Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Le opposizioni contro gli atti dell'Agente per la riscossione



Contro tutti gli atti dell'Agente per la riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, intimazioni di pagamento, iscrizioni di ipoteca ecc.) si può agire presso l'autorità giudiziaria, al fine di ottenerne l'annullamento.

Le modalità di tale azione dipendono dalla natura del credito. Ed infatti, come spiegato qui, il sistema della riscossione mediante ruolo è utilizzato per il recupero di somme di natura tanto tributaria (es. irpef, iva) quanto non tributaria (es. multe, contributi inps).

Nel caso in cui l'atto dell'agente sia finalizzato al recupero di crediti di natura non tributaria (multa, contributi inps), allora ci si dovrà rivolgere al giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace) e le azioni teoricamente proponibili sono di 2 tipi.

Vi è un'azione sempre esperibile in linea generale per tutti i debiti di natura non tributaria. Si tratta dell'azione di opposizione, disciplinata dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile. Tale azione, quando con essa si contesta il diritto stesso dell'Agente di procedere alla riscossione può essere proposta senza limiti di tempo e prende il nome di opposizione all'esecuzione. Un tipico esempio è quello della intervenuta prescrizione. Quando invece si contesta la legittimità o comunque la correttezza formale di un singolo atto, allora l'azione prende il nome di opposizione agli atti esecutivi e va esperita entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.

Per alcuni specifici crediti, poi, esistono delle azioni speciali che si affiancano alle opposizioni appena descritte.

Specificatamente, nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di un credito nascente da violazione del codice della strada, in aggiunta all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, si può esperire un'azione speciale, attraverso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, presso il Giudice di Pace competente per territorio. Con questa azione si possono far valere tutti i tipi di vizi e nullità che potrebbero colpire l'atto impugnato. Pertanto, per esempio, la prescrizione può essere fatta valere tanto attraverso questa azione, quanto attraverso l'azione di opposizione all'esecuzione.

E' prevista una particolare azione anche per i crediti relativi ai rapporti con INPS. Si tratta anche in questo caso di un ricorso, da presentarsi presso il Tribunale competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, entro il termine di 40 giorni. Questo tipo di opposizione, tuttavia, a differenza di quella relativa alle multe, è limitata alle sole questioni inerenti l'iscrizione a ruolo, cioè inerenti il merito della posizione, con esclusione delle questioni relative alla regolarità e legittimità degli atti successivi all'iscrizione a ruolo. Per tali questioni, quindi, rimane la sola azione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Così, per esempio, si può proporre ricorso al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 giorni, avverso un atto dell'Agente, basato su mancato pagamento di somme di pertinenza INPS quando si contesta nel merito la pretesa, ma se si contesta la sola regolarità di tale atto, come avverrebbe per esempio nel caso si contestasse la mancata notifica di una cartella di pagamento, allora si dovrà utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. (Cass. 11 maggio 2010 n. 11338).

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Nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di crediti di natura tributaria (es. iva, irpef, tarsu, bollo auto), il mezzo per contestare lo stesso è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Tale ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Per il caso di crediti di natura tributaria, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è espressamente escluso dalla legge, salve alcune eccezioni.

In particolare, l'art. 57 del d.p.d. 602/73, per i crediti di natura tributaria, dispone:

"Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile, relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo"

Quindi, per esempio, non si può esperire un'azione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia tributaria per far valere la prescrizione del credito. Tale prescrizione, infatti, doveva essere fatta valere con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni. L'unica azione di opposizione all'esecuzione che possa esperirsi in materia tributaria è quella concernente la pignorabilità dei beni.

Continuando con gli esempi, non può esperirsi un'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o la irregolarità formale della stessa. Tali vizi, infatti, dovevano essere fatti valere attraverso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

La ratio di tali limitazioni, come spiegato più volte dalla giurisprudenza, consiste nell'impedire che attraverso lo strumento della opposizione all'esecuzione si finisca per aggirare la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in materia, appunto, tributaria.

Tale assetto normativo è, comunque, controbilanciato dal legislatore con il successivo art. 59 del citato dpr, in base al quale "1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.".

Pertanto, se non si è proceduto ad impugnare l'atto entro il termine di 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, non si può più fare altro che versare la somma di denaro richiesta. Tuttavia, successivamente, si potrà convenire il giudizio l'Agente per la riscossione al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti.



Commenti

Può fare ricorso anche solo contro l'agente della riscossione, anche perchè la prescrizione si sarebbe maturata per un suo ritardo e non per quello della regione. Tuttavia, consideri che è del tutto possibile che la commissione tributaria provinciale ritenga non maturata la prescrizone.

Io ritengo che dopo l'avviso di accertamento si debbano considerare 3 anni, ma è ragionevole anche considerare il 31 dicembre del terzo anno questa volta successivo alla notifica dell'avviso (quindi nel suo caso 31 dicembre 2014).

E' una questione che appronfondirò con un articolo specifico quando troverò il tempo.

Provi certamente anche l'autotutela presso entrambi (l'agente potrebbe semplicemente lavarsene le mani).
Saluti.

Buonasera avocatto.Ql3
Volevo chiedervi rispeto alla mia situazione.sono stata condanatta nell 2009 con altre 2 persone in cui abbiamo pagato legalmente per questo.
Due anni fa mi e arrivata une lettera da equitalia in cui mi chiedeva di pagare una somma di 20.000 € a mio nome in cui ho pagato perche corrispondeva alle spese che dovevo allo stato.3 giorni fa mi e arrivata una lettera da equitalia in cui mi chiede di pagare le spese delle altre 2 persone condanatte.e lecito questo?e non dovevo essere avvisato prima per questo? Come mi devo comportare?

E' debitrice in solido con gli altri, pertanto, la somma può legittimamente essere chiesta solo a lei.
Sarà poi sua cura, dopo aver pagato, farsi rimborsare dagli altri.
Saluti.

Buonasera Avvocato,
ieri ho ritirato una intimazione da Equitalia per una piccola cifra, 22,45 euro.
Non è un grande problema ma il debito contestato è riferito ad una cartella del marzo 2012, da circa 400 euro, che io ho pagato per intero al centesimo ed entro i termini indicati.
Ora mi viene contestata una discrepanza di 10,55 euro più sanzioni ed altro con cui si arriva appunto ai 22,45 euro.
Ma da cosa deriva questa "presunta" discrepanza? Come posso contestare questo importo?
Oltre tutto, trattandosi di una discrepanza minima rispetto all'importo originario anche pagato per tempo, possono intimarmi il pagamento entro 5 giorni?
Grazie

Le procedure sono sempre quelle sia che si tratti di 30€ che si tratti di 3000€...

Comuunque chieda un estratto del ruolo per capire a che titolo le viene richiesta questa somma e perchè il suo precedente pagamento non ha estinto tutto il debito.
Solo così può sapere cosa è successo. Altrimenti possiamo fare solo supposizioni che non ci portano da nessuna parte.

Buonasera,
il 09 gennaio 2015 mi è stato notificato un pignoramento presso terzi da parte di Equitalia.
Le cartelle cu fa riferimento sono plurime, le quali hanno ad oggetto crediti INPS, IVA, violazioni codice strada per un totale di 1.500.000 €. Il 90 % dei crediti è prescritto. Come posso tutelarmi? Mi sembra di aver capito che non posso fare opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario... ma neanche dinanzi alla commissione tributaria... (infatti il credito IVA è quello di gran lunga più consistente).
Potete darmi un consiglio?
Grazie.

Le consiglio, vista anche la somma, di rivolgersi ad un avvocato dal vivo.
Saluti.

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