Cassazione Civile, sez. II, 18-04-2007, n. 9167
Cassazione Civile, sez. II, 18-04-2007, n. 9167
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.P. ha impugnato, nei confronti del Comune di Roma, con ricorso notificato il 16.2.06, la sentenza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 20.1.05, che gli aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 41 C.d.S., comma 11 e art. 146 C.d.S., redatto dalla Polizia.
Lamenta la falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che il Giudice di Pace nulla aveva rilevato in ordine all'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo, determinata dal fatto che era rimasto intrappolato dal traffico nell'ara d'incrocio, si che non gli poteva essere imputata la circostanza che fosse scattato il segnale rosso.
Il Comune non resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c., attesa la manifesta fondatezza della doglianza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti il Giudice di Pace omette completamente di esaminare e motivare in ordine all'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio ex art. 2700 c.c., dell'impugnato verbale, incorrendo così nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, di fatto denunciata nella doglianza del ricorrente.
All'accoglimento del ricorso, segue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, altro magistrato, affinchè riesamini il ricorso e decida, anche in ordine alle spese del presente grado, fornendo adeguata motivazione in relazione alle specifiche doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Roma altro magistrato, anche per le spese del presente grado.
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