Cassazione Civile, sez. II, 31-05-2007, n. 12820
Cassazione Civile, sez. II, 31-05-2007, n. 12820
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Terni ricorre contro la sentenza in data 31.3.03, dep. il 20.8.04, del Giudice di Pace in sede, che ha accolto l'opposizione ex art. 205 bis C.d.S., di I.N., avverso un verbale d'infrazione all'art. 173 C.d.S., elevatogli il 18.2.01 dalla locale polizia municipale, ritenendo il contestato uso di un telefono cellulare, non "a viva voce" o dotato di auricolare, giustificato da "una sorta di stato di necessità" per essere stato l'opponente, un medico," costretto ad usare il cellulare in quanto contattato da una paziente colta da malore".
L'intimato non si è costituito.
All'esito del disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c., sulle conformi conclusioni del P.G., il ricorso, deducente vari profili di violazione di legge e difetto di motivazione, deve essere accolto per manifesta fondatezza.
La motivazione della sentenza risulta, anzitutto, palesemente carente, nella parte in cui in gli ritiene credibile il summenzionato "verificarsi degli eventi così come narrati e documentati", senza precisare da quali elementi, segnatamente documentali, l'addotta (generica ed alquanto usuale) tesi giustificativa fosse risultata provata.
A quanto sopra va aggiunto - e la considerazione può ritenersi assorbente - che la giustificazione addotta, quand'anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 c.p. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1), non essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sè o ad altri il pencolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamataci sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sè e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, con diretta reiezione, nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p. (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) dell'opposizione, che non risulta affidata ad altri motivi.
Le spese dei due gradi del processo, infine, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al rimborso al ricorrente Comune delle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 di cui 100,00 per esborsi quelle del presente giudizio, ed in euro 600,00 di cui 100,00 per diritti e 100,00 per esborsi quelle del giudizio di merito.
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