Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La separazione personale dei coniugi





Indice

Cosa è la separazione personale dei coniugi?

La separazione di fatto

Gli effetti della separazione dei coniugi

La separazione consensuale

La separazione giudiziale

La trasformazione della separazione

Gli effetti patrimoniali della separazione

L'abitazione familiare

L'assegno di mantenimento

L'affidamento dei figli

La modificazione delle condizioni della separazione

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Il legislatore ha previsto la separazione per tutti quei casi in cui all’interno del matrimonio si verificano alcuni accadimenti che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio alla prole” - art.151, c.1, c.c. (incompatibilità caratteriale insuperabile, fatti esterni ed imprevedibili al momento della celebrazione del matrimonio, etc….).

La separazione personale dei coniugi è un istituto che ha l'effetto di sospendere molti degli obblighi personali e patrimoniali inerenti ai rapporti tra i coniugi, senza tuttavia sciogliere definitivamente il matrimonio (ciò avviene solo con il divorzio). Essa ha carattere tendenzialmente temporaneo. Ciò significa che pone i coniugi in una situazione transitoria destinata ad evolversi o nel divorzio o nella riconciliazione. Tuttavia, la situazione di separazione personale può anche potrarsi indefinitamente, se nessuno dei due coniugi decide di procedere al divorzio nè la coppia si riconcilia.
La separazione personale legale dei coniugi è dichiarata da un giudice.


Quando la coppia si separa senza, tuttavia, rivolgersi al giudice, allora si ha la "separazione di fatto". Questo tipo di separazione non produce l'effetto di sospendere gli obblighi matrimoniali. In effetti, nel caso di separazione di fatto, per la legge è come se non ci fosse mai stata alcuna separazione (tranne rare eccezioni in tema di adozione e successione nel contratto di locazione). Le conseguenze possono essere dannose per i coniugi. Per esempio, non essendo sospesi, con la separazione di fatto, gli obblighi matrimoniali, l’allontanamento di uno dei coniugi dall’abitazione familiare, e dunque la violazione dell’obbligo di coabitazione, o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali, in violazione del dovere di fedeltà, potrebbero essere motivo di addebito della separazione nelle ipotesi in cui solo uno dei coniugi volendo ottenere la separazione, si rivolga a tal fine al Giudice.
Inoltre il termine di tre anni per potere chiedere il divorzio comincia a decorre solo ed esclusivamente dal momento della separazione legale e non da quella di fatto.

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La separazione personale dei coniugi non pone fine al matrimonio e non fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti del matrimonio. In particolare:


1) Si scioglie la comunione legale dei beni;
2) Cessa l’obbligo di fedeltà;
3) Cessa l’obbligo di coabitazione.

Sono invece fatti salvi altri effetti del matrimonio. In particolare:

1) Dovere di contribuire nell’interesse della famiglia;
2) Dovere di mantenere il coniuge più debole;
3) Dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.

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Si ha separazione consensuale quando marito e moglie decidono di separarsi di comune accordo e regolamentano tutte le “questioni matrimoniali” (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita dei figli, mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, al quale segue un'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, nella quale i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione ed a seguito della quale il Presidente del tribunale potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.
Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il Tribunale omologa con decreto le condizioni stabilite consensualmente dai coniugi, determinando così la separazione.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere in seguito modificate o revocate nell’ipotesi in cui sopravvengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

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Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi sul fatto di chiedere la separazione o su tutte o alcune delle condizioni della separazione. Questo tipo di separazione può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.
In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, che consegue all’accertamento da parte del Tribunale che la cessazione del rapporto matrimoniale sia dovuto della violazione da parte di uno dei coniugi degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc…). Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.
La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale ed a seguito della quale il Presidente del Tribunale potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva, già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.

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Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.
Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

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La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, determina anzitutto lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale dei beni.
In caso di separazione consensuale, sono gli stessi coniugi a regolamentare i loro rapporti patrimoniali con un accordo che verrà poi omologato dall'autorità giudiziaria. Il contenuto dell'accordo potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.

In caso di separazione giudiziale, nella quale non si ha un accordo sulle questioni patrimoniali, si ha solo lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di proprietà comune o esclusiva dei coniugi.

Questo significa che tutti gli acquisti effettuati dopo la separazione non saranno più coperti dal regime di comunione, mentre i beni acquistati prima della separazione, restano in comunione (con varie eccezioni). I coniugi, quindi, dopo la separazione potranno trovare un accordo su come dividersi i beni che sono rimasti comuni. Se non trovano questo accordo dovranno fare una ulteriore causa, alla fine della quale sarà il giudice a dividere i beni, secondo legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti indispensabili all’interesse della prole (ad es. l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli, anche se non proprietario, o l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge economicamente più debole).
A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge.

Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.

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A seguito di separazione, l'abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, se ve ne sono, e comunque sempre nell’interesse prioritario della prole, anche rispetto agli interessi personali dei coniugi.
Dell'assegnazione della casa familiare il Giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui il coniuge assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l'assegnazione della casa coniugale può essere trascritto ai sensi dell'art. 2643 c.c. al fine di renderlo opponibile a terzi (ad es. nel caso in cui il genitore non assegnatario venda a terzi l'abitazione di sua proprietà esclusiva, Corte Cost. sent. n. 54/1989).
Nel caso in cui l'abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario.
Qualora non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. In questo caso, se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.

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Al momento della separazione, il Giudice può stabilire che uno dei due coniugi corrisponda un assegno di mantenimento all'altro, ma solo ed esclusivametne se a quest'ultimo non è addebitabile per colpa la separazione e sempre che vi siano i requisiti reddituali (art. 156, 1°co. c.c.). L'assegno serve a garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato abbia la possibilità economica di versarlo.

Il mantenimento è, di regola, corrisposto mensilmente ed il coniuge che ha diritto a riceverlo può rinunciarvi.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento, il beneficiario potrà richiedere che venga ordinato a terzi debitori dell'altro coniuge (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta.

Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato e revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.

Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento, ma avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) quando versi in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, 3° co. c.c.).

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In caso di separazione personale dei coniugi, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti con i parenti di entrambi.

Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi (nella separazione consensuale, generalmente, sull'affidamento dei figli i coniugi sono in accordo), il Giudice deve valutare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilire a quale genitore affidare i figli (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.

Il Giudice determina inoltre quando e come i figli devono stare presso ciascun genitore, ed il loro mantenimento, cura, istruzione ed educazione.
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni.
Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.
L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Il Giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.

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La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta qualora si verifichino nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino, dal momento che i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili, sia relativamente all'assegno di mantenimento, che alla prole ed alla casa familiare.

La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, e dunque un incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio, e può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.

La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.
Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.

Qualora il coniuge affidatario si trasferisca all'estero con la prole, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altro coniuge, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite (oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale).

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Commenti

Salve avvocato il mio problema e piu ploblematico cioe' vi spiego meglio...a settembre 2012 ho sposato una ragazza albanese che durante un visto turistico e riuscita a catturare il mio cuore...allora abbiamo contratto il matrimonio  ma dopo 4 mesi ed alla prima occassione lei ha organizzato una litigata graffiandomi il volto...successivamente chiamo i carabinieri e dopo che il carabiniere mi chiede la cortesia di andare dal  genitore solo (PER QUALCHE GIORNO) il tempo che si calmino le acque.... mia moglie oramai ottenuto il PDS, lei sempre quel giorno chiama il 118 e dice che ho tentato si soffocarla e si fa refertare dal ospedale dopo  (E TUTTA UNA FALSA) kmq vqdo avanti io dopo qualche giorno dalla litigata voglio ritirarmi a casa e trovo la serratura cambiata... in poche parole quello che lei voleva era solo cacciarmi di casa avendo sia i documenti per restare in italia e sia i miei beni cioe' i mobili visto che lei e venuta solo con uno zaino in italia... i mobili sono intestati a mio padre perche me li ha dato in comodato visto che non avevo la possibilita di comprarli io.allora io con il mio legale procediamo facendo un azione di reintegra x il possesso ma alla prima udienza viene rinviata dopo 4 mesi.... ma ritorno allo sfratto io avendo gia qualche mese in ritardo del  pagamento di locazione decido di non pagare piu in quanto non avevo piu il possesso dell abitazione...arriva l udienza di sfratto ed io non mi presento di parte civile ma si presenta lei con il suo legale dicendo al giudice che (AVEVO ABBANDONATO IL TETTO  COGNIUGALE) quando in realta' dopo che andando a casa trovai la serratura cambiata feci venire i carabinieri x fare una constatazione... ma tornando all udienza di sfratto  il giudice le da' £ mesi di termine di grazia affidandole il compito di pagare tutti gli 8 mesi arretrati anhe se il contratto di locazione e intestato a me....ora la mia domanda e'

1) se lei non paga tutti quei 8 mesi viene convalidato lo sfratto ho possono dare altre proroghe?? (NON ABBIAMO FIGLI)

2) lei ha architettato tutto x avere sia il PDS e sia per avere i miei beni posso fargli revocare il PDS?

3) i mobili mio padre gli rivuole indietro e visto che me li ha dati in comodato come puoi riaverli visto che in casa ora vive lei?? grazie delle risposte anticipate avvocato.

Ha un legale. Le consiglio di rivolgersi a quest'ultimo.

Salve avvocato vorrei farle una domanda dato che avvocato del mio compagno nn ci sa dare spiegazioni...
in breve il mio compagno e stato convocato il 19.6.13 x mettere la firma davanti al giudice... il mio compagno a pagato inoltre 37 euro che ci ha detto l avvocato servissero x l'omologazione... la mia domanda e... noi abbiamo saputo che essendo un divorzio consensuale e senza figli le nuove leggi prevedono che dopo 2 anni il mio compagno potrebbe risposarsi... ora io voglio sapere se tt cio e vero... inoltre se fosse cosi da quando possiamo iniziare a contar 2 anni...? Dalla firma, o dall omologazione?

gentilmente io stò cercando di ottenere gli assegni famigliari dal datore di lavoro del mio ex marito...
l'autorizzazione è già pronta ma mi verrà rilasciata solo quando il mio ex marito fornirà il prestampato dove dichiara che non percepisce gli assegni lui e il suo documento d'identità,ma visto che siamo in fase di divorzio ha detto chiaro e tondo che per dispetto non li fornirà ,quindi è tutto fermo.
C'è un altro modo perchè io possa riuscire ad avere questo foglio.
Ringrazio anticipatamente.

Se in sede di separazione il Tribunale ha posto a carico di uno dei sue coniugi un assegno di mantenimento, in caso di inadempienza, il Giudice può, su istanza dell'avente diritto, ordinare ai terzi (ad esempio, al datore di lavoro), tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
L'ordine del Giudice può essere emanato quando:
- il coniuge obbligato vanti nei confronti di terzi un credito che abbia ad oggetto il versamento, anche periodico, di somme di denaro (ivi compresi proventi di attività lavorativa, assegni pensionistici);
- il coniuge obbligato non abbia puntualmante adempiuto al proprio obbligo, tanto da far dubitare in modo fondato della tempestività dei pagamenti futuri.

Se dunque il suo ex marito non procede spontaneamente, in presenza dei presupposti indicati potrà chiedere al Giudice l'emissione dell'ordine di pagamento al datore di lavoro.

Se uno dei due coniugi ha chiuso il suo laboratorio artigianale per mancanza di lavoro e motivi economici e mantiene aperta la partita IVA con la speranza di trovare del lavoro come montatore di mobili ed infissi mentre l'altro lavora esclusivamente in nero conviene mantenere la partita IVA aperta e se si a cosa si va incontro? GRAZIE

Non chiarisce se i coniugi sono separati o meno.
Ad ogni modo, ciò che rileva ai fini delle statuizioni patrimoniali tra coniugi separati non è essere o meno titolare di partita iva bensì avere o meno reddito o capacità reddituale.
In ordine alla "convenienza" sulla partita iva, non si tratta di un quesito giuridico, è dunque opportuno rivolgersi ad un commercialista per maggiori chiarimenti.

Salve avv. Avendo scoperto l'infedelta' di mia moglie ed essendoci messi d'accordo sull'assegno da versare per mio figlio,come posso avviare una separazione di fatto? Grazie

Semplicemente facendolo.
"Di fatto" infatti significa "senza alcuna formalità".

Buon giorno, non lo so se lei leggerà la mia lettera, con la mia situazione molto complicata che non lo so più come devo fare e con chi devo parlare, e sarò felice se lei mi potessi dare dei chiarimenti. Allora sono una donna di origine rumena, cittadina italiana che sono stata sposata da 17 anni in Sicilia attualmente separata legalmente. Nel corso della separazione quando si poneva il problema di chi rimaneva nella casa coniugale che è di proprietà di tutti e due, mio marito ha rifiutato totalmente di andare via di casa anche se aveva dove andare che sua mamma abita sotto di noi, perché a lui gli andava bene una separazione in casa, quello che io non ho consentito perché la nostra relazione non solo non andava ma se era arrivata alla limite con gli insulti e anche con le mani alzate. Cosi io ho lascito la casa e sono andata a Roma per cercare di rifarmi una vita per trovare un lavoro che per tutto il periodo del matrimonio io non ho lavorato essendo costretta di rimanere a casa per guardare i figli. Ho due figli uno di 14 anno e uno di 18. Dopo che mi sono andata mio marito non mi lasciva stare e voleva che io ritornasse indietro, a anche adesso dopo un anno non sa più che cosa fare. Io fra tempo mi sono trovata un compagno e vivo con lui a casa sua. O cercato di prendere con me la figlia minore che è venuta di abitare con noi per due mesi ma non si è trovata bene in una città cosi grande ed è ritornata da padre. Per colpa delle sue minacce non ho potuto fare neanche il cambio del domicilio per non mettere l’integrità della mia vita e quella del mio compagno in pericolo. Adesso dopo quasi un anno si è inventato un lavoro fuori città dove deve andare per forza e mi costringe di ritornare a per guardare della figlia minore. Tenendo conto che io in quella città non ho a nessuno non ho la possibilità di lavorare e non voglio più tornare in un posto dove ho sofferto cosi tanto in più ho una vita nuova, tenendo conto che mia figlia non vuole venire ad abitare con me, che cosa posso fare io, veramente sono obbligata a subire tutte le sue vigliaccherie a e a distruggermi la vita totalmente ? Grazie per avermi ascoltato…

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