La separazione personale dei coniugi
Cosa è la separazione personale dei coniugi? Gli effetti della separazione dei coniugi La trasformazione della separazione Gli effetti patrimoniali della separazione |
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La separazione personale dei coniugi è un istituto che ha l'effetto di sospendere molti degli obblighi personali e patrimoniali inerenti ai rapporti tra i coniugi, senza tuttavia sciogliere definitivamente il matrimonio (ciò avviene solo con il divorzio). Essa ha carattere tendenzialmente temporaneo. Ciò significa che pone i coniugi in una situazione transitoria destinata ad evolversi o nel divorzio o nella riconciliazione. Tuttavia, la situazione di separazione personale può anche potrarsi indefinitamente, se nessuno dei due coniugi decide di procedere al divorzio nè la coppia si riconcilia.
La separazione personale legale dei coniugi è dichiarata da un giudice.
Quando la coppia si separa senza, tuttavia, rivolgersi al giudice, allora si ha la "separazione di fatto". Questo tipo di separazione non produce l'effetto di sospendere gli obblighi matrimoniali. In effetti, nel caso di separazione di fatto, per la legge è come se non ci fosse mai stata alcuna separazione (tranne rare eccezioni in tema di adozione e successione nel contratto di locazione). Le conseguenze possono essere dannose per i coniugi. Per esempio, non essendo sospesi, con la separazione di fatto, gli obblighi matrimoniali, l’allontanamento di uno dei coniugi dall’abitazione familiare, e dunque la violazione dell’obbligo di coabitazione, o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali, in violazione del dovere di fedeltà, potrebbero essere motivo di addebito della separazione nelle ipotesi in cui solo uno dei coniugi volendo ottenere la separazione, si rivolga a tal fine al Giudice.
Inoltre il termine di tre anni per potere chiedere il divorzio comincia a decorre solo ed esclusivamente dal momento della separazione legale e non da quella di fatto.
La separazione personale dei coniugi non pone fine al matrimonio e non fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti del matrimonio. In particolare:
1) Si scioglie la comunione legale dei beni;
2) Cessa l’obbligo di fedeltà;
3) Cessa l’obbligo di coabitazione.
Sono invece fatti salvi altri effetti del matrimonio. In particolare:
2) Dovere di mantenere il coniuge più debole;
3) Dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.
Si ha separazione consensuale quando marito e moglie decidono di separarsi di comune accordo e regolamentano tutte le “questioni matrimoniali” (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita dei figli, mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, al quale segue un'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, nella quale i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione ed a seguito della quale il Presidente del tribunale potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.
Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il Tribunale omologa con decreto le condizioni stabilite consensualmente dai coniugi, determinando così la separazione.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere in seguito modificate o revocate nell’ipotesi in cui sopravvengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi sul fatto di chiedere la separazione o su tutte o alcune delle condizioni della separazione. Questo tipo di separazione può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.
In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, che consegue all’accertamento da parte del Tribunale che la cessazione del rapporto matrimoniale sia dovuto della violazione da parte di uno dei coniugi degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc…). Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.
La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale ed a seguito della quale il Presidente del Tribunale potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva, già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.
Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.
Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, determina anzitutto lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale dei beni.
In caso di separazione consensuale, sono gli stessi coniugi a regolamentare i loro rapporti patrimoniali con un accordo che verrà poi omologato dall'autorità giudiziaria. Il contenuto dell'accordo potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
In caso di separazione giudiziale, nella quale non si ha un accordo sulle questioni patrimoniali, si ha solo lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di proprietà comune o esclusiva dei coniugi.
Questo significa che tutti gli acquisti effettuati dopo la separazione non saranno più coperti dal regime di comunione, mentre i beni acquistati prima della separazione, restano in comunione (con varie eccezioni). I coniugi, quindi, dopo la separazione potranno trovare un accordo su come dividersi i beni che sono rimasti comuni. Se non trovano questo accordo dovranno fare una ulteriore causa, alla fine della quale sarà il giudice a dividere i beni, secondo legge.
Sono fatti salvi i provvedimenti indispensabili all’interesse della prole (ad es. l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli, anche se non proprietario, o l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge economicamente più debole).
A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge.
Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.
A seguito di separazione, l'abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, se ve ne sono, e comunque sempre nell’interesse prioritario della prole, anche rispetto agli interessi personali dei coniugi.
Dell'assegnazione della casa familiare il Giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui il coniuge assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l'assegnazione della casa coniugale può essere trascritto ai sensi dell'art. 2643 c.c. al fine di renderlo opponibile a terzi (ad es. nel caso in cui il genitore non assegnatario venda a terzi l'abitazione di sua proprietà esclusiva, Corte Cost. sent. n. 54/1989).
Nel caso in cui l'abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario.
Qualora non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. In questo caso, se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.
Al momento della separazione, il Giudice può stabilire che uno dei due coniugi corrisponda un assegno di mantenimento all'altro, ma solo ed esclusivametne se a quest'ultimo non è addebitabile per colpa la separazione e sempre che vi siano i requisiti reddituali (art. 156, 1°co. c.c.). L'assegno serve a garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato abbia la possibilità economica di versarlo.
Il mantenimento è, di regola, corrisposto mensilmente ed il coniuge che ha diritto a riceverlo può rinunciarvi.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento, il beneficiario potrà richiedere che venga ordinato a terzi debitori dell'altro coniuge (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta.
Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato e revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento, ma avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) quando versi in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, 3° co. c.c.).
In caso di separazione personale dei coniugi, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti con i parenti di entrambi.
Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi (nella separazione consensuale, generalmente, sull'affidamento dei figli i coniugi sono in accordo), il Giudice deve valutare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilire a quale genitore affidare i figli (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.
Il Giudice determina inoltre quando e come i figli devono stare presso ciascun genitore, ed il loro mantenimento, cura, istruzione ed educazione.
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni.
Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.
Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.
L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta qualora si verifichino nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino, dal momento che i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili, sia relativamente all'assegno di mantenimento, che alla prole ed alla casa familiare.
La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, e dunque un incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio, e può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.
La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.
Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.
Qualora il coniuge affidatario si trasferisca all'estero con la prole, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altro coniuge, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite (oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale).
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Commenti
separazione
sono sposata da quasi 25 anni, dopo anni di rinunce e umiliazioni ho deciso di chiedere la separazione. mio marito ha svuotato il ns. c.c. comune portando tutti i soldi, compresi anche quelli avuti in eredita' dai miei genitori,su un suo conto corrente personale. non mi passa neanche i soldi per il mio sostentamento (utilizzo dei soldi ereditati ke ho da parte). non abbiamo figli, io sono casalinga oramai da 5 anni prima ho sia lavorato come impiegata e casalinga. abbiamo la casa di abitazione principale in comunione dei beni.posseggo 1/4 di porzione di un appartamentino eredita' in comune con i miei fratelli dato in affitto. come sono tutelata in questa situazione?
Consulto relativo ad acquisto dopo separazione
Gentile avvocato,
Sono separata legalmente da 5 anni con separazione di tipo consensuale e affido condiviso del figlio. Ho la possibilita' di acquistare una casa piu' grande ma temo che il mio ex-marito possa rivendicare in qualche modo dei diritti sul mio acquisto. Puo' darmi informazioni e delucidazioni in merito?
Grazie per la sua disponibilità'
Il regime della comunione dei
Il regime della comunione dei beni si scioglie con la separazione, quindi suo marito non può rivendicare nulla sui beni acquistati da lei dopo quest'ultima.
acquisto casa dopo separazione
Mio figlio separato da un anno con omologa vorrebbe comperare casa con la nuova compagna come fare per proteggersi dalla ex quando avra la possibilita di divorziare grazie
Non c'è nulla da cui
Non c'è nulla da cui proteggersi, in quanto il regime della comunione legale si scioglie con la separazione.
pensione di reversibilità
Buon giorno, vorrei sapere se, una coppia sposata e in regime di comunione dei beni, è possibile il passaggio al regime di separazione dei beni tramite notaio. Il marito titolare di pensione di vecchiaia, in caso di morte, successivamente al passaggio all'altro regime (separazione dei beni) la moglie mantiene il diritto alla pensione di reversibilita del marito? In ultimo tale diritto viene mantenuto anche a seguito della sola separazione consensuale. grazie del tempo che mi vorrà dedicare cordialmente la saluto. giovanni
Il regime della separazione o
Il regime della separazione o comunione dei beni non ha nulla a che vedere con la pensione di reversibilità il cui diritto permane in capo al coniuge separato.
ma se uno dei coniugi non ha redditoto personale?
Buon giorno,
se la separazione è iniziata con una consensuale, poi uno dei due si è tirato in dietro, se si vuole procedere si dovrebbe andare per la giudiziale, ma se uno dei due coniugi non lavora e risulta ancora a carico perchè sposato, dell'altra parte, cosa succede? è dovuto comunque a pagare le spese dell'avvocato e via dicendo?
Se in caso durante la convivenza uno dei due minaccia l'altro, ripetutamente, ma non ho mai dennunciato il fatto, si può mettere in chiaro questo nella procedura e magari avere la separazione per giusta causa?
Se non supera un certo
Se non supera un certo reddito, può usufruire del gratuito patrocinio: cioè, lei si sceglie il suo avvocato preferito e glielo paga lo Stato.
Può sottolineare qualsiasi comportamento del suo coniuge che ritenga utile ai fini di ottenere un provvedimento a lei favorevole.
Trasferimento all'estero
Gentile Avvocato,
Volevo sottoporle un quesito in merito ad un mio possibile allontanamento dall'Italia a valle della separazione consensuale.
Sto per separarmi, cercando di convincere mia moglia a concedermi la separazione consensuale con affido condiviso dei due bambini di 3 ed 8 anni rispettivamente. Premesso che entrambi i bambini continuerebbero a vivere con la loro mamma ed essendo io un lavoratore dipendente di una multinazionale privata, si prospetta la possibilita' di un mio trasferimento all'estero.
Volevo chiederle in questo caso cosa succederebbe dal punto di vista legale?
Ovviamente continuerebbe da parte mia l'esborso per il mantenimento.
La ringrazio in anticipo.
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