La notifica della cartella di pagamento
La notifica della cartella di pagamento in generale La notifica della cartella di pagamento in particolare La notifica a destinatario irreperibile |
La notifica della cartella esattoriale è regolata dagli artt. 26 del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73. Pertanto, se già conosci le norme che regolano la notifica in generale, allora continua pure a leggere questa pagina. Se, al contrario, tali norme non conosci, ti suggeriamo di leggere prima questo. |
Il sistema della notifica delle cartelle di pagamento (e degli atti dell'Amministrazione Finanziaria in genere) ruota intorno al concetto di domicilio fiscale. Prima di procedere oltre, pertanto, è opportuno capire cosa sia, in concreto, il domicilio fiscale.
Il domicilio fiscale, a norma dell'art. 58 dpr 600/73, per le persone fisiche coincide, generalmente, con la residenza risultante dai registri anagrafici.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
E' data al cittadino anche la possibilità di eleggere domicilio (cioè scegliere un domicilio diverso da quello risultante dall'anagrafe) presso un'altra persona o ufficio, purchè tale diverso domicilio ricada comunque nello stesso comune di quello risultante dall'anagrafe. Per esempio, puoi eleggere domicilio presso il tuo commercialista, se questi ha lo studio nello stesso comune ove risulti residente.
Quando il cittadino ha operato una tale elezione di domicilio, le notifiche possono essere effettuate solo presso quest'ultimo luogo e sono nulle se effettuate presso la residenza anagrafica
E' importante tenere presente che qualsiasi variazione del domicilio (per esempio, a causa di un trasferimento) ha efficacia solo quando siano passati 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.
Per esempio, se ti sei trasferito in data 1 gennaio, la cartella di pagamento ti può essere validamente notificata al vecchio indirizzo fino al 31 gennaio.
Originariamente, questo termine era di 60 giorni. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma, in quanto il periodo di inefficacia (ai fini della notifica) del mutamento di indirizzo era irragionevolmente lungo. Il legislatore, pertanto, lo ha ridotto a 30 giorni.
L'Amministrazione Finanziaria ha il potere, comunque, di modificare il domicilio fiscale del cittadino, spostandolo dal comune risultante dall'anagrafe al comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Ovviamente, questo provvedimento deve essere comunicato al cittadino.
Chiarito cosa si intende per domicilio fiscale, analizziamo la disciplina della notifica della cartella di pagamento in particolare.
La notifica della cartella esattoriale può essere effettuata dai seguenti soggetti:
1) Gli ufficiali della riscossione;
2) I messi comunali;
3) Gli agenti della Polizia Municipale;
4) Altri soggetti abilitati dall'Agente per la Riscossione.
La notifica può avvenire anche via posta, con invio effettuato direttamente dall'Agente per la riscossione, senza l'intermediazione di alcuno dei soggetti appena elencati. In questo caso, non ci sarà una vera e propria relata di notifica, ma un avviso di ricevimento, come una sorta di raccomandata A/R. Per maggiori informazioni sulla validità di questo tipo di notifica clicca qui.
La notifica via posta si considera effettuata, per l'agente della riscossione, al momento della spedizione, mentre per il destinatario al momento della ricezione.
Pertanto, se una cartella di pagamento è stata inviata il giorno 10 gennaio via posta, ma è arrivata il giorno 20 gennaio al destinatario. Per stabilire se è stato rispettato il termine entro il quale essa va notificata bisogna considerare il 10 gennaio, mentre per stabilire da che giorno comincia a decorrere il termine per proporre il ricorso bisogna considerare il 20 gennaio.
Il concessionario deve conservare la relata di notifica (o l'avviso di ricevimento) per 5 anni ed ha l'obbligo di esibirla, se richiesto, al contribuente.
La consegna dell'atto avviene, in linea di principio, presso la residenza risultante dai registri anagrafici, oppure presso il luogo di lavoro. Tuttavia, il notificatore può effettuare la notifica ovunque trovi il destinatario nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale lo stesso notificatore è addetto.
Ed infatti, questi sono i luoghi previsti dagli art. 137 e ss del c.p.c. che sono espressamente richiamati in tema di notifica della cartella esattoriale.
Ciò può avvenire, però, solo per la notifica effettuata nelle mani del destinatario. Se la notifica avviene in mani di soggetti diversi, infatti, si applica la regola speciale dettata dall'art. 60 dpr 600/73, in base alla quale tale notifica può essere effettuata solo presso il domicilio fiscale del destinatario.
Per esempio, se tu sei il destinatario di una cartella di pagamento, il notificatore può consegnarla a te personalmente ovunque ti trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto. Ovviamente ti cercherà presso la tua abitazione, ma in linea teorica potrebbe consegnarti l'atto anche in un altro luogo. Per esempio, immagina che il notificatore ti conosca personalmente. In questo caso potrebbe incontrarti nella piazza del paese e consegnarti l'atto li.
Tuttavia, esistono casi di notifica che prevedono che l'atto sia consegnato ad una persona diversa dal destinatario (se non lo hai ancora fatto, ti suggeriamo di leggere questo). Ecco in tutti questi casi, la notifica non può avvenire ovunque, ma solo presso il domicilio fiscale.
Per esempio, se quel notificatore che ti conosce personalmente incontra in piazza non te, ma tua moglie, non può consegnare a quest'ultima l'atto. Tuttavia, se si reca al tuo domicilio fiscale e li non trova te, ma tua moglie, allora può consegnare l'atto alla stessa.
Se la cartella di pagamento è stata consegnata nelle mani del destinatario, del familiare convivente o di persona addetta alla ricezione (per esempio, la segretaria dello studio), non è necessario che tali soggetti firmino l'originale. Ciò costituisce una deroga a quanto previsto per la notifica degli altri atti di natura tributaria (per esempio, l'avviso di accertamento).
Nel caso in cui la cartella di pagamento non sia notificata al destinatario ma ad altro soggetto (es. familiare convivente o portiere), il notificatore deve inserire l'atto in una busta e deve sigillarla. Sulla busta non devono essere apposti segni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Ciò è previsto per rispettare la privacy del cittadino.
In ogni caso, la violazione di tali norme non comporta la nullità della notifica, ma il diritto - ricorrendone tutti i presupposti - al risarcimento del danno per la violazione della privacy.
Comunque, nel caso in cui la cartella di pagamento non sia consegnata direttamente al destinatario, ma ad un suo familiare convivente, deve essere inviata una raccomandata semplice che avvisi il destinatario dell'avvenuta notifica.
In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.
Una particolarità della notifica della cartella di pagamento (e degli altri atti di natura tributaria) è che non si applica la disciplina generale dettata per il caso di irreperibilità del destinatario, dettata dall'art. 143 c.p.c.
Secondo la disciplina generale, lo ricordiamo, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto, la notifica avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Per quanto riguarda invece la cartella di pagamento, se l'indirizzo è sconosciuto, la notifica avviene presso l'ultimo domicilio fiscale noto (spesso sarà l'ultimo luogo noto di residenza anagrafica), con le seguenti modalità: 1) il notificatore, verificato che l'indirizzo è sconosciuto, depositerà l'atto in Comune (il comune dell'ultimo domicilio fiscale noto) ed ivi affiggerà un avviso di deposito, senza che sia inviata alcuna raccomandata; 2) la notifica si perfezionerà il giorno successivo a tale affissione. Per quanto concerne gli atti di natura tributaria diversi dalla cartella di pagamento (es. avviso di accertamento) la notifica si perfezionerà trascorsi otto giorni (e non uno) dal momento dell'affisione dell'avviso nell'albo comunale.
Questa procedura si usa quando l'indirizzo risulta sconosciuto e comunque in tutti i casi in cui nel comune in cui la notifica deve essere effettuata, il destinatario non abbia abitazione, ufficio o azienda. Tipico esempio è quello della persona giuridica che abbia sede in un Comune diverso da quello nel quale risulta l'ultimo domicilio fiscale noto.
Facciamo alcuni esempi:
Se ti deve essere notificata una cartella di pagamento ed il notificatore si reca presso la tua residenza anagrafica ma tu li risulti sconosciuto (per esempio perchè ti sei trasferito in un altro Comune e non lo hai comunicato all'anagrafe) allora il notificatore non affiggerà nulla alla porta nè invierà alcuna raccomandata. Semplicemente depositerà l'atto e l'avviso di deposito presso il Comune e la notifica si perfezionerà il giorno successivo a tale deposito. Se l'atto da notificarti è, invece, un avviso di accertamento, la notifica si perfezionerà trascorsi 8 giorni dal deposito. Lo stesso avverrà in tutti i casi in cui, comunque, la notifica deve essere effettuata in un comune dove non hai abitazione, ufficio o azienda.
Attenzione però, questo si applica solo se l'indirizzo è sconosciuto (o sito in un Comune diverso dal domicilio fiscale) e non se, pur essendo l'indirizzo corretto, semplicemente sei momentaneamente assente e non ci sono altre persone legittimate a ricevere l'atto. In questo caso, infatti, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 258/12, si applicherà l'ordinaria procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. (Per informazioni circa questo tipo di notifica, clicca qui)
Anche alla notifica della cartella di pagamento (e degli altri atti di natura tributaria) si applica la norma dettata dall'art. 156 c.p.c. ultimo comma, in base al quale non può mai essere dichiarata la nullità di un atto se questo ha raggiunto il suo scopo. Lo scopo della notifica è di portare il destinatario a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di un determinato atto, al fine di dargli la possibilità di difendersi in giudizio. Pertanto se, nonostante l'inosservanza delle norme sulla notifica, comunque il destinatario ha ricevuto concretamente la stessa, allora la nullità è sanata.
Per esempio, se non ti hanno inviato la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. la notifica è nulla, ma se tu sei lo stesso andato in Comune ed hai ritirato l'atto, e hai fatto ricorso entro i termini, allora tale nullità è sanata, in quanto la notifica ha raggiunto il suo scopo. La nullità rimane, invece, se non sei stato messo in condizione di proporre il ricorso in tempo.Torna su
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Commenti
Nullità Notifica
Salve, vorrei delle delucidazione sulla validità o meno di una notifica ricevuta da me in data 24.10.2007. Spiego meglio la situazione: circa un mese fa ho ricevuto una cartella esattoriale relativa alla riscossione di Irpef non pagato da parte mia, questo perchè nell'anno 1999 io presi la disoccupazione e non inserii l'importo ricevuto nella dichiarazione dei redditi e, relativamente alla differenza, mi è stata calcolata la relativa sanzione. Io non ho ricevuto niente sino al mese scorso, allorchè sono andato ad informarmi presso l'agenzia delle entrate e magicamente spunta una notifica fatta tramite raccomandata nel 2007 ad una certa signora X che si qualificava come una mia zia.La verità dei fatti è che tale signora è a me completamente sconosciuta e non è nemmeno una vicina di casa, tra l'altro io vivo in una abitazione singola non in un condominio. Vorrei sapere se la notifica può considerarsi valida e quindi se posso eventualmete intentare un giudizio facendo valere la nullità della notifica e conseguentemente la prescrizione. Per completezza Vi indico la dicitura sulla misteriosa raccomandata: "risulta sbarrata la casella CONSEGNANDOLO IN ASSENZA DEL DESTINATARIO IN BUSTA SIGILLATA ALLA SIGNORA X CHE SI E' QUALIFICATA ZIA". Grazie anticipatamente.
S.A.
Quello che racconta sembra
Quello che racconta sembra piuttosto inverosimile (nessuno ha interesse a qualificarsi falsamente come suo parente per ricevere una notifica...).
In ogni caso, se riesce a dimostrare quanto raccontato, può ottenere che la notifica sia dichiarata nulla.
sollecito pagamento multa equitalia
ho ricevuto sollecito di pagamento datato 14/09/2012 per contavenzione cod.strada L.689/81 del 2000 notificato il28/12/2002. Ma avendo io cambiato domicilio e in seguito residenza, ne sono venuta a conoscienza solo oggi tramite una ex vicina di casa che mi ha fatto recapitare il suddetto sollecito inviatomi da equitalia. ribadisco che prima di oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione o notifica. cosa mi consiglia di fare? grazie.
Verifichi presso l'agente per
Verifichi presso l'agente per la riscossione che non le siano stati notificati atti interruttivi. Consideri sempre che il cambio di residenza rileva solo se è stato correttamente comunicato all'anagrafe.
Pagamento.?
BUongiorno Avvocato,
Giorni fàho richiesto l'estratto di ruolo all'Equitalia.
Ho da pagare cartelle per tasse automobilistiche non pagate anno 1994-1995-1996-1997.con sucessivo fermo amministrativo con notifica 16/05/2002.
sull'estratto di ruolo porta l'ultima notifica 16/05/2002..
Quando una cartella del genere può andare in prescrizione.??
Grazie della disponibilità.
Il bollo auto si prescrive il
Il bollo auto si prescrive il 31 dicembre del terzo anno successivo al quello in cui doveva essere versato, come spiegato qui.
prescrizione tassa rifiuti
buona sera avvocato qualche giorno fa mio padre ha ricevuto una cartella da equitalia x mancato pagamento tassa rifiuti del 1999 di un piccolo paese dove abitavamo 26 anni fa con i dati del codice fiscale errati e mancato indirizzo della casa c'era solo scritto il paese di provenienza e obbligato a pagare oppure e andato tutto in prescrizione in attesa di un suo riscontro le porgo i miei cordiali saluti
La tassa sui rifiuti si
La tassa sui rifiuti si prescrive in 5 anni. Pertanto, se non ha ricevuto alcun atto interruttivo prima della cartella di pagamento, può considerare prescritto il suo debito. Le consiglio comunque di verificare presso l'ente creditore e presso equitalia che non le sia davvero stato notificato nulla.
ricorso e sospensiva bollo 2007/2008 notif. il 20/07/12 piemonte
La ctp scrive visto art.47dlgs546/92visto che non sussistono manifeste ragioni di inammisibilita'del ricorso.Ritenuto che non sussiste danno grave ed irriparabile in quanto l'importo in discussione non e'particolarmente rilevante NON SOSPENDE in via provvisoria l'esecuzione dell'atto impugnato fissa udienza per la trattazione in camera di consiglio.E'questo l'iter,la cifra in questione e'(1700.00)euro mi conferma comunque la prescrizione visto che la notifica è avvenuta ben oltre i tre anni .La ringrazio tanto per l'aiuto che da'buon lavoro
Come posso confermare la
Come posso confermare la prescrizione se non mi dice nemmeno cosa ha impugnato?
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