Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Notifica cartella di pagamento nulla se consegna solo bollettino di versamento



Sentenza Cass. 18252/13

La Massima


La notifica della cartella di pagamento è nulla se avviene con la consegna del solo bollettino di versamento e non dell'intero atto.

Testo della Sentenza


In Fatto

La CTR di Catanzaro ha respinto l'appello di Equitalia ETR spa, appello proposto contro la sentenza n.70/07/2009 della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente "Agrisybaris di Crescente Nicola & C. sas", relativo a due cartella di pagamento impugnate dalla società contribuente sull'assunto che il plico raccomandato in busta chiusa con il quale erano state notificate conteneva soltanto il bollettino di versamento e non anche il corpo delle cartelle, con conseguente minorazione del diritto di difesa.
La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che l'assunto del Concessionari (secondo il quale la semplice relata di notifica comprova la interezza del documento, sicchè -in difetto di querela di falso- non poteva essere contestata la corrispondenza della copia notificata all'originale) non era condivisibile, onde poi -attesa anche la omessa produzione in giudizio da parte del Concessionario medesimo della relata di notificazione- doveva concludersi nel senso che la parte onerata non aveva fornito la dimostrazione del proprio assunto.
La società Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Ed invero, con i tre motivi di impugnazione (il primo improntato a nullità della sentenza per omessa pronuncia; il secondo improntato alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; il terzo improntato alla violazione dell'art. 2700 c.p.c., da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione logica) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito da un canto abbia omesso ogni statuizione circa l'eccepito difetto di motivazione della sentenza di primo grado, e d'altra parte abbia omesso di considerare che nessuna relata di notifica il Concessionario era onerato di compilare, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento a certificare non solo la consegna del plico ma anche l'integrità del suo contenuto, ed infine abbia omesso di considerare che la mancata querela di falso in ordine alla relata di notificazione impedisce all'eccezione di incompletezza del contenuto di inficiare la validità della notifica.
La censura appaiono infondate e da respingersi.
Nel suo contraddittorio argomentare la parte ricorrente (che vanamente propone impugnazione per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, atteso che in appello la quearela nullitatis si converte in motivo di censura sul merito della questione) assume di non essere tenuta a compilare alcuna relata di notifica, essendo sufficiente ad integrare la procedura di notifica la mera completezza della cartolina di ricevimento del plico raccomandato, e -contempo- assume che la omessa proposizione della querela di falso nei confronti della relata di notifica renderebbe quest'ultima impermeabile all'eccezione di non integrità del contenuto.
Ben vero, ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione del menzionato art. 26- a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata.
Benchè, quindi, il giudice del merito abbia erroneamente ritenuto che fosse stato inevaso l'onere della Concessionaria di integrare le produzioni con la "relazione di notificazione della cartella esattoriale sulla quale si fonda il gravame", ciò che esclusivamente rileva ai fini della soluzione della questione qui in esame è che il medesimo giudice ha correttamente evidenziato che sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicchè, in difetto di ciò, il gravame fondato sul contrario assunto non poteva trovare accoglimento.
Sul punto infatti il principio di diritto applicabile si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006), applicabile al genere delle fattispecie omologhe a quella qui in esame: "In caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo (principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l'invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto. La S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, non informandosi al principio enunciato, aveva trascurato di enunciare le ragioni per le quali aveva ritenuto pacifico che l'invito a riprendere servizio presso diversa sede fosse pervenuto alla lavoratrice)".
Non resta che concludere che l'anzidetto principio, coerente conseguenza della scelta operata in termini di principio dallo stesso odierno ricorrente al momento dell'effettuazione della notificazione con una delle modalità consentite dall'ordinamento, è stato correttamente applicato dal giudice del merito, sicchè le censure di parte ricorrente meritano di essere disattese.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Roma, 10 novembre 2012.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.


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