Inesistenza notifica. Eccezione.
Cassazione civile, sez. trib., n.8398 del 5.4.2013
La massima
In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente).
Fatto
Con sentenza 4.6.2007 n. 53 la Commissione tributaria della regione Veneto rigettava l'appello proposto da Mondo s.r.l. e dichiarava assorbito l'appello incidentale proposto dalla Concessionaria del servizio di riscossione GEC s.p.a., confermando la decisione di prime cure che aveva dichiarato legittima la cartella di pagamento notificata alla società ed avente ad oggetto l'importo di Euro 286.598,98 dovuto a titolo di diritti doganali ed IVA alla importazione. Il Giudice territoriale rilevato che la Agenzia fiscale a fronte della eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto aveva prodotto in giudizio l'atto impositivo datato 25.6.2004 con allegato "avviso di ricevimento AR" spedito il 28.6.2004 e ricevuto in data 30.6.2004 dalla società destinataria, e ritenuto quindi comprovata la notifica dell'atto presupposto, ha dichiarato inammissibili le "eccezioni nuove" formulate dalla società appellante e relative ad asseriti vizi di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, alla mancata compilazione della relata di notifica dell'avviso in violazione dell'art. 149 c.p.c., alla integrità del plico relativo all'atto impositivo notificato. Ha inoltre rigettato la eccezione di "inesistenza" della notificazione della cartella di pagamento in quanto priva di relata di notifica e di sottoscrizione dell'Ufficiale notificatore nonchè la eccezione di inesistenza della medesima cartella di pagamento in quanto priva di sottoscrizione, accertando, da un lato, la ritualità delle operazioni di notificazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e, dall'altro, la irrilevanza sulla validità della cartella di pagamento della mancanza di sottoscrizione. Avverso tale sentenza, notificata in data 23.7.2007, ha proposto tempestivo ricorso MONDO s.r.l. affidato a due motivi e notificato in data 6.11.2007 alla Agenzia delle Dogane ed alla Concessionaria del servizio di riscossione Equitalia Cuneo s.p.a. subentrata a GEC s.p.a.. Nessuna delle intimate ha resistito con controricorso. La Agenzia delle Dogane si è costituita alla presente udienza ai fini della partecipazione alla discussione.
Diritto
Il primo motivo con il quale la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la statuizione con la quale la sentenza di appello ha dichiarato la inammissibilità, in quanto nuovi, dei motivi di gravame volti a far valere vizi di notifica ed altre invalidità della notifica dell'atto impositivo presupposto, è infondato.
La sentenza della CTR veneta ha infatti rilevato come in primo grado la società, impugnando la cartella di pagamento, si era limitata soltanto a contestare di non aver ricevuto l'atto impositivo presupposto, allegando quindi la inesistenza della relativa notifica, come emerge chiaramente dalla trascrizione parziale del ricorso introduttivo proposto dalla società ("...l'avviso di accertamento non è mai stato notificato alla ricorrente ...Dalla nullità o inesistenza dell'atto presupposto consegue la nullità ed illegittimità della iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento": cfr. ricorso principale pag. 3).
Soltanto con i motivi di appello venivano, per la prima volta, dedotti e specificati "ulteriori vizi di nullità" della notifica dell'avviso di accertamento (mancata compilazione della relata di notifica).
La tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente secondo cui i motivi di gravame avrebbero meramente sviluppato ed approfondito gli argomenti giuridici a sostegno della eccezione di inesistenza della notifica proposta in primo grado non può evidentemente essere condivisa in quanto:
a) non può ritenersi acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio in conseguenza della mera proposizione "eccezione di inesistenza" della notifica, non essendo dato ravvisare una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell'atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte nel caso i cui si facciano valere - come nel caso di specie - eccezioni in senso stretto (art. 2697 c.c., comma 2);
b) è ben vero che il deposito in giudizio da parte della Agenzia fiscale dell'atto impositivo e dell'avviso di ricevimento AR poteva legittimare la contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi" di ricorso, ma proprio tale omessa iniziativa della parte nel corso del giudizio di primo grado è stata rilevata dal Giudice di appello che ha rimarcato come la società "alla udienza fissata per la discussione della procedura di primo grado" non ha formulato alcuna contestazione in ordine ad ulteriori vizi di nullità della notifica dell'atto impositivo, diversi dalla originaria eccezione di inesistenza della notificazione, "nè in ordine alla paternità della menzionata sottoscrizione, nè in ordine alla corrispondenza tra avviso di ricevimento e contenuto del plico raccomandato, nè in ordine ad altro eventuale elemento di invalidità della procedura di notificazione concernente il predetto avviso di accertamento": prodotto in giudizio, dall'Ufficio doganale, i nuovi documenti (cartolina AR ed atto impositivo), la società, infatti, bene avrebbe potuto e dovuto chiedere l'assegnazione di termine perentorio, con eventuale rinvio della udienza di trattazione se già fissata, per notificare "memoria integrativa dei motivi" di ricorso, come previsto dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, commi 2 e 3.
Non avendo la società provveduto alla integrazione dei motivi di ricorso e neppure avendo formulato ulteriori contestazioni alla udienza di discussione, correttamente la CTR veneta ha dichiarato inammissibili ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 i motivi di gravame con i quali venivano dedotte nuove eccezioni di merito. Va dichiarato conseguentemente inammissibile il secondo motivo, con il quale la società deduce il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all'art. 149 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1982, art. 14 nonchè al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, lett b) criticando - almeno così è dato comprendere- l'accertamento compiuto dal Giudice di merito in ordine alla validità della notifica dell'avviso di accertamento, non quindi le altre statuizioni della sentenza, sfavorevoli alla contribuente, concernenti la regolarità delle operazioni di notifica della cartella e la mancanza di vizi di invalidità della cartella di pagamento stessa (così sembra, infatti, doversi interpretare la esposizione del motivo di ricorso che censura esclusivamente la statuizione della CTR veneta secondo cui "Del pari, nulla può (la parte) più addurre in ordine a pretesi difetti della procedura di notifica che non sono stati tempestivamente formulati" - cfr. ricorso pag. 10, statuizione riferita, appunto, alla inammissibilità dei "nuovi" motivi di gravame con i quali si deducevano vizi di nullità della notificazione dell'atto impositivo).
Risulta evidente che il motivo in questione avrebbe potuto avere accesso al sindacato di legittimità esclusivamente nel caso in cui fosse stato accolto il precedente motivo di ricorso e la sentenza impugnata fosse stata cassata in punto di pronuncia di inammissibilità dei motivi di gravame D. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, e la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo della controparte costituitasi alla udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la società soccombente alla rifusione in favore della Agenzia delle Dogane delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013
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