Ricorso al prefetto: ordinanza va notificata entro 150 giorni
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione (sentenza. n. 14562/13) ha precisato che l'ordinanza con la quale il Prefetto rigetta il ricorso avverso verbale di accertamento di sanzione prevista dal codice della strada, è illegittima se non è notificata entro il termine di 150 giorni dall'adozione.
Abbiamo trattato l'argomento qui.
In estrema sintesi, il Prefetto, quando riceva un ricorso avverso verbale per violazione al codice della strada, deve assumere una decisione entro un termine preciso (che può essere di 180 o 210 giorni a seconda se il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto o attraverso l'organo accertatore).
Se la decisione non è assunta entro suddetto termine, il ricorso si intende automaticamente accolto.
Inoltre, la legge prevede che la decisione debba essere notificata entro 150 giorni al ricorrente.
Ed è proprio su tale ultimo termine che è intervenuta la sentenza in commento.
La suprema Corte ha precisato che tale termine non può essere considerato perentorio, e tuttavia incide sulla legittimità dell'imposizione, nel senso che se non è rispettato, deve considerarsi illegittima tale attività.
In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada , come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada .
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n.r.g. 23590/11 proposto da:
D.B.R. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso,
in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. GOBBI
Vittorio e domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di
Cassazione;
- ricorrente -
contro
Ufficio Territoriale del Governo - già Prefettura di Torino (c.f.
(OMISSIS)) in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 1.12, è per legge domiciliato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4198/2010 del Tribunale di Torino - in grado
di appello della decisione del Giudice di Pace - depositata il 17
giugno 2010.
Il Consigliere designato ha ritenuto d'avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:
1 - d.B.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4198/2010 resa dal Tribunale di Torino con la quale è stato respinto il gravame avverso la decisione n. 3237/2008 del Giudice di Pace della medesima città di rigettare l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione resa dal Prefetto di Torino a carico del ricorrente per infrazioni al C.d.S..
2 - Lamenta il ricorrente la violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, comma 2, -come modificato dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1 sexies di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 - per aver, il giudice del gravame, ritenuto legittima l'ordinanza prefettizia nonostante che la stessa fosse stata notificata oltre il termine di centocinquanta giorni dalla sua emissione - avvenuta il 5 aprile 2007, computando il dies ad quem di detto termine o dal momento di spedizione del plico contenente il provvedimento (18 ottobre 2007) o, a tutto voler concedere, dalla data di redazione della relata di notifica in calce al provvedimento - avvenuta il 16 ottobre 2007; ciò in base alla non condivisa osservazione che al fine della legittimità della ordinanza prefettizia sarebbe stato sufficiente che la stessa fosse stata emessa entro i termini previsti dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. citato, a nulla rilevando la tempestività della successiva notifica.
3 - La Prefettura eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sia per violazione del principio della c.d. autosufficienza, dal momento che non è stato riportato il contenuto della sentenza - al fine di verificare la tenuta argomentativa del giudizio per relationem alla pronunzia del Giudice di Pace; sia perchè sarebbe diretto a far compiere alla Corte un novellato giudizio sulle prove.
3.a - L'eccezione, a giudizio del relatore, è essa stessa inammissibile in quanto eccentrica rispetto al contenuto del ricorso che , come esposto, ha fatto valere unicamente la non tempestività della notifica dell'ordinanza prefettizia.
4 - Ritiene il relatore che il motivo sopra indicato sia fondato.
4.a - Deve innanzi tutto escludersi la possibilità di richiamare, a disciplina della materia della notifica del provvedimento adottato dal Prefetto ex art. 204 C.d.S., la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla portata della L. n. 689 del 1981, art. 18 (vedi Cass. Sez. 1 n. 11234/1998 cui acide, più di recente, Cass. Sez. 5, n. 4593/2010) secondo la quale "In tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per le cui forme la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 3, rinvia all'art. 14, non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22, comma 1, mentre la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione": ciò in quanto le profonde modifiche apportate alla L. n. 285 del 1992, artt. 203 e 204 ad opera con il D.L. n. 151 del 2003, poi convertito in L. n. 214 del 2003, hanno determinato l'adozione di termini espressamente qualificati come "perentori" per la trasmissione, da parte del Prefetto, del ricorso all'ufficio accertatore per l'istruttoria della pratica e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio (art. 204, comma 1 bis, in relazione alla cit. L. n. 285 del 1992, art. 203, commi 1 bis e 2);
il novellato art. 204, comma 2 stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione che non può che avere analogo significato sollecitatorio, venendosi a gravare il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale, pur non essendo perentorio in mancanza di espressa previsione di legge, deve considerarsi tuttavia requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al c.d.
C.d.S..
4.b - Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni dalla emissione del provvedimento senza che lo stesso fosse avviato alla notifica, incorrendo in un'erronea perimetrazione dell'ambito applicativo dell'art. 204 predetto.
5 - Il secondo motivo , attinente alla ripartizione dell'onere delle spese ne rimane assorbito".
6 - La surriferita relazione è stata comunicata al Procuratore Generale ed è stata notificata alle parti.
7 - Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, alla luce delle modifiche normative intervenute nella subjecta materia, ed in assenza, dopo il deposito della predetta relazione, di articolazioni difensive che contengono spunti critici idonei a consentire alla Corte di divergere da detto positivo apprezzamento.
8 - Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione della decisione in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;
cassa la gravata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, il 12 aprile 2013.
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