Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.
Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.
RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)
EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.
Tanto premesso,
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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Commenti
ricorso in commissione tributatia
Buongiorno Avv.to Mongiovì,
Arrivo dalla segreteria della commisione tributaria che mi chiede di inviare il ricorso tramite raccomdata, perchè quello che ho inviato, la richiesta di autotutela, non basta.Dovrei inviare alla regione il ricorso e poi depositarla in commisione con la ricevuta della raccomandata che tornerà indietro firmata.
Scusi la mia ignoranza: ma il ricorso che devo inviare entro domani alla regione (un plico senza busta), che poi dovrò depositare in commissione tributaria è questo che ha scritto sopra?Perchè non saprei cosa inviare.
la ringrazio come sempre per la sua disponibilità.
Si il ricorso alla
Si il ricorso alla Commissione Tributaria va prima notificato (o spedito senza busta) all'ufficio resistente e poi depositato (entro 30 giorni dalla notifica) alla Commissione.
prescrizione bollo auto - regione piemonte
Buongiorno Avv.to,
il ricorso presentato in commissione tributaria provinciale è stato respinto! click mi toccherà pagare(?).
Volevo ringraziarla per la Sua gentile consulenza gratuita e portarla a conoscienza di quanto è stato emesso.
Cordialmente
Antonio
bollo auto Regione Calabira
Buonasera avvocato.
in data 10/10/2012 ho ricevuto l'accertamento per tassa automobilista omessa, ma ci sono dei chiarimenti che vorrei in merito, e che nemmeno la Regione Calabria ha saputo darmi.
Preciso che con la macchina ho avuto un incidente a marzo del 2009, l'assicurazione ha creato problemi con la liquidazione e dopo 3anni di processi, si è conclusa con la vittoria della causa in maggio 2012 e pagamento da parte dell'assicurazione in settembre 2012. L'assicurazione non mi ha fatto rottamare la macchina perchè pretendeva che la portasse via dopo averla liquidata inoltre negli anni a procedere delle udienze non si potuuto procedere con la rottamazione siccome ci sono state perizie varie.
- la raccomandata richiede il pagamento del periodo aprile 2009/maggio 2010
aprile 2010/maggio 2011;
-la vettura in questione è stata rottamata in settembre 2012
- la regione pretende il pagamento ma non credo sia lecito dato dal fatto che per la macchina in questione ero propietaria ma non utilizzatrice per via di distruzione del veicolo.
Alla regione danno la possibilita' di presentare l'autotuela e lo stesso foglio pre-compilato ha la dicitura: ha demolito,o distrutto, o esportato definitivamente il veicolo in data .......... ( ma alla Regione il funzionario mi ha detto che il mio caso non rientra nella distruzione del veicolo).
Cosa posso fare?? pretendono 1100€ penso ingiusti come posso oppormi? grazie mille
bollo auto pagato a favore di altra regione.
Gentilissimo Avvovcato, vorrei porre alla sua attenzione il mio singolare caso.
Nell'anno 2003, sbagliando, ho pagato il bollo auto a favore della regione Campania invece della regione Calabria ove all'epoca ero residente.
Dopo poco tempo la regione Calabria mi invia un primo avviso dove mi chiede il motivo del mancato pagamento invitandomi a compilare un loro modulo dove tra le opzione c'era qualla di aver pagato in favore di altra regione, forse per una eventuale compensazione tra le due regioni. Allora io compilai il tutto allegando la ricevuta di pagamento utilizzando la loro busta preaffrancata.
Oggi, per quel bollo, mi arriva un sollecito di pagamento con Equitalia riportante notifica 2009. Equitalia mi dice che eventuali dimostranze vanno fatte alla regione calabria, quest'ultima dice che a loro non è mai pervenuta alcuna mia comunicazione. Cosa faccio???
Grazie in anticipo per una sua eventuale delucidazione.
Innanzitutto, cerchi di
Innanzitutto, cerchi di capire se la notifica della cartella del 2009 è stata corretta. Se così fosse ha ben poco da fare, in quanto avrebbe dovuto impugnare la stessa entro 60 giorni dalla notifica.
Se tale notifica non è corretta e può dimostrare di avere compilato ed inviato quel modulo, allora le consiglio di proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del sollecito.
Bollo regione Puglia equitalia
Buonasera Avv.to Mongiovì,
equitalia mi ha mandato due notifiche di bollo non pagati , vorrei sapere se i seguenti bolli sono in prescrizione e posso presentare ricorso.
OMESSO PAGAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2005
NOTIFICATO IL 11/11/2008
(Non ricordo quando ho avuto la raccomandata ma sicuramentesono passati piu di 60 giorni )
Oggi 18 dicembre 2012 mi è arrivata un altra notifica
OMESSO PAGAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2006
NOTIFICATO IL 02/10/2009
(Ho 60 giorni da oggi per pagare )
Secondo lei i bolli sono andati in prescrizione?
Posso fare il ricorso per entrambi ? anche per quello del 2005 se sono passati piu di 60 giorni ?
La ringrazio anticipatamente
Non sembra ci siano le
Non sembra ci siano le condizioni per il ricorso, in quanto per il bollo del 2005 ha fatto scadere i 60 giorni, mentre quello del 2009 non sembrerebbe ancora prescritto.
altro bollo oggi
Gentilissimo avvocato,
oggi ho ricevuto notifica altro bollo oggi ma dalla regione puglia, il bollo in questione è del 2009 , siamo a dicembre 2012, è in prescrizione?
No.
No.
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