Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________

RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)

CONTRO

EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti

MOTIVI

Prescrizione del credito azionato

Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.

Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.

***

Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.

Istanza di sospensione.

Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.

***

Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE

1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.

Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.

Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00

Data Firma

(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.



Commenti

Si possono far valere con il reclamo/ricorso tutte le nullità di carattere formale che colpiscono l'atto impugnato. L'opposizione all'esecuzione al giudice ordinario non è percorribile nel suo caso, trattandosi di crediti di natura tributaria.

Quindi: reclamo/ricorso e, se vuole, può inserire anche censure su vizi formali.

Tuttavia, mi corre l'obbligo di informarla che un ricorso fondato sui vizi da lei accennati ha ben poche possibilità di successo. La firma della cartella, infatti, non è necessaria (contrariamente a quanto si legge su alcuni siti, sul punto legga qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/sottoscrizione_cartella_di_pagamento.... ) ed il fatto che l'atto sia stato consegnato al portiere di per sè non implica alcuna irregolarità della notifica (semmai la nullità può derivare dal mancato successivo invio della raccomandata semplice) e comunque la presentazione del ricorso sanerebbe ogni vizio a norma dell'art. 156 cpc ultimo comma.

salve,

volevo un'informazione alquanto urgente perchè domani mi scade un  ricorso contro una cartella.

si tratta in pratica di una cartella con cui si chiede il pagamento di una somma per bollo auto del 2007.

orbene il suddetto credito sarebbe prescritto per cui ho preparato un ricorso per prescrizione e decadenza ex art. 25 DPR 602/73  come modificato. ora mi chiedo contro chi devo proporre il ricorso all'agenzia Entrate o all'ente riscossione ed ancora devo proporre l'istanza di reclamo? 

grazie in anticipo.

maria 

L'art. 25 dpr 602/73 non c'entra nulla con la prescrizione (disciplina delle ipotesi di decadenza).
Il tempo per la prescrizione dipende dalla regione. L'agenzia delle entrate per il bollo opera solo nelle regioni a statuto speciale.

Si deve proporre il reclamo se si lamentano vizi riconducibili all'operato dell'ente creditore (es. mancata notifica dell'avviso di accertamento). Direttamente ricorso nel caso si lamentino vizi riconducibili all'operato dell'agente per la riscossione (mancata notifica delle cartella e degli atti successivi o prescrizione che sia maturata unicamente per causa dell'agente). Se si lamentano entrambi i vizi meglio fare reclamo per entrambi.

Egr.Avvocato

mi appresto a inviare un ricorso presso la commissione provinciale di Napoli avverso una cartella Equitalia Spa per il pagamento del bollo auto anno 2008 per 5 diversi veicoli.

Premesso che sono un rivenditore autorizzato alla vendita delle auto, e di aver comunicato alla agenzia delle entrate il carico dell'auto e la esenzione del bollo ai sensi del d.l. 30/12/82 convenrtito il Legge 28/02/83 n. 52, non capisco se devo prima inoltrare il reclamo o posso fare direttamente il ricorso?

In caso di reclamo questo deve essere inviato alla Agenzia delle Entrate o alla ragione Campania e a quali indirizzi.

Non vorrei che per un errore di procedura non poter discutere i miei diritti. La ringrazio per il tempo accordatomi. 

Se la riscossione non è basata su atti dell'agenzia delle entrate, non è necessario il reclamo. In alcune regioni a statuto speciale è l'agenzia delle entrate a gestire la riscossione del bollo auto, per questo motivo in queste pagine trova alcuni nostri interventi sulla necessità del reclamo.

Buonasera, devo fare un Reclamo per un accertamneto relativo a un bollo auto del 2010 che però ho regolarmente pagato.

Il mio dubbio è se l'intestazione deve essere "Direzione Agenzia Entrate" oppure "Commissione Tributaria"; se devo intitolarlo "Ricorso" o "Reclamo" e se la fotocopia della ricevuta di pagamento la devo cucire insieme alla copia da notificare. Grazie mille in anticipo!

Non ha importanza come lo intitola (può lasciare ricorso/reclamo). L'istanza per il reclamo deve essere intestata all'agenzia delle entrate. Alla CTP è intestato il ricorso che precede l'istanza. Ovviamente la ricevuta del pagamento deve allegarla.

Egr. Avv

una mi assistita ha ricevuto in marzo c.a. da equitalia, un sollecito di pagamento per una tassa automobilistica anno 2004 relativo ad una cartella esattoriale notificata, come risulta da sollecito, il 01/06/2010. La mia cliente sostiene di non aver mai ricevuto alcuna cartela esattoriale e in ogni caso si può proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale per mancata notifica dell'avviso di accertamento ed intervenuta prescrizione? La ringrazio per l'attenzione riservatami

Può proporre ricorso.

 buona sera avvocato,

ovviammente prima di postare un commento ho letto gli altri e

vorrei delle conferme.

Oggi è arrivata una cartella equitalia di 1300€ relativi a bolli dal

2002 al 2005, notificati a settembre 2008.

ho cercato nelle leggi regionali delle Marche eventuali deroghe

ecc.. e ci sono solo una delibera e un decreto di cui però

non fa cenno ad alcuna deroga (http://www.tributi.marche.it/temp_au.asp?az=11&id=6)

quindi tecnicamente potrei avvalermi di un eventuale ricorso?

non essendo una regone a statuto speciale mando i documenti

a equitalia, giudice di pace o regione?

 

cordialmente, federico

 

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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