Cassazione Civile, sez. II, 25-02-2008, n. 4814 (ord.)
Cassazione Civile, sez. II, 25-02-2008, n. 4814 (ord.)
RILEVATO IN FATTO
Che:
A.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep.il 26 luglio 2005, con cui era stata rigettata l'opposizione a cartella esattoriale dalla medesima proposta, relativa a contravvenzione per violazione del codice della strada sul rilievo che era stato ritualmente notificato il verbale di accertamento non impugnato nei termini di legge;
ha resistito il Comune di Roma;
attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;
la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo tale pronuncia preclusa dalla difforme richiesta del Procuratore Generale.
Al riguardo occorre considerare che in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi l'inammissibilità, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state per la manifesta fondatezza (o infondatezza) (Cass. 13748/20007).
Con l'opposizione la ricorrente aveva dedotto che il verbale di contravvenzione allegato alla cartella esattoriale non le era stato mai notificato e che di conseguenza era estinto, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., l'obbligo di pagamento della sanzione.
Orbene, occorre considerare che avverso la cartella esattoriale possono essere proposte sia l'opposizione alla sanzione, sia la opposizione all'esecuzione - a seconda che si contesti l'esistenza del credito o l'esistenza del titolo esecutivo - sia infine l'opposizione agli atti esecutivi, quando si deducano vizi formali della cartella:nell'ipotesi in cui il ricorrente deduca la nullità della notifica del verbale di contravvenzione o dell'ordinanza ingiunzione è ammesso il recupero delle ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa stradale attraverso il rimedio di cui alla legge n. 689 del 1981, costituendo la notifica della cartella esattoriale il primo atto in base al quale l'opponente è venuto a conoscenza della sanzione irrogata ?y (Cass. 5871/2007, 9180/2006).
Peraltro, qualora l'opponente deduca, come nella specie, il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e/o la inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 201 C.d.S., o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo,deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): pertanto, la sentenza che l'ha decisa era impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo gli intimati svolto attività difensiva l'intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
- 9055 letture