Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La separazione personale dei coniugi





Indice

Cosa è la separazione personale dei coniugi?

La separazione di fatto

Gli effetti della separazione dei coniugi

La separazione consensuale

La separazione giudiziale

La trasformazione della separazione

Gli effetti patrimoniali della separazione

L'abitazione familiare

L'assegno di mantenimento

L'affidamento dei figli

La modificazione delle condizioni della separazione

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Il legislatore ha previsto la separazione per tutti quei casi in cui all’interno del matrimonio si verificano alcuni accadimenti che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio alla prole” - art.151, c.1, c.c. (incompatibilità caratteriale insuperabile, fatti esterni ed imprevedibili al momento della celebrazione del matrimonio, etc….).

La separazione personale dei coniugi è un istituto che ha l'effetto di sospendere molti degli obblighi personali e patrimoniali inerenti ai rapporti tra i coniugi, senza tuttavia sciogliere definitivamente il matrimonio (ciò avviene solo con il divorzio). Essa ha carattere tendenzialmente temporaneo. Ciò significa che pone i coniugi in una situazione transitoria destinata ad evolversi o nel divorzio o nella riconciliazione. Tuttavia, la situazione di separazione personale può anche potrarsi indefinitamente, se nessuno dei due coniugi decide di procedere al divorzio nè la coppia si riconcilia.
La separazione personale legale dei coniugi è dichiarata da un giudice.


Quando la coppia si separa senza, tuttavia, rivolgersi al giudice, allora si ha la "separazione di fatto". Questo tipo di separazione non produce l'effetto di sospendere gli obblighi matrimoniali. In effetti, nel caso di separazione di fatto, per la legge è come se non ci fosse mai stata alcuna separazione (tranne rare eccezioni in tema di adozione e successione nel contratto di locazione). Le conseguenze possono essere dannose per i coniugi. Per esempio, non essendo sospesi, con la separazione di fatto, gli obblighi matrimoniali, l’allontanamento di uno dei coniugi dall’abitazione familiare, e dunque la violazione dell’obbligo di coabitazione, o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali, in violazione del dovere di fedeltà, potrebbero essere motivo di addebito della separazione nelle ipotesi in cui solo uno dei coniugi volendo ottenere la separazione, si rivolga a tal fine al Giudice.
Inoltre il termine di tre anni per potere chiedere il divorzio comincia a decorre solo ed esclusivamente dal momento della separazione legale e non da quella di fatto.

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La separazione personale dei coniugi non pone fine al matrimonio e non fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti del matrimonio. In particolare:


1) Si scioglie la comunione legale dei beni;
2) Cessa l’obbligo di fedeltà;
3) Cessa l’obbligo di coabitazione.

Sono invece fatti salvi altri effetti del matrimonio. In particolare:

1) Dovere di contribuire nell’interesse della famiglia;
2) Dovere di mantenere il coniuge più debole;
3) Dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.

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Si ha separazione consensuale quando marito e moglie decidono di separarsi di comune accordo e regolamentano tutte le “questioni matrimoniali” (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita dei figli, mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, al quale segue un'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, nella quale i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione ed a seguito della quale il Presidente del tribunale potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.
Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il Tribunale omologa con decreto le condizioni stabilite consensualmente dai coniugi, determinando così la separazione.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere in seguito modificate o revocate nell’ipotesi in cui sopravvengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

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Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi sul fatto di chiedere la separazione o su tutte o alcune delle condizioni della separazione. Questo tipo di separazione può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.
In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, che consegue all’accertamento da parte del Tribunale che la cessazione del rapporto matrimoniale sia dovuto della violazione da parte di uno dei coniugi degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc…). Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.
La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale ed a seguito della quale il Presidente del Tribunale potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva, già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.

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Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.
Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

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La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, determina anzitutto lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale dei beni.
In caso di separazione consensuale, sono gli stessi coniugi a regolamentare i loro rapporti patrimoniali con un accordo che verrà poi omologato dall'autorità giudiziaria. Il contenuto dell'accordo potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.

In caso di separazione giudiziale, nella quale non si ha un accordo sulle questioni patrimoniali, si ha solo lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di proprietà comune o esclusiva dei coniugi.

Questo significa che tutti gli acquisti effettuati dopo la separazione non saranno più coperti dal regime di comunione, mentre i beni acquistati prima della separazione, restano in comunione (con varie eccezioni). I coniugi, quindi, dopo la separazione potranno trovare un accordo su come dividersi i beni che sono rimasti comuni. Se non trovano questo accordo dovranno fare una ulteriore causa, alla fine della quale sarà il giudice a dividere i beni, secondo legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti indispensabili all’interesse della prole (ad es. l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli, anche se non proprietario, o l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge economicamente più debole).
A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge.

Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.

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A seguito di separazione, l'abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, se ve ne sono, e comunque sempre nell’interesse prioritario della prole, anche rispetto agli interessi personali dei coniugi.
Dell'assegnazione della casa familiare il Giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui il coniuge assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l'assegnazione della casa coniugale può essere trascritto ai sensi dell'art. 2643 c.c. al fine di renderlo opponibile a terzi (ad es. nel caso in cui il genitore non assegnatario venda a terzi l'abitazione di sua proprietà esclusiva, Corte Cost. sent. n. 54/1989).
Nel caso in cui l'abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario.
Qualora non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. In questo caso, se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.

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Al momento della separazione, il Giudice può stabilire che uno dei due coniugi corrisponda un assegno di mantenimento all'altro, ma solo ed esclusivametne se a quest'ultimo non è addebitabile per colpa la separazione e sempre che vi siano i requisiti reddituali (art. 156, 1°co. c.c.). L'assegno serve a garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato abbia la possibilità economica di versarlo.

Il mantenimento è, di regola, corrisposto mensilmente ed il coniuge che ha diritto a riceverlo può rinunciarvi.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento, il beneficiario potrà richiedere che venga ordinato a terzi debitori dell'altro coniuge (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta.

Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato e revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.

Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento, ma avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) quando versi in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, 3° co. c.c.).

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In caso di separazione personale dei coniugi, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti con i parenti di entrambi.

Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi (nella separazione consensuale, generalmente, sull'affidamento dei figli i coniugi sono in accordo), il Giudice deve valutare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilire a quale genitore affidare i figli (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.

Il Giudice determina inoltre quando e come i figli devono stare presso ciascun genitore, ed il loro mantenimento, cura, istruzione ed educazione.
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni.
Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.
L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Il Giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.

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La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta qualora si verifichino nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino, dal momento che i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili, sia relativamente all'assegno di mantenimento, che alla prole ed alla casa familiare.

La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, e dunque un incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio, e può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.

La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.
Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.

Qualora il coniuge affidatario si trasferisca all'estero con la prole, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altro coniuge, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite (oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale).

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Commenti

Salve, scrivo per avere un chiarimento in merito alla separazione consensuale di mio fratello.
Nell'istanza di separazione ha rinunciato a tutti i beni mobili presenti nella casa (che è di proprietà del padre di lei) sia dei soldi delle buste ricevute come regalo di matrimonio.
I mobili sono stati acquistati metà per ciascuno dai rispettivi genitori.
Le chiedo, e mi chiedo, possono i miei genitori pretendere se non la metà almeno una parte del valore di quei mobili? Considerando che hanno fatto sacrifici per sposarlo.
So che la risposta sarà negativa ma vorrei un parere.
Grazie.
In attesa cordiali saluti.

Quelle che i genitori degli sposi hanno posto in essere sono delle donazioni obnuziali.

Cioè delle donazioni eseguite in vista di un matrimonio.

Tali donazioni perdono efficacia nel caso in cui il matrimonio sia dichiarato nullo o comunque non sia più celebrato, ma NON perdono efficacia in caso di separazione personale o divorzio.

Pertanto, trattandosi nel suo caso di separazione personale, i beni sono rimasti di proprietà di suo fratello e di sua cognata che ne possono fare ciò che vogliono, anche, come ha fatto suo fratello, cederli.

Saluti.

Salve, le scrivo per avere un suo riscontro su un paio di questioni.sono un lavoratore dipendente e il mio stipendio viene versato mensilmente su un conto a me intestato in maniera esclusiva.considerando che sono in regime di comunione legale con mia moglie,in caso di separazione l'importo presente su quel conto come andrebbe gestito?oltre ad essere impiegato come dipendente in un'azienda(quello di dipendente è il mio lavoro principale)sono anche un imprenditore agricolo(l'azienda agricola l'ho aperta da circa 5 anni e comunque durante il matrimonio):il terreno su cui esercito tale attività l'ho preso in affitto da mio padre con regolare contratto e tutti i vari contributi spettanti come azienda e gli introiti ricavati dalla vendita dei frutti del terreno sono depositati in un apposito conto intestato personalmente a me come azienda agricola.vorrei precisare che tale azienda è di mia esclusiva gestione ed amministrazione e che tutte le attrezzature che uso(vedi trattori etc)sono stati da me personalmente acquistati tramite i soldi ricavati dalla stessa attività e depositati sul conto ad essa dedicato.in caso di separazione da mia moglie questa mia azienda,tutte le attrezzature da me acquistate ed i soldi presenti sul conto dedicato ad uso esclusivo della società,come verrebbero gestiti?entrerebbero nella comunione?

dopo un matrimonio in comunione dei beni, i due coniugi si separano giudizialmente e decidono di mantenere le rispettive proprieta' a meta'. Se dopo otto anni dalla sentenza di separazione uno dei coniugi fallisce viene aggredito anche la parte che era in comunione dei beni con l'altro coniuge? Grazie

Può essere venduta la quota indivisa di proprietà del fallito, oppure, se materialmente possibile, il fallimento può chiedere la divisione del bene.

Salve,
Le scrivo in merito a un chiarimento sull'abitazione. Se la casa coniugale è di proprietà dei genitori del coniuge NON affidatario (e risulta essere un piccolo appartamento indipendente all'interno della casa degli stessi) e il coniuge affidatario con prole lascia per andare a convivere con un'altro compagno, può rivendicare l'uso dell'abitazione dopo tre anni, se la convivenza cessa??? E' normale spostare un minore da una parte all'altra? E se una decide di avere più convivenze che si fa col minore lo si sposta come un pacco solo perché è la casa coniugale??? Lascia la scuola, gli amici?
Mi risolva questo dilemma per favore...

Grazie Paola

L'assegnazione della casa coniugale viene meno se l'affidatario inizia una convivenza more uxorio. Tuttavia, la cessazione dell'assegnazione non è automatica, ma deve essere decisa dal giudice caso per caso, tenendo sempre in considerazione l'interesse dei figli (giusta sentenza della Corte Costituziona del 2008).

Pertanto, fin tanto che il giudice non disponga la cessazione dell'assegnazione, il diritto dell'affidatario resta intatto.

In conclusione: dovete rivolgervi al giudice, che deciderà secondo l'interesse dei figli.

E questo vale anche per il caso in cui l'affidatario inizi più convivenze. Infatti, se ritenete che l'affidatario mantenga una condotta di vita non idonea, sarà il giudice a disporre eventualmente delle nuove condizioni in ordine all'affidamento dei figli.

Buongiorno Avvocato,
Le scrivo per chiederLe un commento se possibile. Se la moglie, assegnataria della casa coniugale, dopo la separazione consensuale dal marito, di fatto non ha mai abitato, con il figlioletto di 4 anni, presso l'abitazione familiare (di proprietà esclusiva del marito), come può il marito dimostrare che questa ha cessato di vivere lì e risulta trasferita con il bambino altrove?
Come dimostrare ai giudici questa situazione? Quali sono le possibilità del marito di rientrare in possesso dell'abitazione? Anticipatamente La ringrazio.

Può ricorrere alla prova per testi.

Salve, volevo chiedere informazioni sulla separazione , mio fratello e sposato dal 2006 ma subito dopo il matrimonio la relazione e crollata perche con la moglie erano incompatibili dunque dopo4 anni ha avuto una relazione con una ragazza che gli ha dato al mondo una bimba ora sta chiedendo la separazione dalla moglie ma lei gliela nega ma solo per dispetto a cosa va in contr0????tra l'altro a avuto anche la perdita di lavoro.... Aspetto urgenti risposte grazie

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