La notifica (o notificazione) degli atti
- Ho ricevuto una busta verde per "atti giudiziari"
- Cosa è la notifica
- La notifica via posta
- Cosa è la relata di notifica
- La consegna al destinatario in persona
- La consegna ad una persona diversa dal destinatario, compreso il portiere
- Cosa succede se il destinatario non è in casa nè è possibile consegnare l'atto ad altre persone?
- Cosa succede se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto?
- Altri tipi di notifica
- La sanatoria della nullità della notifica
- Inserisci un commento
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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.
Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.
Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.
La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.
Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.
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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.
La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.
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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".
Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).
Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.
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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.
In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.
L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.
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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.
Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.
Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.
Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.
Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.
Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.
Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.
In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.
Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.
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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.
In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).
Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.
La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.
L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.
Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).
Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).
Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.
Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.
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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.
Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.
Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.
Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”
Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”
L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”
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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.
Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..
Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.
Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.
Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.
Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.
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Commenti
URGENTE
Buongiorno, lavoro in un Servizio sociale comunale, ho ricevuto da parte del Tribunale per i minorenni delle notifiche da effettuare mediante il Servizio sociale (cioè il mio servizio). Ora il problema è che tre persone sono residenti nel mio ambito territoriale e farò notificare l'atto, ma una persona è residente al di fuori dell'ambito comunale, per cui il messo non può operare;
inoltre i tempi per la notifica sono realmente brevi, in quanto la convocazione al Tribunale è per il 5 luglio, non credo possiamo adoperare il mezzo posta... Non so se sono stata chiara...e non so come muovermi...grazie per l'aiuto
Buongiorno, Mi spiace ma non
Buongiorno,
Mi spiace ma non saprei come aiutarla. Non mi viene in mente nessun sistema per ovviare al problema dei tempi così stretti.
fermo per detenzione di stupefacenti
Buongiorno,
Vorrei chiederle se c'e qualcuno in particolare addetto alla consegna della notifica..a me hanno detto più persone che arriveranno i carabinieri a casa..in pochi invece hanno ricevuto tale notifica a mezzo postale..c'e una legge che delega un determinato servizio(carabinieri, incaricati giudiziari, poste)alla consegna della suddetta notifica?poi è vero che dopo 45gg dal fermo l'atto cade in prescrizione?
mancata ricezione notifica udienza
Egregio Avv.to, ho presentato ricorso avvero un verbale dei vigili, ho correttamente eletto il domicilio. trascorso più di anno senza ricevere alcunchè mi reco dal GDP per chiedere a che punto fosse la pratica e scopro con grande stupore che il ricorso era stato respinto perchè alle due udienze indette nessuno si era presentato. chiedo di vissionare il fascicolo e trovo le due notifiche del postino in cui scriveva che non aveva trovato nessuno a casa (cosa possibile perchè lavoro sempre!). Eccepisco però che non ho MAI ricevuto nessun avviso nella mia cassetta nelle lettere e tantomeno è stato consegnato ai vicini. Ovvio che se avessi trovato il cedolino nella cassetta mi sarei presentato visto che il ricorso è nel mio totale interesse!! Mi chiedo ora cosa posso fare per non pagare la multa e soprattutto me la posso prendere con le poste?? (anche se temo di no perchè suppongo possano sostenere che mi è stato rubato, ipotesi assurba ma possibile). Grazie dell'attenzione
Dovrebbe proporre appello ed
Dovrebbe proporre appello ed in quella sede dimostrare l'irregolarità delle notifiche e chiedere la rimession al primo giudice per "rifare" il primo grado.
domanda relativa a notifica
l'agenzia delle entrate dice di possedere documentazione che comprova la notifica di un tributo a me inviato un anno fa.
purtroppo io non ho mai ricevuto dalla posta alcun avviso.
ci sono i margini a che io faccia ricorso visto che nel merito il tributo a me addebitato NON è dovuto?
Dovrebbe verificare la
Dovrebbe verificare la regolarità della notifica presso l'agenzia delle entrate, chiedendo di visionare la relata di notifica.
notifica
Buongiorno, volevo chiedervi un'informazione per quanto riguarda una multa.
Oggi 05/07/2012 mi vedo recapitare una cartella esattoriale.Dalla cartella si evince che il giorno 22/12/2007 ho infranto il codice della strada ed il verbale mi è stato notificato il giorno 15/07/2008.Premettendo che al mio indirizzo non mi è stata mai notificata nessuna contravvenzione chiedo dalla data di infrazione fino alla notifica non sono trascorsi piu' di 150 giorni ? essendo ignorante in materia leggevo su internet che bisogna vedere la date dell'identificazione del soggetto . come si fa a sapere questa data?
grazie mille per l'attenzione.
Per prima cosa, verifichi se
Per prima cosa, verifichi se effettivamente la notifica del verbale è irregolare. Infatti se tale non fosse, non potrebbe più far valere l'eventuale mancato rispetto del termine di 150 giorni, perchè avrebbe dovuto farlo con ricorso entro (all'epoca) 60gg dalla notifica del verbale.
Se la notifica del verbale è irregolare, allora può tentare di impugnare la cartella, entro 30 giorni dalla notica della stessa, come se essa fosse il verbale (deve, in altre parole, proporre lo stesso tipo di ricorso che avrebbe proposto contro il verbale). Ciò è possibile, secondo costante giurisprudenza della Cassazione, essendo la cartella il primo atto validamente notificatole.
Nel ricorso può sostenere il mancato rispetto del termine di 150 giorni. Se il nome del proprietario risulta dai registri, può considerare come data di identificazione del soggetto lo stesso giorno in cui è stata elevata la contravvenzione. In ogni caso, da quello che racconta sembrerebbe essersi accumulato un ritardo di quasi due mesi, che difficilmente l'organo accertatore potrà giustificare dinanzi al giudice.
info
in merito ad una conestazione disciplinare da notificare ad un dipendente, nei mesi scorsi ha cambiato indirizzo e non l'ha comunicato, come si deve procedere?
il nuovo indirizzo non lo conosco.
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