Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
multa mancato pagamento biglietto bus
Egr.io Avv.,
Le scrivo in merito al mio caso.
Nel 2004 ho preso tre multe sul bus di trasporto pubblico.
Nel febbraio 2007 mi è stata notificata, come detto da Equitalia, una cartella esattoriale.
Nel marzo 2012 mi è stato notificato un sollecito di pagamento con riferimento alla cartella esattoriale del febbraio 2007.
Vorrei sapere se posso oppormi con opposizione all'esecuzione oppure se devo pagare.
Grazie,
domenico
Se sono passati più di 5 anni...
...tra una notifica e l'altra, può opporsi.
Gentile Avvocato,la mia
Gentile Avvocato,la mia situazione è analoga a quella di chi Le ha scritto. Tra una notifica e l'altra in alcuni casi sono passati 11 anni nel mio caso.
A chi posso rivolgermi per oppormi al pagamento?
Grazie.Elisa.
Può esperire l'azione di
Può esperire l'azione di opposizione all'esecuzione, dinanzia al Giudice di Pace.
Viste le molte richieste, comunque, nei prossimi giorni (sperando di averne il tempo) scriverò qualche esempio di citazione in opposizione all'esecuzione.
Saluti.
In caso di ricorso
Salve,
nel 2008 sono stato multato per eccesso di velocità e per questo ho fatto ricorso.
Sono stato condannato in primo grado e ora sono alle prese con il l'appelo.
Vorrei sapere, in questo caso, i tempi per la prescrizione.
Saluti.
La prescrizione non corre durante il giudizio.
La prescrizione è interrotta durante il processo e ricomincerà a decorrere quando la causa sarà definitivamente chiusa. Quindi quando passerà in giudicato la sentenza di appello o, eventualmente, quella di Cassazione.
Sanzione triplicate.
Mi viengono contestate 2 multe, la prima per divieto di sosta senza aver apposto il tagliando di pagamento per le stisce blu, (zona ZTL), la seconda per essere entrato in una strada riservata ai solo mezzi autorizzati.
Nel primo caso non ho trovato nessun avviso sul parabrezza, so per certo che non esiste obbligo dell'avviso ma, non ho mai ricevuto nessuna richiesta tramite raccomandata, ho evidenziato che la R.R. è stat respinta per giacenza, tengo a precisare che non ho mai ricevuto l'avviso di giacenza.
Nel secondo caso, mi sono accorto di essere entrato nella corsia preferenziale senza essere autorizzato e mi sono premurato di fare cira 50 metri per poi fare inversione e uscire dalla zona controllata, ho avvisato telefonicamante il comando della Polizia Locale di Milano spiegando dell'errore, il centralinista ha voluto i dati della vettura e la via d'accesso assicurandomi che avrebbe informato la centrale di controllo, mi rassicurato dicendomi che le telecamere riprondo l'ingresso e luscita dei mezzi e nel mio caso si poteva costatare che il mio ingresso era durato pochi minuti.Come ripeto non ho mai ricevuto nessun verbale di contestazione, ora mi vedo recapitare l'iscrizione a ruolo con le sanzioni triplicate, cosa fare, pagare ho fare ricorso, è chiaro che non mi voglio sottrarre al pagamento delle sanzioni, ma è giusto pagare 337,00 euro a fronte di un dovuto complessivo di 119 euro + circa altri 15 euro di notifica, in asseta di risposta sentitamente ringrazio, Carlo Rotta
L'ammontare delle sanzioni è determinato dalla legge.
L'ammontare delle sanzioni per mancato pagamento è determinato dalla legge e non ci si può fare nulla.
Se veramente non ha ricevuto alcuna regolare notifica, può impugnare la cartella di pagamento come primo atto notificato e sostenere la violazione del termine di notifica della multa (150 o 90 giorni a seconda se sia stata elevata prima o dopo l'agosto del 2010).
Equitalia cartella di pagamento multe 2009
Egregio Avvocato, in data 23-05-2012 ho ritirato presso l'uff. postale una raccomandata di Equitalia.
Si tratta di una cartella di pagamento relativa a due multe rilevate con le telecamere nel 2009 (mai ricevuti i relativi verbali). Mi sono recato immediatamente da Equitalia (senza risolvere nulla) che mi ha mandato dai vigili urbani i quali mi hanno rilasciato la visualizzazione dei verbali di notifica. Da questi documenti ho potuto rilevare:
data infrazione e inizio procedimento 29-04-2009 (la prima), 21-05-2009 (la seconda). Nella cartella di Equitalia è indicato il n°di ruolo reso esecutivo in data 01-02-2012, mentre le notifiche sono in data 31-08-2009 (la prima)e 03-09-2009 (la seconda). Mi sono recato anche all'uff.postale per avere copia della raccomandata o dell'avviso di giacenza che non ho mai trovato in casella, ma mi è stato risposto che dopo tre anni, mandano tutto al macero. Ma se non ho mai ricevuto nulla perchè devo pagare e pagare raddoppiato? sarebbe il caso di rivolgermi al Giudice di Pace? La ringrazio per la risposta.
Cordiali saluti
Roberto
Le relate di notifica delle
Le relate di notifica delle sanzioni (31-08-09 e 03-09-09) sono in possesso del Comune e non di Equitalia nè della posta. Ha il diritto di visionarle... ma deve chiedere appunto le relate di notifica, NON i verbali.
Se quelle notifiche non sono regolari, può rivolgersi al Giudice di Pace.
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