Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica della cartella di pagamento




Indice

La notifica della cartella di pagamento in generale

Il domicilio fiscale

La notifica della cartella di pagamento in particolare

Luogo e modalità di notifica

La notifica a destinatario irreperibile

La sanatoria della nullità della notifica

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La notifica della cartella esattoriale è regolata dagli artt. 26 del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73.
Essa si svolge secondo le normali disposizioni contenute negli art. 137 e ss del codice di procedura civile, salvo alcune differenze.

Pertanto, se già conosci le norme che regolano la notifica in generale, allora continua pure a leggere questa pagina. Se, al contrario, tali norme non conosci, ti suggeriamo di leggere prima questo.

Il sistema della notifica delle cartelle di pagamento (e degli atti dell'Amministrazione Finanziaria in genere) ruota intorno al concetto di domicilio fiscale. Prima di procedere oltre, pertanto, è opportuno capire cosa sia, in concreto, il domicilio fiscale.

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Il domicilio fiscale, a norma dell'art. 58 dpr 600/73, per le persone fisiche coincide, generalmente, con la residenza risultante dai registri anagrafici.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

E' data al cittadino anche la possibilità di eleggere domicilio (cioè scegliere un domicilio diverso da quello risultante dall'anagrafe) presso un'altra persona o ufficio, purchè tale diverso domicilio ricada comunque nello stesso comune di quello risultante dall'anagrafe. Per esempio, puoi eleggere domicilio presso il tuo commercialista, se questi ha lo studio nello stesso comune ove risulti residente.

Quando il cittadino ha operato una tale elezione di domicilio, le notifiche possono essere effettuate solo presso quest'ultimo luogo e sono nulle se effettuate presso la residenza anagrafica

E' importante tenere presente che qualsiasi variazione del domicilio (per esempio, a causa di un trasferimento) ha efficacia solo quando siano passati 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Per esempio, se ti sei trasferito in data 1 gennaio, la cartella di pagamento ti può essere validamente notificata al vecchio indirizzo fino al 31 gennaio.

Originariamente, questo termine era di 60 giorni. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma, in quanto il periodo di inefficacia (ai fini della notifica) del mutamento di indirizzo era irragionevolmente lungo. Il legislatore, pertanto, lo ha ridotto a 30 giorni.

L'Amministrazione Finanziaria ha il potere, comunque, di modificare il domicilio fiscale del cittadino, spostandolo dal comune risultante dall'anagrafe al comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

Ovviamente, questo provvedimento deve essere comunicato al cittadino.

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Chiarito cosa si intende per domicilio fiscale, analizziamo la disciplina della notifica della cartella di pagamento in particolare.

La notifica della cartella esattoriale può essere effettuata dai seguenti soggetti:

1) Gli ufficiali della riscossione;

2) I messi comunali;

3) Gli agenti della Polizia Municipale;

4) Altri soggetti abilitati dall'Agente per la Riscossione.

La notifica può avvenire anche via posta, con invio effettuato direttamente dall'Agente per la riscossione, senza l'intermediazione di alcuno dei soggetti appena elencati. In questo caso, non ci sarà una vera e propria relata di notifica, ma un avviso di ricevimento, come una sorta di raccomandata A/R. Per maggiori informazioni sulla validità di questo tipo di notifica clicca qui.

La notifica via posta si considera effettuata, per l'agente della riscossione, al momento della spedizione, mentre per il destinatario al momento della ricezione.

Pertanto, se una cartella di pagamento è stata inviata il giorno 10 gennaio via posta, ma è arrivata il giorno 20 gennaio al destinatario. Per stabilire se è stato rispettato il termine entro il quale essa va notificata bisogna considerare il 10 gennaio, mentre per stabilire da che giorno comincia a decorrere il termine per proporre il ricorso bisogna considerare il 20 gennaio.

Il concessionario deve conservare la relata di notifica (o l'avviso di ricevimento) per 5 anni ed ha l'obbligo di esibirla, se richiesto, al contribuente.

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La consegna dell'atto avviene, in linea di principio, presso la residenza risultante dai registri anagrafici, oppure presso il luogo di lavoro. Tuttavia, il notificatore può effettuare la notifica ovunque trovi il destinatario nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale lo stesso notificatore è addetto.

Ed infatti, questi sono i luoghi previsti dagli art. 137 e ss del c.p.c. che sono espressamente richiamati in tema di notifica della cartella esattoriale.

Ciò può avvenire, però, solo per la notifica effettuata nelle mani del destinatario. Se la notifica avviene in mani di soggetti diversi, infatti, si applica la regola speciale dettata dall'art. 60 dpr 600/73, in base alla quale tale notifica può essere effettuata solo presso il domicilio fiscale del destinatario.

Per esempio, se tu sei il destinatario di una cartella di pagamento, il notificatore può consegnarla a te personalmente ovunque ti trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto. Ovviamente ti cercherà presso la tua abitazione, ma in linea teorica potrebbe consegnarti l'atto anche in un altro luogo. Per esempio, immagina che il notificatore ti conosca personalmente. In questo caso potrebbe incontrarti nella piazza del paese e consegnarti l'atto li.

Tuttavia, esistono casi di notifica che prevedono che l'atto sia consegnato ad una persona diversa dal destinatario (se non lo hai ancora fatto, ti suggeriamo di leggere questo). Ecco in tutti questi casi, la notifica non può avvenire ovunque, ma solo presso il domicilio fiscale.

Per esempio, se quel notificatore che ti conosce personalmente incontra in piazza non te, ma tua moglie, non può consegnare a quest'ultima l'atto. Tuttavia, se si reca al tuo domicilio fiscale e li non trova te, ma tua moglie, allora può consegnare l'atto alla stessa.

Se la cartella di pagamento è stata consegnata nelle mani del destinatario, del familiare convivente o di persona addetta alla ricezione (per esempio, la segretaria dello studio), non è necessario che tali soggetti firmino l'originale. Ciò costituisce una deroga a quanto previsto per la notifica degli altri atti di natura tributaria (per esempio, l'avviso di accertamento).

Nel caso in cui la cartella di pagamento non sia notificata al destinatario ma ad altro soggetto (es. familiare convivente o portiere), il notificatore deve inserire l'atto in una busta e deve sigillarla. Sulla busta non devono essere apposti segni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Ciò è previsto per rispettare la privacy del cittadino.
In ogni caso, la violazione di tali norme non comporta la nullità della notifica, ma il diritto - ricorrendone tutti i presupposti - al risarcimento del danno per la violazione della privacy.

Comunque, nel caso in cui la cartella di pagamento non sia consegnata direttamente al destinatario, ma ad un suo familiare convivente, deve essere inviata una raccomandata semplice che avvisi il destinatario dell'avvenuta notifica.

In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

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Una particolarità della notifica della cartella di pagamento (e degli altri atti di natura tributaria) è che non si applica la disciplina generale dettata per il caso di irreperibilità del destinatario, dettata dall'art. 143 c.p.c.

Secondo la disciplina generale, lo ricordiamo, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto, la notifica avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Per quanto riguarda invece la cartella di pagamento, se l'indirizzo è sconosciuto, la notifica avviene presso l'ultimo domicilio fiscale noto (spesso sarà l'ultimo luogo noto di residenza anagrafica), con le seguenti modalità: 1) il notificatore, verificato che l'indirizzo è sconosciuto, depositerà l'atto in Comune (il comune dell'ultimo domicilio fiscale noto) ed ivi affiggerà un avviso di deposito, senza che sia inviata alcuna raccomandata; 2) la notifica si perfezionerà il giorno successivo a tale affissione. Per quanto concerne gli atti di natura tributaria diversi dalla cartella di pagamento (es. avviso di accertamento) la notifica si perfezionerà trascorsi otto giorni (e non uno) dal momento dell'affisione dell'avviso nell'albo comunale.

Questa procedura si usa quando l'indirizzo risulta sconosciuto e comunque in tutti i casi in cui nel comune in cui la notifica deve essere effettuata, il destinatario non abbia abitazione, ufficio o azienda. Tipico esempio è quello della persona giuridica che abbia sede in un Comune diverso da quello nel quale risulta l'ultimo domicilio fiscale noto.
Facciamo alcuni esempi:

Se ti deve essere notificata una cartella di pagamento ed il notificatore si reca presso la tua residenza anagrafica ma tu li risulti sconosciuto (per esempio perchè ti sei trasferito in un altro Comune e non lo hai comunicato all'anagrafe) allora il notificatore non affiggerà nulla alla porta nè invierà alcuna raccomandata. Semplicemente depositerà l'atto e l'avviso di deposito presso il Comune e la notifica si perfezionerà il giorno successivo a tale deposito. Se l'atto da notificarti è, invece, un avviso di accertamento, la notifica si perfezionerà trascorsi 8 giorni dal deposito. Lo stesso avverrà in tutti i casi in cui, comunque, la notifica deve essere effettuata in un comune dove non hai abitazione, ufficio o azienda.

Attenzione però, questo si applica solo se l'indirizzo è sconosciuto (o sito in un Comune diverso dal domicilio fiscale) e non se, pur essendo l'indirizzo corretto, semplicemente sei momentaneamente assente e non ci sono altre persone legittimate a ricevere l'atto. In questo caso, infatti, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 258/12, si applicherà l'ordinaria procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. (Per informazioni circa questo tipo di notifica, clicca qui)

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Anche alla notifica della cartella di pagamento (e degli altri atti di natura tributaria) si applica la norma dettata dall'art. 156 c.p.c. ultimo comma, in base al quale non può mai essere dichiarata la nullità di un atto se questo ha raggiunto il suo scopo. Lo scopo della notifica è di portare il destinatario a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di un determinato atto, al fine di dargli la possibilità di difendersi in giudizio. Pertanto se, nonostante l'inosservanza delle norme sulla notifica, comunque il destinatario ha ricevuto concretamente la stessa, allora la nullità è sanata.

Per esempio, se non ti hanno inviato la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. la notifica è nulla, ma se tu sei lo stesso andato in Comune ed hai ritirato l'atto, e hai fatto ricorso entro i termini, allora tale nullità è sanata, in quanto la notifica ha raggiunto il suo scopo. La nullità rimane, invece, se non sei stato messo in condizione di proporre il ricorso in tempo.Torna su



Commenti

Il fatto che non si tratti di una raccomandata A/R, ma di una raccomandata semplice è del tutto conforme a legge. Altro non posso dire, in quanto non ha praticamente fornito nessuna informazione.

In data 22/11/2012 ho ricevuto sollecito di pagamento da Equitalia relativo a Tarsu anni 2002/2003/2004/2005. L'avviso parla di n. 2 atti notificati nel 2008, che non ho mai ricevuto  Oltretutto nel 2005 ho cambiato residenza anagrafica, trasferendomi in altro Comune. Ho chiesto la copia degli atti e delle ricevute di notifica ad Equitalia, ma suppongo non ci sia nessuna ricevuta (sto aspettando). Nel caso così fosse, è il caso di presentare istanza in autotutela e chiedere lo sgravio dell'atto, per mancata notifica? 

Grazie anticipatamente

Cordiali saluti

Maria

Si può chiedere lo sgravio per intervenuta prescrizione. Tuttavia se non ha risposta prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso alla commissione tributaria (60gg), le consiglio di proporre comunque il ricorso.

 Buongiorno Avvocato.

In data 30-11-12 è stato lasciato un avviso di notifica proveniente da una posta privata, visto che in casa non trovato nessuno hanno lasciato quest'avviso, in cui si dice che devo recarmi presso la sede della posta a ritirare la notifica di una cartella di pagamento a me intestata, io le chiedo visto che questo avviso è stato lasciato alla mia vecchia residenza, il cambio di residenza è stato fatto circa 10 anni fa, se non vado a ritirare la notifica cosa può succedere?

Io ho l'avviso perche nello stesso stabile abita mio padre!

La ringrazio anticipatamente, e le auguro una buona giornata.

Essendo la notifica avvenuta presso un indirizzo differente da quello risultante in anagrafe, la stessa non può considerarsi validamente perfezionata. Tuttavia, se va a ritirare la cartella rischia di sanare la nullità della notifica a norma dell'art. 156 c.p.c.

Il procedimento di riscossione procederà seguendo il suo corso. Pertanto, potrebbe essere una strategia logica attendere il prossimo atto ed impugnare quello, sostenendo la mancata valida notifica della cartella.

Le consiglio comunque di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo, data la particolarità della situazione.

 Buongiorno Avvocato,

ho ricevuto in data 3.12.2012 un sollecito di pagamento da parte di Equitalia. Sollecito ricevuto tramite posta ordinaria.  mi chiedono il pagamento di multe risalenti al 2007 notificate (secondo loro!) in data 14.10.2007. Non ho mai ricevuto notifiche e questo è il primo sollecito che ricevo. come mi devo comportare? L'importo è di 576 € . 

Ultima domanda, sono già in prescrizione ?

 Grazie in anticipo per la risposta.

Cordiali saluti.

giulia 

Aneche ammenttendo che la notifica del 14/10/07 sia corretta, sono comunque trascorsi più di 5 anni senza alcuna valida notifica (tra l'altro non potranno mai provare la ricezione del sollecito non essendo inviato per raccomandata AR, ammesso che lei non lo ammetta ingenuamente).

Le consiglio quindi di proporre opposizione all'esecuzione, eccependo la prescrizione del credito.

Gentile Avv. Mongiovi,

Le scrivo a seguito di un verbale notificato in data 08/04/2010 e da me pagato in data 02/07/2010 (quindi oltre i 60gg perché in quel periodo ero disoccupato).

dopo due anni e precisamente il giorno 8/11/12 mi vedo recepitare a casa mediante raccomandata A/R la cartella esattoriale di Equitalia

con una cifra quasi raddoppiata rispetto alla multa già pagata.

nel frattempo a dicembre del 2012 ho cambiato residenza non sò se questo può essere rilevante o meno Le chiedo:

E' leggittima la richiesta di questo pagamento in relazione ai termini previsti dalla legge?  Se la risposta é no, come devo comportarmi?

La ringrazio anticipatamente.

Sembra tutto regolare, ma verifichi comunque che siano passati meno di 2 anni dalla data di esecutività del ruolo alla data di notifica della cartella esattoriale. Se ne fossero passati di più può proporre opposizione all'esecuzione.

Gentile Avvocato,

ho seguito le sue indicazioni e nella cartella esattoriale é riportata la data di esecutività del ruolo: 23/08/2012,

quindi 2 anni e 4 mesi successivi alla data di notifica del 08/04/2012.

Quindi sono trascorsi 4 mesi oltrei termini previsti dalla legge se Lei mi conferma posso proporre opposizione all'esecuzione e in tal caso

Le chiedo nello specifico cosa devo fare, quali documenti produrre?

La ringrazio per la sua disponibilità e i suoi utili consigli.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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