Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il termine di notifica della multa è a favore del trasgressore.



Segnaliamo una interessante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, con la quale il decidente ha annullato una contravvenzione per essere stata la stessa notificata oltre il termine di 150 giorni (ora diventato di 90 giorni) dall'infrazione.

La particolarità della sentenza consiste nel fatto che il Giudicante, al fine di determinare la tempestività della notifica, ha preso in considerazione non la data in cui la stessa è stata inviata dal Comune, ma la data in cui è stata ricevuta dal proprietario.

Procediamo con ordine.

Come molti già sanno, se una violazione non è contestata immediatamente al trasgressore (per esempio, perchè questi non è presente sul luogo), essa va notificata allo stesso.

Tale notifica deve avvenire entro un termine preciso. Questo termine era fissato in 150 giorni, fino all'agosto del 2010. Dopo quella data, a seguito di un intervento legislativo, è stato abbreviato a 90 giorni.

Se la violazione è contestata immediatamente ed il trasgressore non è il proprietario dell'auto, allora il verbale deve essere notificato al solo proprietario entro il termine di 100 giorni dalla violazione.

Bene, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i termini che abbiamo appena indicati sono rispettati se l'organo accertatore (comune, vigili urbani, polizia ecc.) entro gli stessi ha affidato il plico al servizio postale, fermo restando che il termine per proporre il ricorso decorre comunque dalla data di ricezione.

Quindi, in parole semplici, se il verbale è stato spedito, per esempio, il giorno 89 dopo la violazione, il termine di notifica si considera rispettato, anche se lo stesso è giunto al trasgressore il giorno 95. Mentre il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dal giorno 95.

Il ragionamento che sta alla base di questa soluzione consiste nel fatto che non si può far ricadere le conseguenze negative del ritardo del servizio di spedizione, in capo all'organo accertatore, quando questi comunque abbia spedito il plico entro il termine assegnato.

Il giudice di pace di Palermo, con la sentenza in commento, ribalta questa soluzione.

Dopo avere premesso di essere a conoscenza dell'orientamento della Cassazione, il Giudicante argomenta che il termine di notifica della multa deve considerarsi posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore.

In effetti, la ratio della norma è quella di assicurare un concreto diritto di difesa al cittadino-trasgressore.

Si rifletta, al riguardo, sul fatto che nei casi in esame la violazione è contestata in assenza del trasgressore - proprietario e questi molto spesso viene a sapere della contravvenzione solo con la successiva notifica.

La necessità di fissare un termine per la notifica, pertanto, sorge dall'esigenza di mettere in grado il proprietario - trasgressore di difendersi adeguatamente contro la contestazione. E per difendersi è necessario che il trasgressore possa ricordare tutti i dettagli rilevanti della vicenda.

Tale ricordo, come è ovvio, non sarebbe possibile se la notifica del verbale avvenisse troppo tempo dopo la violazione.

Se il termine di notifica, quindi, è posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore, allora deve concludersi che in capo allo stesso non possono ricadere gli effetti negativi di un eventuale ritardo del servizio postale.

Cioè, un tale eventuale ritardo non può in alcun modo dilatare, in danno del trasgressore, il termine di notifica della multa.

Tali effetti negativi del ritardo, quindi, ricadranno unicamente sull'organo accertatore che perderà il diritto di chiedere il pagamento.

Al riguardo, e rimanendo nel solco del ragionamento, potremmo anche ipotizzare che l'organo accertatore, qualora abbia con ragionevole anticipo affidato il plico al servizio postale, avrebbe azione per il risarcimento del danno contro di esso, qualora quest'ultimo non sia stato comunque in grado di consegnare il verbale entro il termine.

Si avverte, comunque, che quella in esame è una sentenza isolata e la giurisprudenza maggioritaria ritiene tempestiva la notifica della multa se questa è spedita entro il termine di 90 giorni, anche se giunta successivamente.

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Commenti

Egregio Avvocato Mongiovì, le vorrei chiedere un parere sull'opportunità di fare un ricorso al giudice di pace per un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per superamento dei limiti di velocità fissati, rilevato con apparecchiatura autovelox mobile (presidiato da agenti della polizia municipale).
Tale violazione, contestata relativamente all'autovettura di mia proprietà, veniva rivelata in data 06/07/2014 e il suo accertamento per presa visione delle fotografie veniva effettuato in data 06/08/2014. La consegna del verbale da parte dell'ente accertatore alle poste veniva effettuata in data 16/09/2014 quindi regolarmente entro i termini previsti dalla cassazione (90gg). Ora le poste mi hanno notificato l'atto in data 16/12/2014 con avviso di raccomandata per atti amministrativi, quindi in tutto sono passati 173 giorni dal giorno in cui è stata commessa la violazione al momento in cui ho ricevuto notifica del verbale e 143 giorni dalla data di accertamento alla ricezione da parte delle poste della notifica dell'atto. Volevo pertanto chiederle se secondo lei, considerata la tempistica particolarmente lunga della ricezione degli atti, sussistono le premesse per far ricorso al giudice di pace adducendo come motivazioni il fatto che effettivamente sono trascorsi troppi giorni affinché il proprietario del mezzo possa avere buona memoria dei fatti per tutelare se stesso, anche in virtù del fatto che altre persone possono utilizzare il mezzo oltre allo scrivente.
Altre due questioni sono: l'articolo 196 (principio di solidarietà) mi obbliga comunque a pagare la multa anche se non fossi io alla guida del mezzo? Quindi non posso comunque far leva sul fatto che sono passati troppi giorni e non ricordo chi fosse alla guida del mezzo per non pagare la multa ma essendone il proprietario ne rispondo insieme all'eventuale trasgressore?
Infine, se sul verbale c'è scritto che la polizia municipale ha consegnato gli atti alla posta in data 16/09 posso io richiedere alla polizia stessa qualcosa di scritto, come una ricevuta, che attesti la veridicità di questa loro affermazione?
Restando in attesa di un suo riscontro le porgo cordiali saluti e le auguro un buon anno nuovo.
Ivan Moretti

Sconsiglio il ricorso.
Anche se proprio in questa pagina è presente una sentenza di segno contrario, la maggior parte dei giudici ritiene che una multa non possa essere annullata se consegnata alle poste entro i termini, anche se poi le poste la consegnano con enorme ritardo, come nel suo caso.

Quello che può fare è:
Se riesce a dimostrare che nel caso in cui avesse ricevuto il verbale prima, avrebbe potuto difendersi in modo tale da ottenere l'annullamento dello stesso, allora può teoricamente citare in giudizio poste italiane per il risarcimento del danno.
Siccome una tale prova è sostanzialmente impossibile da fornire (e l'ho citata solo per esporre il concetto), le sconsiglio di agire contro poste.
Saluti.

Ho scaricato la pubblicazione della decisione del GpD di Palermo su Vs ricorso. Vi chiedo cortesemente la specifica della data di consegna da parte del comune alle poste.
Dai commenti sia Vs alla sentenza. che del Gdp citando la sentenza della Corte Costituzionale pare che la notifica sia stata consegnata alle poste entro il termine di notifica, se non calcolo male l'11 gennaio. Ma da una lettura superficiale puo apparire che sia la consegna alle poste che la consegna al notificato siano avvenute il 23 gennaio. Complimenti per il vs sito

Egr. Avvocato...fermo restando quando da Lei già detto sui 90 gg..Le vorrei chiedere come valuta una infrazione (accesso a zona ZTL) commessa il 27/11/2014 e consegnatami in data odierna?

Sul verbale c'è scritto che la data di accertamento è stata il 19/01/2015 ed il verbale riporta pari data.

Sulla busta non si evince alcuna data di spedizione.
Direi che è improbabile che poste si sia tenuta la mia raccomandata dal 19/01/15 fino a oggi!

Cosa ne pensa?

Grazie mille.

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

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Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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