Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________

RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)

CONTRO

EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti

MOTIVI

Prescrizione del credito azionato

Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.

Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.

***

Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.

Istanza di sospensione.

Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.

***

Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE

1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.

Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.

Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00

Data Firma

(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.



Commenti

Buongiorno Avv.to Mongiovì,

Arrivo dalla segreteria della commisione tributaria che mi chiede di inviare il ricorso tramite raccomdata, perchè quello che ho inviato, la richiesta di autotutela, non basta.Dovrei inviare alla regione il ricorso e poi depositarla in commisione con la ricevuta della raccomandata che tornerà indietro firmata.

Scusi la mia ignoranza: ma il ricorso che devo inviare entro domani alla regione (un plico senza busta), che poi dovrò depositare in commissione tributaria è questo che ha scritto sopra?Perchè non saprei cosa inviare.

 

la ringrazio come sempre per la sua disponibilità.

 

Si il ricorso alla Commissione Tributaria va prima notificato (o spedito senza busta) all'ufficio resistente e poi depositato (entro 30 giorni dalla notifica) alla Commissione.

Buongiorno Avv.to,

il ricorso presentato in commissione tributaria provinciale è stato respinto! click mi toccherà pagare(?).

Volevo ringraziarla per la Sua gentile consulenza gratuita e portarla a conoscienza di quanto è stato emesso.

Cordialmente

Antonio 

 

Buonasera avvocato.

 

in data 10/10/2012 ho ricevuto l'accertamento per tassa automobilista omessa, ma ci sono dei chiarimenti che vorrei in merito, e che nemmeno la Regione Calabria ha saputo darmi.

Preciso che con la macchina ho avuto un incidente a marzo del 2009, l'assicurazione ha creato problemi con la liquidazione e dopo 3anni di processi, si è conclusa con la vittoria della causa in maggio 2012 e pagamento da parte dell'assicurazione in settembre 2012. L'assicurazione non mi ha fatto rottamare la macchina perchè pretendeva che la portasse via dopo averla liquidata inoltre negli anni a procedere delle udienze non si potuuto procedere con la rottamazione siccome ci sono state perizie varie.

- la raccomandata richiede il pagamento del periodo aprile 2009/maggio 2010

aprile 2010/maggio 2011;

-la vettura in questione è stata rottamata in settembre 2012

- la regione pretende il pagamento ma non credo sia lecito dato dal fatto che per la macchina in questione ero propietaria ma non utilizzatrice per via di distruzione del veicolo.

Alla regione danno la possibilita' di presentare l'autotuela e lo stesso foglio pre-compilato ha la dicitura: ha demolito,o distrutto, o esportato definitivamente il veicolo in data .......... ( ma alla Regione il funzionario mi ha detto che il mio caso non rientra nella distruzione del veicolo).

 

Cosa posso fare?? pretendono 1100€ penso ingiusti come posso oppormi? grazie mille

 Gentilissimo Avvovcato, vorrei porre alla sua attenzione il mio singolare caso.

Nell'anno 2003, sbagliando, ho pagato il bollo auto a favore della regione Campania invece della regione Calabria ove all'epoca ero residente.

Dopo poco tempo la regione Calabria mi invia un primo avviso dove mi chiede il motivo del mancato pagamento invitandomi a compilare un loro modulo dove tra le opzione c'era qualla di aver pagato in favore di altra regione, forse per una eventuale compensazione tra le due regioni. Allora io compilai il tutto allegando la ricevuta di pagamento utilizzando la loro busta preaffrancata.

Oggi, per quel bollo, mi arriva un sollecito di pagamento con Equitalia riportante notifica 2009. Equitalia mi dice che eventuali dimostranze vanno fatte alla regione calabria, quest'ultima dice che a loro non è mai pervenuta alcuna mia comunicazione. Cosa faccio???

Grazie in anticipo per una sua eventuale delucidazione. 

 

Innanzitutto, cerchi di capire se la notifica della cartella del 2009 è stata corretta. Se così fosse ha ben poco da fare, in quanto avrebbe dovuto impugnare la stessa entro 60 giorni dalla notifica.

Se tale notifica non è corretta e può dimostrare di avere compilato ed inviato quel modulo, allora le consiglio di proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del sollecito.

Buonasera  Avv.to Mongiovì,

equitalia mi ha mandato due notifiche di bollo non pagati , vorrei sapere se i seguenti bolli sono in prescrizione e posso presentare ricorso.

 

OMESSO PAGAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2005

NOTIFICATO IL 11/11/2008

(Non ricordo quando ho avuto la raccomandata ma sicuramentesono passati  piu di 60 giorni )

 

Oggi 18  dicembre 2012 mi è arrivata un altra notifica

OMESSO PAGAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2006

NOTIFICATO IL 02/10/2009

(Ho 60 giorni da oggi per pagare )

 

Secondo lei i bolli sono andati in prescrizione?

Posso fare il ricorso per entrambi ? anche per quello del 2005 se sono passati piu di 60 giorni ?

La ringrazio anticipatamente

 

 

Non sembra ci siano le condizioni per il ricorso, in quanto per il bollo del 2005 ha fatto scadere i 60 giorni, mentre quello del 2009 non sembrerebbe ancora prescritto.

Gentilissimo avvocato,

oggi ho ricevuto notifica  altro bollo oggi ma dalla regione puglia, il bollo in questione è del 2009 , siamo a dicembre 2012, è in prescrizione?

No.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

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Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

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Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

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Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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