Precetto avvertimento sovraindebitamento nullità
Commentiamo una recente sentenza del Tribunale di Milano - la n. 4347/16 - con la quale si è stabilito che non è nullo il precetto privo dell'avvertimento al debitore che lo stesso può accedere alle procedure previste dalla legge per porre rimedio ad una eventuale situazione di sovraindebitamento.
Come noto, il D.L. 83/15, convertito nella L. 132/15, ha modificato il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. che nell'attuale formulazione così recita:
Ma cosa succede se il suddetto avvertimento è omesso? Il precetto è da considerarsi nullo? Oppure si tratta di una mera irregolarità che non ha conseguenze sulla validità dell'atto?
Prima della sentenza in commento, si sono registrati due precedenti. In particolare, il Tribunale di Frosinone ha optato per la mera irregolarità con una sentenza del gennaio 2016, mentre il Tribunale di Milano (quindi lo stesso Ufficio che ha emesso la sentenza in commento) aveva scelto la via della nullità, con una sentenza del dicembre 2015.
Orbene, con questa nuova sentenza che si commenta, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il precetto sia da considerarsi meramente irregolare e che quindi l'omissione non abbia conseguenze sulla validità dello stesso.
Il ragionamento del giudice, che appare pienamente condivisibile, ruota essenzialmente intorno ai seguenti punti:
- L'art. 156 c.p.c. stabilisce che non può essere dichiarata la nullità di un atto processuale per inosservanza di forme, se questa non è espressamente prevista dalla legge.
Il secondo comma dell'art. 480 c.p.c., come abbiamo visto, prevede espressamente la nullità del precetto per i casi in cui manchi l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. Come si vede, nulla dice la legge circa l'omissione dell'avvertimento di cui stiamo discutendo.
Ne deriva che non v'è alcuna norma che preveda espressamente la nullità del precetto nel caso in cui tale avvertimento sia omesso e quindi, a norma dell'art. 156 c.p.c., nessuna nullità può essere pronunciata. - Non può nemmeno argomentarsi che l'assenza dell'avvertimento impedisca all'atto di precetto di raggiungere il suo scopo. Ed infatti, scopo del precetto è quello di provocare un adempimento spontaneo del debitore, e non di avvertirlo circa la possibilità di risolvere situazioni di sovraindebitamento. Ma anche qualora si volesse, per assurdo, sostenere quest'ultima lettura, dovrebbe comunque concludersi che, nel momento in cui il debitore propone opposizione al precetto facendo valere l'omissione dell'avvertimento, egli dimostra di esser al corrente di tale possibilità.
- Infine, il Giudicante richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in base alla quale, il debitore non ha un interesse alla mera regolarità formale del processo esecutivo, ma quando eccepisca un qualche vizio, deve anche allegare quale concreto pregiudizio abbia subito. Ne deriva che, al più, il debitore potrebbe impugnare il primo atto dell'esecuzione successivo ad un precetto privo dell'avvertimento (e non quest'ultimo direttamente), allegando e dimostrando che l'omissione gli ha reso impossibile risolvere la situazione di sovraindebitamento
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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