Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La gestione separata inps



Aggiornamento qui.

In questo periodo sappiamo che INPS sta provvedendo all'iscrizione d'ufficio di molti contribuenti alla c.d. gestione separata e sta inviando gli atti di riscossione per i contributi non versati.
Con questo breve scritto vogliamo precisare alcuni punti, adoperando sempre e comunque uno stile comprensibile ed atecnico al fine di rendere i concetti il più semplice possibile.


In parole semplici, a far data dall'emanazione di una legge del 1995, nel nostro paese è impossibile percepire dei redditi da lavoro senza versare dei contributi ad un istituto di previdenza, che sia INPS, INPDAP o altro.
Pertanto, tutte quelle categorie di contribuenti che hanno la possibilità di iscriversi a delle casse particolari (come, per esempio, gli avvocati o gli ingegneri) e tuttavia a tali casse non sono iscritti - anche nel perfetto rispetto della legge - vengono d'ufficio (cioè obbligatoriamente e automaticamente) iscritti alla c.d. "gestione separata" dell'INPS e devono pagare i relativi contributi, che sono spesso più onerosi rispetto a quelli che si pagherebbero alla propria cassa.
Facciamo l'esempio di un avvocato, per chiarire il concetto.

Gli avvocati hanno una loro cassa, diversa dall'INPS, che si chiama appunto Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Questo significa che, ai fini pensionistici, gli avvocati non versano i contributi all'INPS, ma a questa cassa forense ed è da questa cassa forense che riceveranno la pensione.

Bene, almeno fino al 2013, l'iscrizione alla cassa forense non era obbligatoria per gli avvocati, salvo che questi percepissero un reddito superiore ad una certa soglia, che era di circa 10.000 euro.
Quindi, per esempio, un avvocato che nel 2008 dichiara 8.000€ (tipicamente un avvocato giovane, o un avvocato che non svolge la professione con abitualità, magari perchè vive di altre rendite) non deve iscriversi alla cassa forense. E tuttavia deve iscriversi alla gestione separata dell'inps e versare ad essa i contributi. Se non lo fa, dopo avere svolto degli accertamenti, cioè in parole povere dopo avere verificato la dichirazione dei redditi presso l'agenzia delle entrate, l'INPS iscrive di sua iniziativa l'avvocato alla gestione separata per quell'anno e gli chiede di pagare i contributi più le ingenti sanzioni.

Precisato quindi cosa è e come funziona la gestione separata, ci preme sottolineare i seguenti punti:

1) Il credito dell'inps per i contributi si prescrive in 5 anni, mentre le somme aggiuntive, cioè le sanzioni, si prescrivono in 10 anni (vedi qui). Questo significa che entro i suddetti termini l'INPS deve inviare una formale richiesta di pagamento delle somme. Il termine comincia a decorrere dal momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Quindi, per esempio, per i contributi dovuti per il 2006, il termine inizierà a decorrere nel 2007, perchè è nel 2007 che si presenta la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente; in genere la si presenta a giugno, ma può essere che la si sia presentata più tardi. E' bene accertarsene con il proprio commercialista.

2) La prescrizione può essere interrotta solo ed esclusivamente da una richiesta che sia pervenuta al debitore questo significa che se la richiesta è stata inviata per raccomandata semplice senza la ricevuta di ritorno l'INPS non ha alcun mezzo per dimostrare che voi abbiate ricevuto la richiesta e quindi non può dimostrare di avere interrotto la prescrizione. In questo caso non dovete mai ammettere che la lettera vi è arrivata, perchè questa ammissione potrebbe sostituire l'avviso di ricevimento

3) L'inps può iscrivere la somma a ruolo e notificare degli avvisi di addebito, che costituiscono titolo esecutivo. Tali atti possono essere impugnati entro 40 giorni con ricorso al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, se si ritiene che il credito sia prescritto o che per qualsiasi altra ragione non sia dovuto. Il ricorso deve essere presentato attraverso avvocato.

4) In alcuni casi, contribuente che riceva la richiesta di pagamento di contributi alla gestione separata, può scegliere di versare gli stessi alla propria cassa. Si consiglia di approfondire con il proprio commercialista o di rivolgersi direttamente ad INPS e/o alla propria cassa per i dettagli pratici.



Commenti

In data 03/08/2014 aprendo la buca delle lettere dopo un’assenza di circa due mesi sia per motivi di lavoro e sia per le vacanze estive notava la presenza di un Avviso di Giacenza datato 30/06/2014 presso le Poste Italiane di una raccomandata 2068-9 proveniente da parte dell’Inps. In data 04/08/2014 il sottoscritto si recava all’ufficio postale per il ritiro della raccomandata, ma l’impiegato di turno vedendo l’avviso comunicava che la lettera era stata rispedita al mittente per compiuta giacenza. A questo punto il sottoscritto si recava all’Ufficio dell’Inps più vicino. Allo sportello informazioni gli viene detto che non conoscendo la sede di provenienza difficilmente si poteva risalire alla pratica. Solo grazie all’insistenza del sottoscritto, convinto che facendo un’interrogazione sui loro terminali molto probabilmente qualcosa sarebbe venuto fuori, riesce a entrare nell’ufficio dell’impiegata Sig.ra .............. Quest’ultima, dopo avergli esposto il problema, dal suo terminale inserendo il codice fiscale, individua che la lettera si riferisce ad un avviso d’iscrizione di ufficio alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 legge 335/1995 per l’anno 2008, ma per problemi tecnici con la stampante è impossibilitata a produrre il cartaceo. A questo punto le chiedo la cortesia di mandarla via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria. Vorrei sapere come mi devo comportare, se devo fare ricorso o far finta di niente, poiché ufficialmente non ricevuto niente dato che la posta elettronica ordinaria non costituisce mezzo di trasmissione efficace. La compiuta giacenza come si perfezionata la notifica di un avviso bonario e la stessa degli giudiziali o no?

Da quello che racconta, la comunicazione si è formalizzata per compiuta giacenza.

la compiuta giacenza si formalizza al 30/06 o 30/07

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