non affrontare il pagamento delle multe.
Infine se mio padre deidesse di rottamare l'auto e dopo arrivassero le sanzioni e o le richieste i pagamento cosa accadrebbe?
Grazie gentilissimo.
Nb: i bolli non sono stati oagati perche mio padre nel 2007 compro una piccola auto nuova lasciando praticamente ferma la tipo e da inesperto ha pensato che non avrebbe dovuto pagarli.
Per la prescrizione deve
Per la prescrizione deve verificare la normativa regionale. E' provabile comunque che almeno il bollo del 2007 sia prescritto.
Il fermo amministrativo non comporta la perdità della proprietà, ma il divieto di circolazione (si rischia una multa salata).
Se rottama l'auto prima del fermo (cosa che le consiglio, altrimenti continueranno ad arrivare bolli), quest'ultimo non può più essere iscritto.
salve, in caso di cartella
salve,
in caso di cartella esattoriale circa un bollo auto che presenta vizi sia sulla notifica della cartella stessa da parte dell'agente riscossore, che vizi sulla notifica dell'avviso di accertamento da parte dell' ente ( mai ricevuto), devo presentare ricorso alla commissione tributaria e contestualmente reclamo o basta solo il ricorso alla commissione tributaria.
la ringrazio
Deve presentare il reclamo,
Deve presentare il reclamo, altrimenti, quanto meno per la parte relativa all'ente creditore, il motivo di ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile.
ricorso bollo auto
Gen.tle Avvocato,
le vorrei sottoporre un caso particolare, ossia nel 2004 ho venduto la mia auto con dichiarazione di vendita vidimata dal notaio.
I primi giorni di gennaio 2013 mi è arrivata una cartella esattoriale relativa al bollo nn pagato dal 2006 a oggi dell'auto venduta nel 2004, (ovviamente l'auto non è piu' in mio possesso e non so di chi sia e nn mi va nemmeno di saperlo.....). Quindi mi chiedo posso fare ricorso al gdp o al prefetto o alla comm.trib. per l'annullamento della cartella in questione poichè nn sono piu' il propietario del mezzo e poichè credo che essendo iscritta a ruolo nel 2012 dovrebbe esser prescritta essondo 3 anniper la prescrizione del bollo nella regione puglia? cosa mi consiglia? e a chi conviene presentare il ricorso?
grazie
Le consiglio di presentare il
Le consiglio di presentare il reclamo, che è condizione di ammissibilità dell'eventuale successivo ricorso, da presentarsi alla commissione tributaria provinciale.
BOLLO PRESCRITTO: RICORSO O...?
Salve Avvocato,
ho ricevuto richiesta di pagamento per dei bolli del 2007. Ho letto nella cartella che devo usare il modello di istanza-reclamo e stavo compilandolo secondo il modulo che c'è nel sito quando, volendo chiedere annullamento per motivi di nullità della notifica(come il fatto che manca la firma o che la cartella è stata consegnata al portiere),mi è venuto un dubbio: si possono chiedere tali nullità in questa istanza? perchè non ho capito se devo fare un ricorso o si possono chiedere in "atti d'opposizione all'esecuzione"...che non so cosa siano.
Grazie anticipate!!
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