Nuovo reclamo e mediazione tributaria 2016
Come abbiamo già ricordato in altri articoli il 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore alcune importanti novità concernenti la riscossione mediante ruolo ed il processo tributario. Tali novità sono state introdotte con l'emanazione dei decreti attuativi della legge delega fiscale.
Per quanto riguarda in particolare il reclamo e la mediazione tributaria, con l'art. 9 del Dlgs 156/15, è stato interamente sostituito l'art. 17bis del Dlgs 546/92 (che prevedeva appunto il reclamo e la mediazione tributaria).
Ecco le novità:
Innanzitutto, il reclamo è stato esteso a tutte le controversie di valore inferiore a 20.000 €, mentre prima era limitato alle controversie di valore inferiore a 20.000 €, aventi ad oggetto atti emanati dall'Agenzia delle Entrate.
Questo significa che, per esempio, adesso il reclamo si applica anche ai ricorsi concernenti bolli auto di competenza delle regioni.
Adesso, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Dal primo gennaio 2016, pertanto, il contribuente non dovrà più preoccuparsi di incappare nella sanzione dell'inammissibilità del ricorso; ed infatti, non c'è più differenza, nella pratica, tra reclamo e ricorso. La presentazione dello stesso, cioè, senza che sia richiesta nessuna particolare attività da parte del contribuente, vale come reclamo.
Nella pratica, questo significa che, una volta notificato il ricorso, l'ente contro il quale esso è proposto potrà trattarlo come un reclamo e quindi, se lo ritiene, annullare l'atto impugnato prima che la controversia sia portata dinanzi alla Commissione Tributaria.
Il ricorso (che adesso è anche reclamo) a tal fine, può anche contenere una proposta di mediazione.
L'ente ha 90 giorni di tempo per valutare il ricorso/reclamo, cioè per decidere se accogliere le richieste - e la eventuale proposta di mediazione - del contribuente. Durante questo periodo, l'ente non può procedere alla riscossione delle somme contenute nell'atto impugnato. Tale riscossione rimane quindi sospesa.
Tuttavia, se la mediazione fallisce, sono dovuti gli interessi.
Il contribuente, da parte sua, non può depositare il ricorso presso la Commissione Tributaria prima della scadenza di questi 90 giorni.
Se lo fa, tuttavia, la sanzione non è più l'inammissibilità, che equivaleva a perdere la causa, ma semplicemente la Commissione rinvierà la trattazione al fine di consentire all'ente di esaminare il ricorso/reclamo.
Questo termine di 90 giorni è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
L'ente contro il quale è proposto il ricorso, se non ritiene di accogliere lo stesso o la proposta di mediazione in esso eventualmente contenuta, può avanzare una sua proposta di mediazione.
Il contribuente che ha proposto il ricorso, nel caso in cui l'ente non abbia accolto le sue richieste o non si sia raggiunta una mediazione, deve costituirsi in giudizio, e quindi portare la controversia dinanzi la Commissione Tributaria, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui è scaduto il termine di 90 giorni entro il quale il reclamo doveva essere esaminato dall'ente.
Se non si costituisce entro questo termine, il ricorso è inamissibile ed il contribuente ha perso la causa.
L'Agenzia delle Entrate è tenuta ad esaminare il ricorso per mezzo di strutture diverse ed indipendenti rispetto a quelle che hanno emesso l'atto impugnato.
Tale disposizione, come appare ovvio, mira a far si che l'ufficio che esamina il ricorso sia quanto più possibile imparziale.
Per gli altri enti diversi dall'Agenzia, tuttavia, questa norma si applica solo in quanto compatibile con la struttura degli stessi.
Come abbiamo visto, infatti, adesso il reclamo si applica a tutte le controversie di valore inferiore a 20.000 euro anche per atti non emessi dall'Agenzia. Questo significa che possono essere interessati dalla procedura anche enti relativamente di piccole dimensioni ed il legislatore ha riconosciuto la sostanziale impossibilità per alcuni enti di strutturarsi in maniera tale da garantire che il reclamo sia sempre esaminato da un ufficio diverso ed indipendente da quello che ha emesso l'atto.
Nel caso la mediazione si concluda, il contribuente deve procedere al versamento di quanto dovuto - o della prima rata - entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
Quando invece la mediazione si conclude nel senso che l'ente deve restituire delle somme al contribuente, allora l'accordo contiene le modalità ed i tempi di tali restituzioni, che possono essere stabilite liberamente di comune accordo tra le parti.
L'accordo costituisce titolo per il recupero coattivo di tali somme da parte del contribuente. In altre parole, quest'ultimo può procedere ad esecuzione forzata contro l'ente (se questo non onora l'accordo spontaneamente), utilizzando l'accordo sottoscritto come titolo esecutivo.
Al fine di incentivare la conclusione della mediazione, inoltre, il legislatore ha previsto che le sanzioni si applicano nella misura del 35% del minimo edittale.
Infine, il reclamo non si applica alle controversie aventi ad oggetto l'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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