Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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L'ex convivente collocatario dei figli minori ha diritto ad abitare la casa familiare



Con la Sent. 17971/15 la Cassazione ha stabilito che l'ex convivente more uxorio che sia collocatario dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti ha diritto ad abitare la casa familiare, anche se di proprietà esclusiva dell'altro convivente e si tratta di un diritto assimilabile a quello derivante da un contratto di comodato ed opponibile ai terzi.

Innanzitutto, la Corte procede ad una disamina della giurisprudenza tanto di legittimità che costituzionale; precisa in particolare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 166/98 e del solido orientamento giurisprudenziale della Cassazione che ne è derivato, deve concludersi che, alla luce dei principi costituzionali, i figli nati da convivenza more uxorio hanno diritto, esattamente come quelli nati da matrimonio, alla conservazione dell'habitat familiare.

Pertanto, l'ex convivente collocatario dei figli, in virtù anche del principio di responsabilità genitoriale, ha il diritto ad abitare la casa familiare.

Tale ex convivente, pertanto, è un detentore qualificato. Cioè un soggetto che ha il diritto di abitare la casa data la sua qualità di genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, a prescindere dal fatto che la casa sia di proprietà di terzi, o che esista un contratto di locazione.

Questo diritto, che come abbiamo detto può essere assimilato al comodato, ha l'effetto di comprimere il diritto di proprietà sulla casa, anche se solo temporaneamente, e cioè fin quando i figli non diventeranno maggiorenni ed autosufficienti. Al riguardo si cita per tutte, Cass. 10102/04.

Precisata la natura del diritto dell'ex convivente collocatario dei figli ad abitare la casa familiare, resta da stabilire se questo diritto sia opponibile ai terzi ai quali sia stata trasferita la proprietà dell'abitazione.

La risposta è si. Il diritto in parola può essere opposto ai terzi aventi causa dal proprietario dell'immobile in virtù di negozi successivi al momento in cui l'abitazione è stata destinata a casa familiare.

Attenzione, quello che rileva è il momento in cui l'immobile viene destinato a casa familiare, cioè il momento in cui inizia la convivenza, e non eventuali successivi provvedimenti di assegnazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel caso di specie affrontato dalla Corte con la sentenza in parola, infatti, l'immobile era stato venduto dal convivente unico proprietario prima che esso fosse assegnato, con provvedimento del giudice, all'altro coniuge (quello collocatario dei figli) e tuttavia la Corte ha affermato che il diritto di abitazione fosse opponibile al terzo acquirente, in quanto la destinazione dell'immobile a casa familiare è avvenuta prima della vendita ed il terzo acquirente era a conoscenza, al momento dell'acquisto, di tale destinazione.



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