La notifica (o notificazione) degli atti
- Ho ricevuto una busta verde per "atti giudiziari"
- Cosa è la notifica
- La notifica via posta
- Cosa è la relata di notifica
- La consegna al destinatario in persona
- La consegna ad una persona diversa dal destinatario, compreso il portiere
- Cosa succede se il destinatario non è in casa nè è possibile consegnare l'atto ad altre persone?
- Cosa succede se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto?
- Altri tipi di notifica
- La sanatoria della nullità della notifica
- Inserisci un commento
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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.
Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.
Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.
La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.
Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.
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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.
La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.
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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".
Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).
Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.
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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.
In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.
L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.
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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.
Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.
Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.
Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.
Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.
Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.
Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.
In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.
Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.
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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.
In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).
Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.
La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.
L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.
Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).
Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).
Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.
Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.
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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.
Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.
Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.
Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”
Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”
L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”
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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.
Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..
Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.
Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.
Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.
Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.
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Commenti
Convocazione udienza
Buonasera,
ho ricevuto cartella esattoriale da equitalia per multa presa il 1/7/2008, notificatami il 13/10/2008 a cui ho fatto ricorso al giudice di pace di Milano il 12/12/2008. Mi attendevo un avviso di convocazione all'udienza attraverso una raccomandata al mio indirizzo, chiaramente indicato nel ricorso, invece ho da poco scoperto che l'avviso di convocazione è stato mandato presso la sede del giudice di Pace il 1/12/2009. Così io non ne ho mai saputo niente, non mi sono presentato, e mi dicono alla cancelleria, che così è come se il ricorso non l'abbia mai fatto ed ora mi trovo a pagare la multa il doppio e il recupero delle spese. Alla cancelleria dicono che dovevo informarmi io presso di loro. Le chiedo se è legale questo modo di procedere.
Grazie
La legge prevede che se lei
La legge prevede che se lei non ha residenza o elegge domicilio nel comune dove è sito il Giudice di Pace, tutte le comunicazioni a lei dirette sono depositate in cancelleria.
Nel ricorso avevo chiaramente
Nel ricorso avevo chiaramente indicato quale fosse il mio domicilio. Ho altre due situazioni simili, per cui temo arriveranno presto le cartella da equitalia. Il fatto di non aver ricevuto al domicilio indicato l'avviso di udienza mi da speranza di successo in un ricorso al giudice di pace da farsi entro 30 giorni dal ricevimento della cartella da equitalia ?
grazie
Se il domicilio da lei
Se il domicilio da lei indicato non è ricandente nello stesso Comune del Giudice di Pace, ripeto, le comunicazioni sono depositate in cancelleria.
Se il domicilio da lei indicato è nel comune del giudice di pace, allora può appellare la decisione, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o, se questa non è avvenuta, entro 6 mesi dal deposito.
notifica atto giudiziario
Gentilissimo Avvocato,
ho ricevuto un atto giudiziario..una convocazione come testimone in una causa di divorzio, la ex-moglie del mio compagno mi ha citato forse per dare tutta la colpa a me..io non sono andata alla posta a ritirarlo è in giacenza..che succede se non vado? io nn voglio testimoniare...grazie e distinti saluti
Ovviamente, la notifica si
Ovviamente, la notifica si perfeziona anche se lei non va a ritirare l'atto.
Testimoniare in una causa non è una scelta, ma un obbligo giuridico e morale, di grandissima importanza.
Se, senza giustificato motivo, non si presenta, il giudice può comminarle una sanzione e disporre l'accompagnamento coattivo, cioè farla venire a prendere con la forza da parte dei carabinieri o la polizia.
Questo teoricamente può avvenire anche alla sua prima assenza, ma quasi sempre prima di arrivare a tanto il giudice aspetterà la seconda o addirittura terza assenza.
Di certo c'è però che prima o poi, di sua volontà o con la volante dei carabinieri, dovrà testimoniare.
E' moralmente (oltre che giuridicamente) corretto, quindi, presentarsi alla prima convocazione, anche perchè i rinvii dovuti alle assenze dei testimoni sono fra le principali cause della lentezza della nostra giustizia.
Nota bene: avere impegni lavorativi NON costituisce giustificato motivo di assenza, in quanto lei ha diritto ad una "giustificazione" (che le verrà rilasciata a sua richiesta dalla cancelleria lo stesso giorno della testimonianza) per il suo datore di lavoro.
Se risiede a distanza dal luogo del tribunale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.
E' ovvio, inoltre, che ha l'obbligo di dire la verità, altrimenti commetterebbe un reato e potrebbe subire un processo penale.
Pignoramento presso terzi
Egregio avvocato,
Circa 20 mesi fà mi è stato pignorato il quinto dell stipendio per delle fatture del gas non pagate importo che questo tra un mese ho terminato di pagare, lo stesso legale della controparte mi dice adesso che ci sono altre fatture non pagate su un'altra abitazione da me affittata e utenza a nome mio.
la domanda è questa:
1- Può collegarla al prelievo deciso dal giudice venti mesi fà, continuando a prelevare senza obbligo di ritornare dal giudice?
2. Adesso vivo in gran bretagna e sono iscritto all'Aire cosa avviene per le notifiche degli atti?
3. Come residente all'estero quanto tempo ho per fare opposizione?
la ringrazio sentitamente
1) No; 2) In estrema sintesi,
1) No;
2) In estrema sintesi, l'atto sarà consegnato secondo le norme dell'UK.
3) Prima deve vedere se e cosa le verrà notificato allora si potrà porre il problema dei tempi. In ogni caso, se le dovesse arrivare una citazione, semplicemente, in quanto residente all'estero, essa deve esserle notificata almeno 150 giorni prima dell'udienza in essa fissata e non 90. Se le dovesse arrivare un decreto ingiuntivo (cosa più probabile) esso dovrebbe esserle notificato entro 90 giorni dopo l'emissione e non 60. E l'opposizione andrebbe fatta entro un termine compreso tra 50 e 20 giorni, secondo quanto deciderà il giudice e troverà scritto nel decreto.
multa
Buongiorno ho ricevuto una busta verde con scritto richiedente "comune della maddalena" presumo una multa perchè non mi viene in mente altro, ma fin ora mai ho avuto notizie che mi fosse stata fatta una multa, devo ancora ritirare questa a.r. come deve comportarmi? posso fare opposizione? insieme ho anche ricevuto una busta che è intestata a mia madre richiedente "agenzia delle entrate" ma mia madre ha 85 anni è persona allettata incapace, non ha mai avuto nulla neanche la patente nemmeno una vettura intestata come posso ritirarla che mia madre non firma più per la delega? perchè se non la ritiro non so cosa vogliano da lei ma il problrma è che non credo che possa ritirarla cosa possono fargli. grazie
Come può facilmente intuire
Come può facilmente intuire c'è poco da consigliare fin tanto che saprà di preciso di cosa si tratta. Per quanto riguarda la missiva indirizzata a sua madre, se la stessa non riesce a firmare nè può accompagnarla personalmente per il ritiro, temo che non possa fare molto. Se questa è la situazione, comunque, le consiglio di avviare la procedura per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di sua madre.
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