Cassazione Civile, sez. II, 03-04-2007, n. 8244
Cassazione Civile, sez. II, 03-04-2007, n. 8244
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2003, K.O. proponeva opposizione avverso il verbale della polizia municipale di Milano, n. (omissis), notificato nel gennaio 2003, con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14, per avere circolato il suo ciclomotore, il 17 novembre 2002, in corso (omissis), zona a traffico limitato, secondo rilevazione effettuata attraverso apposito impianto.
Sosteneva l'opponente l'illegittimità di quel verbale e ne chiedeva l'annullamento. Il Comune di Milano non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza del 5 settembre 2003, il giudice di pace di Milano rigettava l'opposizione. Esponeva, in particolare, che la rilevazione degli accessi nella zona a traffico limitato attraverso appositi dispositivi era consentita dalla normativa vigente in materia, senza necessità di contestazione immediata, e che, nella specie, come attestato nel verbale di contestazione della violazione, risultavano esposti ai varchi di accesso alla zona a traffico limitato appositi segnali.
Per la cassazione di tale sentenza, K.O. ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente espone due motivi di doglianza e solleva, poi, subordinatamente, per l'ipotesi "in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere il ricorso nel merito ma non la domanda di condanna del Comune di Milano alle spese processuali dell'intero giudizio", questioni di legittimità costituzionale con riguardo al regime delle spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, per quanto - secondo assunto - non sarebbe prevista la condanna dell'autorità amministrativa, nel caso di soccombenza, e per quanto quelle spese sarebbero oggetto di compensazione indiscriminata. Col primo motivo, denuncia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201, (nuovo C.d.S.), per avere inopinatamente ritenuto il giudice di pace che tali norme primarie potessero essere derogate dal D.P.R. n. 250 del 1999, contenente norme secondarie di regolamento, in attuazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, e per avere altresì ritenuto che quelle norme regolamentari non lasciassero alcun margine di apprezzamento in ordine alla possibilità di contestazione immediata della violazione.
L'erroneità di tali rilievi, sostiene la ricorrente, ha consentito al giudice di pace di ritenere che, nella specie, relativa a circolazione in zona a traffico limitato, non sussistesse l'obbligo di contestazione immediata della violazione. Col secondo motivo, denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, non essendo presente al varco e lungo il percorso della zona a traffico limitato alcun vigile ed alcuna adeguata segnalazione della installazione d'impianti di identificazione dei veicoli in circolazione e, in tale contesto, osservando che il Comune di Milano, su cui gravava la prova dell'illecito, non si era costituito nel giudizio di opposizione. L'uno e l'altro motivo sono privi di pregio, il che, secondo principio di logica consequenzialità, preclude l'esame delle subordinate questioni di legittimità costituzionale.
Ed invero, con riguardo al primo motivo, ad integrazione e correzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, si osserva che: a) il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6, comma 4, lettera b), (nuovo C.d.S.), consente all'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alla caratteristiche strutturali delle strade;
b) l'art. 7, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs., consente ai comuni di limitare, con ordinanza del sindaco, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
c) la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, dispone che con regolamento da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2... sono disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;
d) il D.P.R. n. 250 del 1999, art. 3, (regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per le rilevazioni degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato), prevede che gli impianti sono utilizzati per... l'identificazione dei veicolo che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato... La procedura sanzionatoria prevista dal Titolo 6^ del codice della strada ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini... L'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione;
d) il citato D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, prevede che l'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'art. 385 reg. att. C.d.S., può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata;
e) il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 1, (nuovo C.d.S.), in sintonia con la disposizione generale in materia d'illecito amministrativo, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
f) il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, lettera e), (reg. att. esec. nuovo C.d.S.), come modificato dal D.P.R. n. 610 del 1996, art. 218, prevede tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata quello dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo.
Ai sensi di tali disposizioni, non è revocabile in dubbio che la contestazione della violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato possa essere oggetto (anche) di contestazione non immediata, purchè se ne documenti l'esistenza con immagini.
La disciplina delle sopraindicate norme regolamentari, di cui al D.P.R. n. 250 del 1999, non contrasta nè con la L. n. 127 del 1997, che con quelle norme ha attuazione, nè con il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 1, (nuovo C.d.S.), che ha attuazione con le norme regolamentari del D.P.R. n. 495 del 1992, tra cui quella dell'art. 384, lettera e), innanzi riportata, analoga a quella del D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, nel prevedere non necessaria la contestazione immediata nel caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo.
Le norme regolamentari in oggetto integrano e non derogano le anzidette disposizioni di legge, che, per l'appunto, attuano, e, in particolare, non derogano la previsione generale di contestazione immediata della violazione, quando possibile, di cui al D.P.R. n. 285 del 1992, art. 200, (nuovo C.d.S.), per quanto esplicitano il significato non definito di tale locuzione, individuando i casi in cui non è possibile quella contestazione.
Ne è conferma, sul piano logico, con riguardo particolare all'esonero dalla contestazione immediata, indicato dalla norma regolamentare del D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, per l'ipotesi di circolazione nel centro storico o nelle zone a traffico limitato, il fatto che la stessa L. n. 127 del 1997 ha previsto la possibile installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi in quei luoghi, al fine di accertare le violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni, fine - questo - che, altrimenti, ove fosse stata ritenuta anche necessaria la contestazione immediata delle violazioni, sarebbe stato di più complessa ed ingiustificata perseguibilità, dovendosi affiancare ad un dispositivo di rilevazione dell'infrazione, idoneo a darne immediato riscontro, la presenza di un agente, di per sè già idonea a rilevarla, visivamente, con attestazione di fede privilegiata.
Ne è conferma, altresì, sul piano sistematico, il fatto che con il D.P.R. n. 285 del 1992, art. 201, comma 1 bis, (nuovo C.d.S.), ratione temporis non applicabile nella specie (l'illecito risale al novembre 2002), è stata prevista come non necessaria la contestazione immediata della violazione in casi in parte identici a quelli già indicati dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, (reg. esec. att. nuovo C.d.S.), e, in particolare, nel caso di rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133 bis.
Il primo motivo, dunque, non è meritevole di accoglimento, essendo conforme a diritto la mancanza di necessità di contestazione immediata della violazione, ritenuta dal giudice di pace. Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di doglianza.
Tale motivo, infatti, è palesemente generico, per quanto si sostanzia in meri e, peraltro, non meglio chiariti assunti di merito, quali l'affermata inesistenza in luogo di "adeguata e chiara segnalazione che informasse obbligatoriamente gli utenti dell'installazione di apparecchiature finalizzate all'identificazione dei veicoli ivi transitanti (cfr. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, - sub b/6 -)" e "la mancata costituzione del Comune di Milano, onerato della prova della sussistenza nella specie di tutti i presupposti dell'applicazione della sanzione, non è circostanza così ininfluente ai fini del decidere come ritenuto dal Giudice a quo, il quale avrebbe dovuto - per ciò soltanto - accogliere l'opposizione, anzichè dare per dimostrato il contenuto del verbale di contestazione... impugnabile unicamente per difetto di veridicità"; e ciò, senza che della denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, espressa nella rubrica del motivo, sia data illustrazione.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre accessori di legge.
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