Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il termine di notifica della multa è a favore del trasgressore.



Segnaliamo una interessante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, con la quale il decidente ha annullato una contravvenzione per essere stata la stessa notificata oltre il termine di 150 giorni (ora diventato di 90 giorni) dall'infrazione.

La particolarità della sentenza consiste nel fatto che il Giudicante, al fine di determinare la tempestività della notifica, ha preso in considerazione non la data in cui la stessa è stata inviata dal Comune, ma la data in cui è stata ricevuta dal proprietario.

Procediamo con ordine.

Come molti già sanno, se una violazione non è contestata immediatamente al trasgressore (per esempio, perchè questi non è presente sul luogo), essa va notificata allo stesso.

Tale notifica deve avvenire entro un termine preciso. Questo termine era fissato in 150 giorni, fino all'agosto del 2010. Dopo quella data, a seguito di un intervento legislativo, è stato abbreviato a 90 giorni.

Se la violazione è contestata immediatamente ed il trasgressore non è il proprietario dell'auto, allora il verbale deve essere notificato al solo proprietario entro il termine di 100 giorni dalla violazione.

Bene, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i termini che abbiamo appena indicati sono rispettati se l'organo accertatore (comune, vigili urbani, polizia ecc.) entro gli stessi ha affidato il plico al servizio postale, fermo restando che il termine per proporre il ricorso decorre comunque dalla data di ricezione.

Quindi, in parole semplici, se il verbale è stato spedito, per esempio, il giorno 89 dopo la violazione, il termine di notifica si considera rispettato, anche se lo stesso è giunto al trasgressore il giorno 95. Mentre il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dal giorno 95.

Il ragionamento che sta alla base di questa soluzione consiste nel fatto che non si può far ricadere le conseguenze negative del ritardo del servizio di spedizione, in capo all'organo accertatore, quando questi comunque abbia spedito il plico entro il termine assegnato.

Il giudice di pace di Palermo, con la sentenza in commento, ribalta questa soluzione.

Dopo avere premesso di essere a conoscenza dell'orientamento della Cassazione, il Giudicante argomenta che il termine di notifica della multa deve considerarsi posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore.

In effetti, la ratio della norma è quella di assicurare un concreto diritto di difesa al cittadino-trasgressore.

Si rifletta, al riguardo, sul fatto che nei casi in esame la violazione è contestata in assenza del trasgressore - proprietario e questi molto spesso viene a sapere della contravvenzione solo con la successiva notifica.

La necessità di fissare un termine per la notifica, pertanto, sorge dall'esigenza di mettere in grado il proprietario - trasgressore di difendersi adeguatamente contro la contestazione. E per difendersi è necessario che il trasgressore possa ricordare tutti i dettagli rilevanti della vicenda.

Tale ricordo, come è ovvio, non sarebbe possibile se la notifica del verbale avvenisse troppo tempo dopo la violazione.

Se il termine di notifica, quindi, è posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore, allora deve concludersi che in capo allo stesso non possono ricadere gli effetti negativi di un eventuale ritardo del servizio postale.

Cioè, un tale eventuale ritardo non può in alcun modo dilatare, in danno del trasgressore, il termine di notifica della multa.

Tali effetti negativi del ritardo, quindi, ricadranno unicamente sull'organo accertatore che perderà il diritto di chiedere il pagamento.

Al riguardo, e rimanendo nel solco del ragionamento, potremmo anche ipotizzare che l'organo accertatore, qualora abbia con ragionevole anticipo affidato il plico al servizio postale, avrebbe azione per il risarcimento del danno contro di esso, qualora quest'ultimo non sia stato comunque in grado di consegnare il verbale entro il termine.

Si avverte, comunque, che quella in esame è una sentenza isolata e la giurisprudenza maggioritaria ritiene tempestiva la notifica della multa se questa è spedita entro il termine di 90 giorni, anche se giunta successivamente.

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Commenti

I 90 giorni decorrono dal 15/10/2014 cioè dall'accertamento, che avviene quando il vigile urbano di turno visiona i dati raccolti dall'autovelox e redige il verbale. Ovviamente questo può avvenire anche ad una certa distanza dalla rilevazione.

Direi che le possibilità di vincere un ricorso al prefetto sono prossime allo zero.

Buongiorno,
alla luce dei numerosi casi a riguardo:
http://www.altroconsumo.it/auto-e-moto/nc/news/multe-autovelox

Conferma la sua posizione?
Sembra che i ricorsi abbiano probabilità di successo.

Grazie e complimenti per il forum

Si confermo la mia posizione, sconsiglio decisamente il ricorso, soprattutto al prefetto (avrebbe ZERO possibilità di vittoria).

Attenderei almeno UNA sentenza della Cassazione prima di scrivere una cosa come quella che ha linkato.

Saluti.

Grazie per l'immediata risposta, sono d'accordo con lei.

Sul tema c'è molta confusione soprattutto in questo periodo di stragi degli autovelox milanesi e si trovano molti articoli in cui sono citate anche sentenze della cassazione che secondo i giornalisti "hanno stabilito espressamente che il termine di 90 giorni previsto per legge deve iniziare a decorrere dalla data in cui è stata scattata la foto dell'infrazione e non da quando viene controllata, poiché il lasso di tempo tra le due date potrebbe essere lungo". In particolare ci si riferisce alle sentenze della Cassazione n. 24851/2010 a sezioni unite e la n. 18049/2011 della seconda sezione civile.
Queste sentenze mi sembrano trattare casi decisamente diversi da quello in oggetto (ma sono ignorante nel settore), quindi l'interpretazione dei giornalisti piuttosto fantasiosa.
Qualche commento?

Saluti

Le sentenze da lei citate non hanno nulla a che vedere con il problema da lei posto e trattano di tutt'altro.

Sul tema non c'è nessuna confusione allo stato attuale.

Non mi faccia dire quello che penso delle associazioni dei consumatori o di altri colleghi che diffondono notizie "clamorose" solo per fare qualche click in più...

Le potrei fare l'elenco di "clamore notizie" che portano tanti click sul web, ma che hanno solo l'effetto di spingere i cittadini a presentare ricorsi inutili...

La prima che mi viene in mente: "serit non è legittimata alla riscossione delle tasse in sicilia"... vada a vedere come è finita...

Un'altra è quella della notifica via posta della cartella di pagamento che sarebbe nulla... peccato che la cassazione ha sempre stabilito che è valida.

La posizione da lei riportata, tra l'altro, non è nemmeno argomentata dal punto di vista del diritto.

Ci sono alcuni osservatori, per esempio, che ritengono che si possa prendere le mosse dal termine previsto dalla legge sul procedimento amministrativo per applicarlo alle contravvenzioni, nel senso che il procedimento amministrativo di accertamento dell'infrazione dovrebbe concludersi entro un certo termine dall'infrazione.
Non mi risulta che questa impostazione abbia avuto successo, ma almeno è una cosa ragionata (e tutt'altro che infondata secondo me), a differenza di quanto propone altroconsumo.

Ma fin quando non avremo almeno una sentenza della cassazione (quelle dei giudici di pace non sono abbastanza autorevoli) in tal senso, non trovo corretto consigliare i cittadini di provare questo tipo di ricorso. E' un po' come usarli come cavie senza il loro consenso.

Non ho altro da dire sul tema.
Saluti.

Buonasera avvocato, volevo chiederle una cosa: Il 18/11/14 mi è stata notificata una cartella per un verbale passato a ruolo. L'infrazione (strisce blu parcheggio) é stata accertata il 28/08/12 e notificata per compiuta giacenza il 20/10/2012. Io però dal 03/10/2012 avevo traslocato in un'altra città e formalizzato il cambio di residenza il 17/10/12. Secondo lei ci sono vizi di notifica?

buona sera volevo chiedere una cosa nel mese di luglio il17 sono stato fermato senza assicurazz. e senza collaudo mi anno fatto una mulAta e lo firmata ma non essendo il propietario dello scuter sono quaSI 5 MESI CHE NON MI ARRIVA LA NOTIFICA PER PAGARE IL VERBALE CON IL 30 DI SCONTO SULLA MULTA COME DEVO FARE.... POSSO RICHIEDERE IO LA NOTIFICA ESSENDO IL TRASGRESSORE....NON SO PIU COSA FARE AVENDO CHIAMATO A TUTTI GLI UFFICI POSTALI D ITALIA SENZA ALCUN ESITO I CARABINIERI SENE SONO LAVATI LE MANI ED IO NON SO CHE FARE PER QUESTA DANNATA NOTIFICA PER POTER SVINGOLARE IL MEZZO GRAZIE

Il verbale non viene notificato, nè deve esserlo, al trasgressore al quale sia stata contestata la violazione nell'immediatezza del fatto.
Saluti.

Buonasera Avv. Mongiovi,
Ho ricevuto una cartella equitalia a fine novembre 2014,non raccomandata, datata all'interno 24/10/2014, cioè un mese prima, la chiama nell'oggetto "comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive e cautelari" con una multa per mancata attivazione ecopass, (premetto che mi sembra un abuso,e vorrei che cittadini si unissero per protestare, uno che non conosce la città se viene da fuori, e pur mettendo tutta l'attenzione possibile, non si capisce nulla sulle zone ecopass, trovi un cartello prima della zone e non si sa dove comincia, come si estende e dove finisce, e ancor meno se non conosci le strade cosa devi fare o dove ripiegare, è un abuso perchè potrebbero mandarti semplice fattura notificando che sei passato in zona ecopass e in caso di mancato pagamento, che sono pochi spiccioli in confronto, tutti pagherebbero tranquillamente, le multe ecopass non sono infrazioni, io personalmente non conoscendo milano rimango sempre FREGATA da questo e neppure ne sono a conoscenza, se avvertissero con semplice fattura pagherei tranquillamente quei 5/10€ che siano) la data riportata del passaggio in zona ecopass è del 05/02/2008 notoficata il 03/07/2008 tramite racc. non consegnata per nostra assenza (io ho una professione che specialmente in estate rimango assente anche per 4/5 mesi, qiundi impossibilitata anche a ritirarla in giacenza in posta, importo iniziale 70€ se entro 5gg dalla notifica, in cartella trovo 142,50€ (Importo dopo i 5 gg) che con interessi e spese arriva a 239,42€, è andato mio mariti dai vigili e a momenti rischia l'arresto, perchè una vigilisse a cominciato a provocare dando dei furbetti e dicendi e noi ve la raddoppiamo ecc., e rifiutando lo sgravio, cosa che ha fatto scattare mio marito (sono passati quasi 6anni e neppure puoi ricordarti se eri li in quella data o chi guidava) poi gli dice di fare ricorso con il giudice di pace, che ora bisogna anche pagare e anche questo mi sembra una fregatura, fatta per scoraggiare e a noi pesano anche quell'importo da pagare, vorrei chiederle cosa mi consiglia, e se esiste anche un'altro modo per avere questo sgravio a mio avviso più che giusto, senza ulteriori spese di giudice di pace, (tra l'altro sabato prossimo 13/12 dobbiamo partire per rientrare a marzo 2015, cosa possiamo fare? La ringrazio per la sua gentile disponibilità che mette a disposizione della gente comune, è preziosa la sua consulenza, per noi cittadini continuamente bersagliati da multe ingiuste, specilamente da milano, dove zone e divieti cambiano continuamente e chi non vi abita non può esserne al corrente, una volta tra l'altro ho preso 3 multe un minuto dopo l'altro, per la stessa zona vietata, ad ogni via che si incrociava, sono veramente scandalosi, neppure quelle le hanno tolte, anzi andando a chiedere se si poteva pagarne solo una ne ho presa un'altra, questa è milano, neppure se vuoi ne esci indenne, ad ogni angolo una miriade di carteli da leggere mentre guidi, ma che roba è, o stiri qualcuno o ti fermi sempre in mezzo alla strada ler leggerli, cosa che faccio, e comunque non riesco a evitare le multe,sono assurdi e intenzionali, e poi danno dei furbetti a noi. Scusi lo sfogo ma di regalare i soldi ai comuni, oggi giorno non ce n'ė proprio bisogno. Grazie le auguro tutto il meglio Emanuela

Non è possibile esprimersi in dettaglio sul merito, perchè bisognerebbe vedere le carte.
In ogni caso, se la richiesta fosse effettivamente illegittima, non ci sarebbe alternativa all'azione presso il giudice di pace, con i relativi costi.

Saluti.

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

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Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

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Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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