Cassazione Civile, sez. II, 09-08-2007, n. 17580 (ord.)
Cassazione Civile, sez. II, 09-08-2007, n. 17580 (ord.)
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
Letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi che qui si riproduce:
"Vista l'ordinanza del 9.11.2006, con cui il giudice di pace di Viareggio solleva d'ufficio regolamento di competenza nei confronti del decreto del giudice di pace di Lucca dell'8.5.2006, che lo ha indicato come competente a decidere sull'opposizione proposta da B.Ferruccio avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2 notificatogli dalla sezione della polizia stradale di Lucca;
considerato che il giudice di pace rimettente, premesso che la designazione della propria competenza risulta motivata in forza di un mero richiamo al criterio di competenza territoriale indicato dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, rappresentato dal luogo in cui è stata commessa la violazione, motiva la propria istanza assumendo che, risolvendosi nella specie la violazione in un comportamento omissivo, consistente nel non fornire indicazioni sulla identità della persona del conducente al momento della commessa violazione, l'infrazione de qua deve ritenersi consumata nel luogo in cui risulta accertata, vale a dire, nella specie, a Lucca, ove ha sede l'organo di polizia procedente; ed ove avrebbe dovuto porsi in essere il comportamento dovuto;
ritenuto che il regolamento di competenza appare fondato, tenuto conto che la norma sanziona il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione dell'organo di polizia procedente che lo invita a fornire le generalità del conducente dell'autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicchè l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede l'organo di polizia procedente";
rilevato che nessuna delle parti in causa si è costituita e che la suddetta relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che in merito non ha svolto controsservazioni;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise.
P.Q.M.
accoglie l'istanza di regolamento e dichiara il giudice di pace di Lucca competente a provvedere sul ricorso proposto da B. F..
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