Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica (o notificazione) degli atti



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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.

Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.

Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.

La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.

Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.

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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.

La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.

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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".

Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).

Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.

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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.

In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.

L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.

Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.

Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.

Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.

Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.

Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.

In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.

Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.

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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.

In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).

Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.

L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.


Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).

Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).

Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.

Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.

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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.

Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.

Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.

Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.


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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”

Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”

L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”

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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.

Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..

Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.

Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.

Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.

Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.

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Commenti

Non credo sia indispensabile produrre i bilanci. In aggiunta alla attestazione scritta, può chiamare lo stesso amministratore a testimoniare. In questo modo, il GdP potrà valutarne al meglio l'attendibilità e chiedergli direttamente tutti i chiarimenti del caso.

Egregio avvocato, potrebbe risolvermi un dubbio?
Per quanto riguarda la notifica delle multe mediante deposito presso la Casa Comunale, come si calcolano i 90 giorni previsti x la validità della notifica?
Il vigile che lavora presso la Casa Comunale del mio Comune e che mi ha consegnato il verbale dice che vale per il calcolo la data del deposito.
Credo invece che sia sbagliato, perchè il contribuente o trasgressore non può essere a conoscenza del verbale fino a quando non riceve almeno un avviso di raccomandata, o mi sbaglio?
Ringrazio molto per la vostra attenzione.

Cordiali saluti

Sabrina

Si deve considerare la data in cui il Comune ha spedito l'atto (o lo ha consegnato al messo per la notifica) e non quella di ricezione. Tuttavia, esiste una singola sentenza del Giudice di Pace di Palermo che sostiene il contrario e che abbiamo commentato qui.

Egregio Avvocato,
dovendo procedere al recupero crediti verso una SRL, ho inviato una raccomandata AR alla sede della SRL, ritornata al mittente per trasferimento del destinatario.
Faccio una visura camerale, e trovo che la SRL di cui sopra ha cambiato denominazione e sede legale, mantenendo però la stessa partita IVA.
Invio una nuova raccomandata AR all'indirizzo della nuova SRL, ed anche al socio unico della vecchia SRL (che è, a sua volta, un'altra SRL tuttora attiva). Entrambe respinte.
Posso ricorrere, ed in che modo, alla notifica tramite ufficiale giudiziario?

Se vuole può avvalersi dell'Ufficiale giudiziario per notificare un atto stragiudiziale qual è una lettera di messa in mora. Tuttavia, lo sconsiglio vivamente, perchè è un tipo di notifica che costa molto e, nel suo caso, è del tutto inutile.

Infatti, può procedere al recupero coattivo del credito (attraverso decreto ingiuntivo, se ne ricorrono i presupposti) a prescindere dall'accettazione o meno della lettera di messa in mora, anzi spesso la lettera di messa in mora non è nemmeno tecnicamente necessaria (anche se per prassi si invia sempre) prima di procedere al recupero giudiziale di un credito.

Egregio Dott. Mongiovi' vorrei porle questo mio dubbio:
Oggi ho ricevuto una raccomandata a.r. a mezzo Poste
Italiane inviata al mio papa'dall'amministratore del con-
dominio nella quale anche se non e' stata ancora aperta,
chiede il rimborso, nel caso adira' per vie legali di una
somma che non le sto' a definire.
Tale raccomandata e' stata ricevuta e firmata da me' figlio
e non l'ho ancora aperta e letta in quanto sono gia' a cono-
scenza del contenuto.
Alla consegna lo stesso addetto alle poste sapeva gia' di
cosa si trattasse in quanto la raccomandata e' in fogli
spillati solo ai lembi ma aperti e quindi leggibili da parte
di chiunque solo sollevando il centro dei fogli stessi. Non
vorrei sbagliare, ma per la Legge sulla Privice non doveva
arrivare in busta chiusa??? Il contenuto non dovrebbero
leggerlo solo gli interessati??.
Distinti saluti.

Inviare la raccomandata in plico senza busta è un modo molto comune (e direi anche più che corretto) per precostituirsi una prova inattaccabile circa il ricevimento. Infatti, quando si invia una raccomandata con busta, non si ha alcun mezzo per provare eventualmente in giudizo che all'interno di quella busta ci fosse l'atto spedito e non, per esempio, un volantino pubblicitario.

Detto questo, l'eventuale violazione delle norme sulle privacy può esporre il colpevole (l'onore di dimostrare chi abbia aperto i lembi e letto il contenuto grava su di lei) ad un risarcimento del danno, ma non ha alcuna influenza sulla validità della ricezione della raccomandata.

gent.mo Avv.Mongiovì,
tramite il servizio postale, ho ricevuto il 22 maggio 2012 una cartella esattoriale da Equitalia concernente una multa del c.d.s. del 2009, nella quale mi si richiede un maggiore importo, poichè a loro dire il pagamento è stato fatto in ritardo. In realtà il ritardo è dovuto alla momentanea assenza dalla mia residenza, dal 5/7/09 fino al 24/09/09 e quindi ho potuto ritirare in posta la racc.ta il 25/09/09. Premetto che nessun'altra persona non poteva ritirare la racc.ta perché dove vivo, non ho né portiere né vicini di casa poichè l'abitazione è isolata dal centro abitato. Ho pagato la multa il 24/11/09 entro 60 gg. dall'effettiva mia conoscenza (25/09/09) e in data 16/11/09 ho inviato per racc.ta a.r. i dati richiestomi ai sensi dell'art.126 bis Dlgs.282/92. L'avviso per il ritiro, inoltratomi tramite posta il 7/07/09 e trovato nella mia buchetta il 24/09/2009, nel frontespizio della busta è scritto a mano questa sigla “CAD” e una serie di 11 numeri-2 e nel retro busta 23 L 18/07/2009.
Pensavo di avere fatto il mio dovere, invece in data 2/2/2010 ho trovato nella buchetta la cartolina gialla con indicazione di avviso giacenza datato 18/12/2009 e una busta verde contenente un foglio verde Atti Giudiziari in cui sono barrate delle caselle, il nome del soggeto richiedente (Pol.Mun.Milano), avv.di giacenza immesso in cassetta, dichiarazione che per assenza non è stato possibile effettuare il recapito, una dicitura nella quale si comunica che la notificazione si ha comunque eseguita, ecc.,ecc. e la data 18/12/2009 che purtroppo essendo assente anche in quel periodo fino al 2/2/2010, non mi è stato possibile ritirare e nessun altro poteva farlo. Tra virgolette, faccio presente che è stato un caso eccezionale essere stato assente dalla mia residenza per quei due periodi ed ho sempre pagato le multe. Quindi il 3/2/2010 ho provveduto al ritiro della raccomandata, nella quale mi era accertato altro verbale inerente al primo e mi veniva contestato l'art.126 bis/2 con un'infrazione di € 263. Perciò il 3/3/2010 mi sono recato presso gli uffici per contestare la notifica fattami in mia assenza e dalla visualizzazione dettagli, la data di avviso di ricevimento risulta il 17/07/2009 e non il 25/9/2009 , nella descrizione “compiuta giacenza” non c’è scritto nulla e nell’esito di notifica è scritto “non ritirato”. La mia contestazione in quella sede non è servita a nulla e mi fu detto qualora ritenessi ingiusto il verbale di fare ricorso.
Non ritenendomi trasgressore perché avevo pagato la multa, inviato tutti i dati richiestomi, entro le date di scadenza e dal momento in cui ho ritirato la raccomandata, dato che non è stato possibile per le cause già descritte, ho presentato ricorso al Prefetto di Milano in data 18/03/2010 specificando i motivi sopra scritti e a tutt’oggi non ho ancora ricevuto nessuna convocazione né risposta.
Riguardando il tutto, ho constatato che manca la comunicazione degli atti giudiziari che avrei dovuto trovare in buchetta insieme alla cartolina gialla di avviso di giacenza lasciatomi il 7/07/2009. Invece nel secondo verbale c’è il così detto CAD che giustifica la mia assenza.
Alla luce di quanto descritto sopra, chiedo gentilmente se le notifiche sono state eseguite regolarmente e secondo le normative previste, se c’è il presupposto per oppormi alla cartella esattoriale che tra l’altro ho l’impressione che questa notificazione non sia stata regolarmente notificata in quanto non è indicata la compiuta giacenza, avendo ritirato la raccomandata 2 giorni dopo l’avviso al ritiro, non c’è un CAD, inoltre ho notato sul fronte busta che in caso di mancato recapito restituire a: SIN c/o CMP NAPOLI via G.Ferraris 66 – Napoli. Mi chiedo cosa ha a che fare Equitalia di Milano con SIN di Napoli e poi ancora, all’interno della busta in allegato alle varie pagine della cartella, un foglio dove c’è scritto di colore azzurro “notifica” ove indica che: oggi (senza indicare la data) io sottoscritto... (non c’è nessun nome), ho notificato la presente cartella di pagamento in….(non c’è nessun luogo scritto) ecc. ecc. Che senso ha se non viene compilata dal notificatore in tutte le sue parti questa notifica? E che senso ha averla allegata alla cartella esattoriale? Ora ho controllato anche le buste di raccomandate A.R. le quali contenevano i verbali di accertamento e anche qui è scritto che in caso di restituzione dell’atto al mittente, inviare a : Centro Servizi SIN Piazza Vesuvio, 6 Milano e pure nel verbale di accertamento. Mi chiedo : fino a che punto sono valide queste notificazioni eseguite dal questo Centro Servizi che fanno parte di Poste Italiane?
Siccome entro il 21 giugno è l'ultimo termine per presentare eventuale ricorso e non desidero aspettare molto, chiedo gentilmente se può darmi una risposta in merito di quanto sopra. La ringrazio.

Le notifiche sembrerebbero regolari ed il motivo per il quale la multa risulta notificata il 17/6 è spiegato nel testo dell'articolo: "La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010."

Nessuna rilevanza ha il fatto che lei fosse lontano da casa in quei periodi.

Tuttavia, c'è una possibilità di vittoria, anche abbastanza concreta per lei.

Infatti, a norma dell'art. 204 c.d.s. il Prefetto deve prendere una decisione entro un termine ben definito, altrimenti il ricorso si intende automaticamente accolto.

Questo termine dipende da vari fattori, comunque il massimo possibile è 210 giorni dalla presentazione del ricorso.

Se lei ha presentato il ricorso in data 18/03/10 questo termine è ampiamente spirato ed il ricorso deve intendersi automaticamente accolto ed annullata la sanzione con la quale le è stato chiesto il plus.

Controlli, però, che effettivamente il Prefetto non abbia emesso alcuna decisione (presso gli uffici della Prefettura). Come è avvenuto per il verbale, infatti, potrebbe avere ricevuto una regolare notifica senza saperlo.

Se avrà conferma di quanto sopra, potrà agire in opposizione all'esecuzione contro la cartella, senza limiti di tempo, come spiegato qui, sostenendo l'assenza del diritto di Equitalia a riscuotere le somme, per essere stata la sanzione annullata dal silenzio-assenso del Prefetto.

Gentile Avvocato,
il 28 maggio mia madre ha ritirato dalle mani del messo alla mia residenza alcune cartelle esattoriali di equitalia,
e successivamente mi è stata inviata la raccamandata, sempre da equitalia che è stata ritirata e firmata al postino da persona terza e sconosciuta che non appertiene ne al nucleo familiare nè al mio condominio.
Posso fare ricorso ed impugnare le cartelle per mancato avviso?
in che modo e che termini?

Premetto che c'è una cartella che non è mia, risulta intestata ad una scuola, con questa come devo comportarmi?

Cordialmente
Pierfrancesco

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

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