Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 1 Capo 1



Dpr 602/73 - Titolo 1 - Capo 1
VERSAMENTI DIRETTI
Artt. 1 - 9



Art.1
Modalità di riscossione.

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.

Art.2
Riscossione per ritenuta diretta.

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art.3
Riscossione mediante versamenti diretti.

Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:
1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo (1);
[2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;] (2);
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale (3);
[4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti; ] (4);
5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (5).
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1) (6);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto (6) (7);
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (8);
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26 , secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (8);
f) le ritenute sui redditi di cui all' articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari (6) (8);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (8);
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (5) (8);
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (9).
(1) Numero così modificato dall'art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692, e dall'art. 2, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53.
(2) Numero abrogato dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero sostituito dall'art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(4) Numero abrogato dall'art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(5) Vedi, ora, l'art. 66, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43.
(6) Lettera così sostituita dall'art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(9) Lettera aggiunta dall'art. 34, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art.3 bis
Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 27, l. 13 aprile 1977, n. 114.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.

Art.4
Acconti di imposta.

[A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.
L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.
L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, l. 2 dicembre 1975, n. 576.

Art.5

Esattoria [rectius: concessionario] competente a ricevere il versamento diretto.
[Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 24, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241.

Art.5 bis
Versamento ad ufficio incompetente.

Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 26 maggio 1979, n. 249.

Art.6
Distinta dei versamenti diretti.

Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma (1) (2).
(1) Vedi i Dd.Mm. 31 gennaio 1974 e 26 luglio 1974.
(2) Comma così modificato dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.

Art.7
Versamento diretto mediante conti correnti postali.

Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento (1).
[ Il versamento all'ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto. ] (2).
(1) Vedi i Dd.Mm. 31 gennaio 1974 e 26 luglio 1974.
(2) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'art. 3, d.l. 15 settembre 1990, n. 261, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331.

Art.8
Termini per il versamento diretto.

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma (1);
[ 2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per l'unica quota e dal 10 al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, n. 2); ] (2);
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c) (3) (4);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall' articolo 3, secondo comma, lettera e) (5);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. d) (6);
[4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;] (7);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (8).
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 , per la ritenuta prevista dall' articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (9) .
[ Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b ), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. ] (10).
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (11).
(1) Numero sostituito, con effetto a decorrere dal 1° febbraio1982, dall'art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(2) Numero abrogato dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero sostituito dall'art. 6, d.l. 31 maggio 1994, n. 330, conv. in l. 27 luglio 1994, n. 473.
(4) Numero sostituito dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 690.
(5) Numero aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 690 e così modificato dall'art. 7, d.lg. 23 dicembre 1999, n. 505.
(6) Numero aggiunto dall'art. 2, l. 4 novembre 1981, n. 626, e poi così sostituito, con efficacia a decorrere dal 1° febbraio1982, dall'art. 1-bis, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. in l. 1° dicembre 1981, n. 692.
(7) Numero abrogato dall'art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(8) Numero sostituito dall'art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(9) Numero inserito dall'articolo 2 del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 143.
(10) Comma abrogato dall'art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
(11) Comma aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 690.

Art.9
Mancato o ritardato versamento diretto.

[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate (1).
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis , secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (2) (3) (4).] (5)
(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e, successivamente, modificato dall’articolo 2, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
(3) La misura dell’interesse di cui al presente articolo, è elevato al 12% dall’ articolo 2, comma 2, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160. Successivamente, è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nelle misure del 9 per cento per effetto dell’articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nella misura del 6 per cento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. Ai sensi dell’articolo 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , tali interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono dovuti nella misura del 5 per cento.
(4) Per una deroga al presente articolo vedi l’articolo 3, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(5) Articolo abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n.46, nel testo modificato dall'art. 2, d.lg. 17 agosto 1999, n. 326.

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